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Ordinanza

Ordinanza n. 215/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione quarta, n. 17130 del 7 ottobre 2025.

Giustizia amministrativa202508501

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. IV, n. 17130 del 7 ottobre 2025, di reiezione del ricorso di primo grado

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti hanno proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso di primo grado e, in via incidentale, hanno chiesto la sospensione dell'efficacia della sentenza ai sensi degli artt. 98 e 55 c.p.a. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di merito dell'appello né le specifiche censure rivolte alla procedura concorsuale o alla sentenza appellata. In sede cautelare, gli appellanti hanno prospettato un pregiudizio collegato alla loro condizione di disoccupazione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo non sussistenti i concorrenti presupposti richiesti dagli artt. 55 e 98 c.p.a. Il pregiudizio allegato, riferito alla condizione di disoccupazione dei singoli appellanti, è stato considerato genericamente prospettato e quindi non idoneo a integrare il periculum in mora. Le questioni di merito sono state riservate alla successiva fase del giudizio, da trattarsi in udienza pubblica. Le spese della fase cautelare sono state compensate per giusti motivi.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Disciplina l'istanza cautelare proposta in appello; la misura è stata negata per la mancanza dei presupposti cautelari.

  • art. 55 c.p.a.

    Richiede, per la concessione della tutela cautelare, la sussistenza dei relativi presupposti; il giudice ha ritenuto generica l'allegazione del pregiudizio subito dagli appellanti.

Massime di principio

  • In sede cautelare d'appello, la sospensione dell'efficacia della sentenza presuppone la dimostrazione concreta e specifica del pregiudizio grave e attuale; la mera allegazione di una condizione personale, quale la disoccupazione, formulata in termini generici, non è sufficiente.
  • La valutazione propria della fase cautelare non definisce le questioni di merito dell'appello, che possono essere riservate alla successiva udienza pubblica quando non ricorrono i presupposti per la misura interinale.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelareAppello
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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