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Ordinanza

Ordinanza n. 9/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento dell'USR della Liguria -OMISSIS-, nella parte in cui dispone che la ricorrente è depennata dalla graduatoria di concorso ordinario -OMISSIS- per la scuola primaria con conseguente revoca della proposta di assunzione a tempo indeterminato come docente di scuola primaria posto comune e risoluzione del contratto di lavoro individuale stipulato in data 1/9/25 presso l'I.C. Molassana e Prato. nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente ivi compreso, ove occorra, il -OMISSIS- art. 4, I c. punto b) e b1).

Giustizia amministrativa202501406

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: depennamento dalla graduatoria del concorso ordinario per la scuola primaria, revoca della proposta di assunzione a tempo indeterminato e dichiarazione di risoluzione del contratto di docenza

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, in possesso di un diploma di maturità magistrale a indirizzo scientifico-biologico conseguito il 30 agosto 1995, aveva partecipato al concorso ordinario per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola primaria, risultando idonea e sottoscrivendo un contratto di docenza a tempo indeterminato con decorrenza 1 settembre 2025. L'Ufficio Scolastico Regionale l'ha successivamente depennata dalla graduatoria, revocato la proposta di assunzione e dichiarato risolto il contratto, ritenendo che il diploma non rientrasse tra i titoli previsti dall'art. 4 del bando. La ricorrente ha chiesto l'annullamento degli atti, previa sospensione cautelare, deducendo l'illegittimità dell'esclusione in quanto il diploma, conseguito prima del 2002 e dotato di valore abilitante per l'insegnamento nella scuola primaria, sarebbe riconducibile alle categorie del diploma magistrale con valore di abilitazione o dei titoli conseguiti al termine di corsi quadriennali o quinquennali sperimentali dell'Istituto magistrale previsti dal bando.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e sospeso l'efficacia degli atti impugnati. In questa fase il Collegio ha ritenuto che il diploma conseguito dalla ricorrente prima del 2002, essendo dotato di valore abilitante per l'insegnamento nella scuola primaria, rientri nella categoria del diploma magistrale con valore di abilitazione o, comunque, tra gli altri titoli di studio conseguiti entro il 2002 al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'Istituto magistrale indicati dall'art. 4 del bando. È stata quindi disposta la riammissione con riserva nella graduatoria, anche ai fini della stipulazione dei contratti di lavoro, nonché la possibilità, su domanda dell'interessata, di ripristinare il rapporto contrattuale già instaurato e poi dichiarato risolto. L'udienza di merito è stata fissata al 17 dicembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti per sospendere l'efficacia degli atti impugnati.

  • art. 4 del bando di concorso

    “diploma magistrale con valore di abilitazione”; “titolo di studio conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002 al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’Istituto magistrale iniziati entro l’anno scolastico 1997-1998 aventi valore di abilitazione”

    Il Collegio ha interpretato le categorie dei titoli di ammissione in modo da ricomprendervi il diploma magistrale a indirizzo scientifico-biologico conseguito prima del 2002 e dotato di valore abilitante per l'insegnamento nella scuola primaria.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Ai fini della partecipazione a un concorso per l'accesso ai ruoli della scuola primaria, un diploma magistrale conseguito prima dell'anno scolastico 2001-2002 e dotato di valore abilitante può rientrare nelle categorie dei titoli di ammissione previste dal bando per il diploma magistrale abilitante o per i titoli conseguiti al termine di corsi sperimentali dell'Istituto magistrale.
  • Quando l'esclusione dalla graduatoria concorsuale e la conseguente risoluzione del contratto di docenza appaiono fondate su un'interpretazione non condivisibile del titolo di studio posseduto, il giudice amministrativo può sospendere cautelarmente gli atti e disporre la riammissione con riserva nella graduatoria, anche ai fini della stipulazione o del ripristino del rapporto contrattuale.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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