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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23172/2022 del 25/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un’opposizione all’esecuzione proposta avverso un atto di precetto notificato da una società creditrice. L’opponente sosteneva, in sintesi, che un precedente precetto identico fosse già stato annullato dal Tribunale per invalidità della procura generale utilizzata dai difensori della creditrice; deduceva inoltre che il precetto successivo fosse caducato per effetto del mancato avvio di una nuova esecuzione entro il termine di novanta giorni previsto dall’art. 481 c.p.c. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, la parte soccombente ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) violazione delle norme processuali per l’asserita irrituale produzione documentale relativa all’appello proposto contro la precedente sentenza; 2-4) omesso esame di fatti decisivi riguardanti la precedente decisione del Tribunale e le vicende processuali tra le parti; 5) violazione di norme in tema di precetto, esecuzione e riassunzione, contestando che mancassero specifici motivi di appello; 6) violazione dell’art. 91 c.p.c. per la liquidazione delle spese oltre i massimali del D.M. n. 55/2014. La società controricorrente ha resistito eccependo anche la propria legittimazione quale cessionaria del ramo d’azienda e del credito azionato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto, preliminarmente, tardiva la memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. e infondata l’eccezione sulla legittimazione della controricorrente, che aveva documentalmente provato la cessione del ramo d’azienda e del credito. Quanto ai motivi, la Corte ha rilevato che erano generici, inconcludenti, lacunosi e in parte formulati in violazione dell’art. 366 c.p.c.; ha inoltre osservato che la censura sulla produzione documentale era priva di decisività, perché la sentenza richiamata riguardava un diverso atto di intimazione e, comunque, non era passata in giudicato ma era stata riformata in appello. Ha poi escluso che il precetto fosse soggetto a "riassunzione" ex art. 627 c.p.c., trattandosi di atto stragiudiziale e non di un giudizio pendente. È stata infine ritenuta corretta la liquidazione delle spese, poiché il giudice d’appello aveva considerato le attività svolte nelle varie fasi del giudizio e non risultava superato il massimo tariffario. La Corte ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e, ravvisando la pretestuosità dell’impugnazione, anche al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre all’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    "non oltre dieci giorni prima dell’adunanza in camera di consiglio"

    Il deposito della memoria oltre il termine è tardivo e quindi inammissibile.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale evocato per i motivi di violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il parametro formale evocato per il motivo relativo alla nullità della decisione sulle spese.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame è escluso quando i motivi sono generici, lacunosi o non decisivi.

  • art. 366, comma 1, nn. 3), 4) e 6), c.p.c.

    Il ricorso deve contenere una esposizione chiara dei fatti, dei motivi e degli atti rilevanti; la loro mancanza determina inammissibilità.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Le censure di omesso esame risultano inammissibili nei limiti derivanti dalla disciplina del cd. doppio conforme.

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato solo come disposizione processuale rispetto alle preclusioni e alle memorie nel giudizio di merito.

  • art. 100 c.p.c.

    Evocato dalla ricorrente, ma senza decisività e senza specifica correlazione alla decisione impugnata.

  • art. 101 c.p.c.

    Evocato dalla ricorrente, ma la Corte ne esclude la violazione per difetto di incidenza decisiva.

  • art. 480 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel quinto motivo, ma senza dimostrazione concreta della sua violazione.

  • art. 481 c.p.c.

    Il precetto perde efficacia decorso il termine di novanta giorni se non inizia l’esecuzione; non vi è però una "riassunzione" del precetto come se fosse un giudizio.

  • art. 627 c.p.c.

    La norma sulla riassunzione non è applicabile al precetto, che non è una controversia pendente.

  • art. 310 c.p.c.

    Evocato nel quinto motivo senza una correlazione concreta alla fattispecie.

  • art. 632 c.p.c.

    Evocato nel quinto motivo senza una correlazione concreta alla fattispecie.

  • art. 479 c.p.c.

    Evocato nel quinto motivo senza una correlazione concreta alla fattispecie.

  • art. 26 D.P.R. n. 602 del 1973

    Richiamato dalla ricorrente in modo inconferente rispetto alla vicenda di precetto ordinario.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese possono essere liquidate in base al valore della causa e alle attività difensive effettivamente svolte.

  • D.M. n. 55 del 2014

    La liquidazione delle spese va valutata rispetto ai parametri tariffari e alle fasi processuali considerate dalla norma.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    La proposizione di un ricorso manifestamente inammissibile e pretestuoso integra condotta processualmente abusiva sanzionabile con somma equitativa.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione è necessario un confronto puntuale con la motivazione della sentenza impugnata: la mera riproposizione delle difese svolte nei precedenti gradi, senza specifica critica, rende il motivo inammissibile.
  • Per dedurre la violazione di norme processuali o un vizio motivazionale occorre dimostrare la decisività della doglianza; se la circostanza contestata non incide sull’esito della controversia, il motivo non supera il vaglio di ammissibilità.
  • Una sentenza invocata come precedente non vincola il giudice se non è passata in giudicato; chi ne deduce l’autorità deve allegare e provare la definitività del decisum.
  • L’atto di precetto è un atto stragiudiziale prodromico all’esecuzione e non un giudizio pendente: pertanto non gli si applicano regole di riassunzione proprie dei processi.
  • La liquidazione delle spese di lite è corretta quando il giudice considera il valore della causa e le attività difensive svolte nelle varie fasi, nei limiti dei parametri tariffari applicabili.
  • La proposizione di un ricorso manifestamente inammissibile e pretestuoso può integrare abuso del processo e giustificare la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveSpese di liteImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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