Cassazione Penale, Ordinanza n. 26533/2026 del 15/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ne è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, in assenza di ragioni di esonero. La decisione impugnata, che aveva confermato la responsabilità per il reato ex art. 73 d.P.R. 309/1990, è rimasta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Firenze che aveva confermato la condanna pronunciata dal GUP del Tribunale di Livorno per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. I fatti riguardavano il possesso di cocaina per 37,59 grammi ed eroina per 47,00 grammi, con contestazione della recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale. Con il ricorso sono stati dedotti: 1) violazione di legge per la mancata qualificazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; 2) vizio di motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in prevalenza sulla recidiva. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché sostanzialmente reiterativo di una censura già esaminata e disattesa in appello, osservando che il giudice di merito aveva compiuto una valutazione complessiva del fatto, valorizzando il quantitativo e la tipologia delle sostanze, la possibilità di ricavare centinaia di dosi, i ripetuti accessi dell'imputato ai luoghi di occultamento, il bacino di utenti, la disponibilità di un'abitazione per preparazione e confezionamento e i precedenti specifici. Il secondo motivo è stato ritenuto parimenti inammissibile perché la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e sulla non prevalenza rispetto alla recidiva non presentava le criticità denunciate, anche alla luce di una recente condanna irrevocabile per reati della stessa specie e per partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Norma base per la contestazione della detenzione illecita di stupefacenti; nel caso concreto la Corte ha confermato la valutazione di responsabilità e ha escluso che ricorressero gli indici della lieve entità.
art. 73, comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
L'ipotesi di lieve entità va esclusa mediante una valutazione complessiva del fatto concreto, considerando quantitativi, qualità della droga, modalità della condotta, contesto operativo e altri indicatori sintomatici; il ricorso è stato ritenuto non confrontarsi con tale motivazione.
art. 62-bis c.p.
Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate con motivazione coerente e non illogica; nel caso specifico il diniego è stato ritenuto immune dalle censure difensive anche in ragione dei precedenti specifici e della recente condanna irrevocabile.
art. 99 c.p.
La recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale è stata valorizzata ai fini del trattamento sanzionatorio e del mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche.
Massime di principio
- Ai fini dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, il giudice deve compiere una valutazione complessiva di tutte le circostanze del fatto; la lieve entità è incompatibile con elementi che rivelino una organizzazione non minima, un numero elevato di dosi ricavabili, la disponibilità di luoghi e strumenti per lo spaccio e precedenti specifici dell'agente.
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito senza confrontarsi con la motivazione concreta adottata in sentenza.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando sia sorretto da motivazione non illogica e coerente con i precedenti dell'imputato e con la gravità complessiva del quadro soggettivo.
- La recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale può essere valorizzata per negare la prevalenza delle attenuanti generiche quando emergano precedenti omogenei e una recente condanna irrevocabile per reati della stessa specie.
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