Cassazione Penale, Ordinanza n. 14870/2025 del 15/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
Con unico atto di ricorso, proposto nell'interesse di due imputati avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 17/05/2024, si deducevano violazione di legge e vizi motivazionali, soprattutto con riferimento alla prova della responsabilità penale. I ricorrenti lamentavano, in sostanza, che la motivazione della decisione impugnata non avesse correttamente valutato gli elementi costitutivi del reato e il concorso di persone. La Corte di cassazione ha però ritenuto i motivi generici e privi della specificità richiesta, osservando anche che, in presenza di doppia conforme, il travisamento della prova deve avere carattere macroscopico, evenienza non ravvisata nel caso di specie.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi perché i motivi erano generici, non specifici e non adeguatamente correlati alla motivazione della sentenza impugnata, impedendo al giudice di legittimità di individuare con precisione le censure e di esercitare il sindacato richiesto. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stato inoltre escluso ogni liquidazione in favore della parte civile, ritenendo le sue conclusioni prive di un concreto apporto alla confutazione delle ragioni difensive.
Norme richiamate
art. 581 c.p.p.
requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità
il ricorso deve contenere motivi specifici, puntuali e correlati alla motivazione della decisione impugnata; la loro mancanza comporta inammissibilità.
art. 616 c.p.p.
condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi si limitano a deduzioni generiche o apparenti, prive di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e dei necessari riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata.
- La specificità dei motivi va valutata sia in senso intrinseco, per genericità o indeterminatezza delle censure, sia in senso estrinseco, verificando se vi sia effettiva correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a base dell'impugnazione.
- In presenza di doppia conforme, la deduzione di travisamento della prova richiede un carattere macroscopico del vizio, altrimenti le doglianze restano devolute al merito e non sono scrutinabili in cassazione.
- Il motivo di ricorso che non consenta al giudice dell'impugnazione di individuare con precisione le censure non assolve alla funzione tipica di critica argomentata della sentenza ed è quindi inammissibile.
Come è indicizzato
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