Sentenza del 28/11/2017 n. 577 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
Processo tributario - Litisconsorzio - Mancata notifica dell'atto prodromico - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria sostenendo di non aver ricevuto la notifica degli atti impositivi prodromici, cioè degli atti presupposti posti a fondamento della riscossione.
La decisione
La Corte ha escluso la configurabilità di un litisconsorzio necessario tra agente della riscossione ed ente impositore. Pertanto, nell’impugnazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria basata sulla mancata notifica degli atti prodromici, il giudizio può essere instaurato nei confronti dell’agente della riscossione senza che sia obbligatoria la partecipazione dell’ente impositore. Resta salva la facoltà dell’agente di chiamare quest’ultimo in giudizio.
Massime di principio
- Quando si impugna una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria deducendo la mancata notifica degli atti impositivi presupposti, non è necessario citare congiuntamente l’agente della riscossione e l’ente impositore.
- L’agente della riscossione può essere convenuto autonomamente, anche se la contestazione riguarda la validità o la conoscenza di atti formati dall’ente impositore.
- L’agente della riscossione mantiene la facoltà di chiamare in giudizio l’ente impositore, ma tale chiamata non costituisce un obbligo per il contribuente né una condizione necessaria per la validità del processo.
- La mancata notifica dell’atto prodromico può essere fatta valere impugnando l’atto successivo della riscossione, come la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
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