Cassazione Penale, Sentenza n. 29530/2024 del 19/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugna la conferma della condanna per il reato di evasione (art. 385, commi 1 e 3 c.p.) sostenendo che i giudici di merito hanno ritenuto l'evasione sulla base di un fatto diverso da quello contestato in imputazione: l'imputato era autorizzato a recarsi al Sert e, durante il rientro lungo il percorso autorizzato, si sarebbe fermato per acquistare sostanza stupefacente. La difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché non risulta una deviazione significativa dal percorso autorizzato né comportamenti idonei ad eludere la sorveglianza.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, annullando senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. La Corte ha ritenuto che, stando alla ricostruzione di merito, la semplice sosta per acquistare stupefacente lungo il tragitto di ritorno autorizzato non dimostra una significativa deviazione dal percorso né una elusione della sorveglianza richiesta per integrare il reato di evasione; la condotta avrebbe potuto, al più, giustificare un provvedimento cautelare (es. aggravamento della misura) ma non la fattispecie di evasione come configurata nella sentenza.
Norme richiamate
art. 385 cod. pen., commi 1 e 3
La Corte valuta l'integrazione del reato di evasione alla luce della esigenza che vi sia elusione della sorveglianza o significativa deviazione dal luogo/tragitto autorizzato; la mera sosta lungo il percorso autorizzato non è sufficiente a integrare il reato se non emerge una deviazione o comportamento volto ad eludere il controllo.
art. 276 cod. proc. pen.
Norma richiamata dalla Corte come possibile strumento per valutare l'aggravamento della misura cautelare a fronte di condotte estranee all'autorizzazione; in concreto la sosta non autorizzata avrebbe potuto essere valutata ai fini di un aggravamento, ma non per integrare il reato di evasione.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 35533 del 16/05/2007; Sez. 4, n. 45928 del 13/09/2017; Sez. 5 n. 37428 del 04/05/2023; Sez. 6 n. 47156 del 20/10/2022)
Le pronunce citate precisano che per l'integrazione dell'evasione occorre l'elusione completa della sorveglianza in atto o potenziale o una deviazione dal percorso autorizzato finalizzata ad eludere il controllo; soste o atti non consistenti in deviazioni significative e non diretti ad eludere la vigilanza non configurano il reato di evasione.
Massime di principio
- Per configurare il reato di evasione dagli arresti domiciliari occorre dimostrare l'elusione della sorveglianza o una deviazione significativa dal percorso autorizzato; una semplice sosta sul tragitto non è di per sé evasione.
- Se l'imputato è autorizzato a recarsi in determinati luoghi e orari, la prova deve evidenziare non solo la presenza fuori dal domicilio ma anche elementi concreti che attestino la volontà e i fatti volti a sottrarsi al controllo (deviazione, cautele per eludere la sorveglianza, ecc.).
- Condotte estranee all'autorizzazione (per es. una sosta non prevista) possono giustificare provvedimenti cautelari o disciplinari (es. aggravamento della misura), ma non automaticamente la configurazione del reato di evasione se manca la deviazione o l'elusione del controllo.
- La decisione penale non può fondarsi su una ricostruzione dei fatti sostanzialmente diversa da quella contestata in imputazione: la congruenza fra atto di accusa e motivazione della sentenza è requisito essenziale.
- In situazioni analoghe è utile documentare percorsi, orari e autorizzazioni con elementi oggettivi per dimostrare il rispetto delle condizioni e prevenire che fermate sul tragitto siano interpretate come elusione della sorveglianza.
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