Sentenza n. 9153/2026 - Roma, Sezione 4
per la condanna - del Ministero dell'Istruzione e del Merito al risarcimento danni da violazione di interessi legittimi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dagli elenchi aggiuntivi della prima fascia delle GPS per il sostegno nella provincia di Reggio Calabria per l’anno scolastico 2021/2022
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto un’azione di condanna ex art. 30 c.p.a. per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e giuridici asseritamente derivati dall’illegittima esclusione dagli elenchi aggiuntivi delle GPS. L’esclusione, disposta nell’agosto 2021, era stata successivamente annullata dal TAR e, in sede cautelare, la ricorrente era stata reinserita con riserva, ottenendo una supplenza dal 7 febbraio al 10 giugno 2022 e ulteriori incarichi per gli scrutini. La ricorrente ha dedotto che, se fosse stata tempestivamente inserita negli elenchi, avrebbe ottenuto una supplenza dal 13 settembre 2021 al 30 giugno 2022, con conseguente maggior trattamento economico e attribuzione di 12 punti anziché 6. Ha allegato l’ingiustizia del danno, il nesso causale tra l’esclusione e la mancata supplenza e la colpa dell’Amministrazione, sostenendo che l’illegittimità del provvedimento costituisse indice presuntivo della colpa e che non ricorressero condizioni di errore scusabile.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda risarcitoria. Ha affermato che l’annullamento giurisdizionale del provvedimento illegittimo non determina automaticamente il diritto al risarcimento, essendo necessaria anche la prova di un danno ingiusto causalmente riconducibile alla condotta amministrativa colpevole. Nel caso concreto, la domanda è stata respinta per l’assenza dell’elemento soggettivo della colpa. L’illegittimità dell’esclusione ha dato luogo a una presunzione semplice di colpa, ma tale presunzione è stata ritenuta superata dall’errore scusabile dell’Amministrazione. La disciplina applicabile alla posizione della ricorrente risultava infatti oggettivamente complessa e non univoca, in ragione del coordinamento tra l’O.M. n. 60/2020, il D.M. n. 51/2021 e l’art. 59, comma 4, d.l. n. 73/2021, oltre che dell’esistenza di orientamenti giurisprudenziali non uniformi sul riconoscimento dei titoli esteri e sull’iscrizione con riserva negli elenchi aggiuntivi delle GPS. Anche la sentenza che aveva annullato l’esclusione aveva riconosciuto la particolarità delle questioni trattate. Il Collegio ha quindi ritenuto che l’Amministrazione avesse agito in un quadro normativo e giurisprudenziale non univoco, tale da escludere la colpa. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 30 c.p.a.
L’azione risarcitoria contro la pubblica amministrazione richiede, oltre all’illegittimità dell’azione amministrativa, la prova degli ulteriori presupposti della responsabilità, tra cui danno ingiusto, nesso causale e colpa.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa all’udienza straordinaria.
O.M. n. 60 del 10 luglio 2020
Disciplina generale delle graduatorie provinciali e di istituto e del conferimento delle supplenze; costituisce una delle fonti il cui coordinamento ha determinato il quadro interpretativo complesso.
D.M. n. 51 del 3 marzo 2021
Disciplina gli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle GPS; la sua interpretazione coordinata con le altre fonti non era ritenuta univoca al momento dell’esclusione.
art. 59, comma 4, d.l. n. 73/2021, convertito dalla l. n. 106/2021
Previsione sopravvenuta relativa al piano straordinario di assunzioni, rilevante nel quadro normativo complesso applicabile alla vicenda.
d.lgs. n. 206/2007
Richiamato in relazione alla domanda di riconoscimento del titolo estero e alla questione dell’iscrizione con riserva negli elenchi aggiuntivi.
Massime di principio
- L’annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo illegittimo non comporta automaticamente il diritto al risarcimento del danno: il danneggiato deve dimostrare anche un danno ingiusto, il nesso causale secondo un giudizio di regolarità causale e la colpa dell’amministrazione.
- La colpa dell’amministrazione nell’attività autoritativa ricorre quando l’atto illegittimo deriva dalla grave violazione di regole chiare di diligenza, imparzialità e buona fede; quando invece la regola di azione è ambigua o il quadro normativo attribuisce un elevato margine interpretativo, la colpa richiede un esercizio del potere in palese violazione dei canoni di imparzialità, correttezza, proporzionalità e ragionevolezza.
- L’illegittimità del provvedimento costituisce una presunzione semplice della colpa dell’amministrazione, ma tale presunzione può essere superata mediante la dimostrazione dell’errore scusabile, derivante, tra l’altro, da incertezza normativa, contrasti giurisprudenziali o complessità della situazione di fatto e delle attività istruttorie.
- L’errore dell’amministrazione è scusabile quando, al momento dell’adozione dell’atto, la disciplina applicabile risulta da un coordinamento non univoco di più fonti e la relativa questione è oggetto di orientamenti giurisprudenziali non consolidati; in tal caso manca il requisito soggettivo della responsabilità risarcitoria, anche se l’atto è successivamente annullato.
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