Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 113 del 17-10-2006

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare INPS n. 113 del 17 ottobre 2006 illustra l’effetto del DM 2 maggio 2006, che amplia i soggetti beneficiari della sospensione di adempimenti e versamenti prevista dall’art. 1-bis della legge n. 81/2006 per l’emergenza "influenza aviaria". Vengono confermate le indicazioni già fornite con la circolare n. 72/2006 e con i messaggi successivi, e sono indicati i nuovi codici statistico-contributivi (CSC) da utilizzare per individuare le ulteriori attività ammesse. La sospensione riguarda anche alcuni pagamenti rateali creditizi e consente alle imprese interessate l’accesso a operazioni di consolidamento dell’indebitamento.

Ampliamento delle attività ammesse alla sospensione contributiva per l’emergenza influenza aviaria

Ampliamento delle attività ammesse alla sospensione contributiva per l’emergenza influenza aviaria

La circolare INPS n. 113 del 17 ottobre 2006 dà attuazione, sul piano previdenziale e contributivo, al decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 2 maggio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2006. Il provvedimento interviene sull’art. 1-bis della legge 11 marzo 2006, n. 81, con l’obiettivo di estendere la sospensione degli adempimenti e dei versamenti connessi all’emergenza sanitaria denominata "influenza aviaria".

Quadro normativo e conferme operative

L’Istituto richiama la validità delle istruzioni già fornite con la circolare n. 72 del 19 maggio 2006 e con i messaggi n. 017672 del 20 giugno 2006 e n. 020947 del 25 luglio 2006. La presente circolare si limita quindi a integrare il quadro precedente, segnalando l’ampliamento dei soggetti interessati e fornendo gli ulteriori codici statistico-contributivi da utilizzare per la corretta individuazione delle attività rientranti nel beneficio.

Soggetti beneficiari della sospensione

L’art. 1 del DM 2 maggio 2006 amplia la platea dei beneficiari della sospensione contributiva prevista dall’art. 1-bis, comma 7, della legge n. 81/2006. In particolare, sono inclusi:

  • le imprese di allevamento avicolo, anche della filiera avicola rurale, biologica e della fauna selvatica;
  • gli incubatoi e i centri di imballaggio delle uova;
  • le imprese di macellazione e trasformazione di carne avicola;
  • le imprese mangimistiche operanti nella filiera;
  • gli esercenti attività di commercio all’ingrosso di carni avicole.

Contenuto della sospensione

La sospensione opera dal 1° gennaio 2006 al 31 ottobre 2006 e riguarda:

  • i termini relativi ad adempimenti e versamenti tributari;
  • il pagamento di contributi e premi di previdenza e assistenza sociale;
  • la quota di contribuzione a carico dei dipendenti.

Il beneficio è concesso senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri.

Misure finanziarie collegate

Il decreto prevede inoltre che, per il medesimo periodo, siano sospesi i pagamenti delle rate delle operazioni creditizie e di finanziamento, comprese quelle poste in essere dall’ISMEA. Le imprese rientranti nel comma 1 possono anche accedere a operazioni di consolidamento dell’indebitamento. La circolare evidenzia che il calcolo dell’equivalente sovvenzione sviluppata dal prestito agevolato concorre alla determinazione degli indennizzi previsti dal decreto e che tale prestito consente l’accesso alle garanzie richiamate dall’art. 2, comma 2.

Codici statistico-contributivi e classificazione delle attività

Per agevolare l’individuazione delle attività aggiuntive, la circolare riporta i nuovi codici statistico-contributivi e allega l’elenco aggiornato dei CSC. Nell’allegato sono indicate le corrispondenze con i codici ATECO 1991 e ATECO 2002, comprensive delle attività già esistenti e di quelle ulteriormente ricomprese nell’agevolazione.

Tra le attività richiamate espressamente figurano la produzione di altri prodotti alimentari collegati alle uova in polvere o ricostituite, sgusciate, nonché il confezionamento di generi alimentari, incluse le attività di imballaggio, anche con processi automatizzati, come il confezionamento di carne per conto terzi, l’imballaggio di sostanze solide, l’etichettatura, la marcatura e la stampigliatura.

Allegati e utilità operativa

La circolare segnala la presenza di due allegati: il primo contiene l’elenco aggiornato dei CSC con i relativi codici ATECO; il secondo riporta il testo dell’art. 1 del DM 2 maggio 2006. L’insieme delle indicazioni è finalizzato a consentire agli operatori di inquadrare correttamente le imprese ammesse alla sospensione e di applicare in modo uniforme le disposizioni emergenziali.

Punti principali

Oggetto e finalità della circolare

La circolare riguarda il DM 2 maggio 2006, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 agosto 2006, che contiene disposizioni applicative dei commi 8, 10 e 11 dell’art. 1-bis della legge 11 marzo 2006, n. 81. L’intervento normativo amplia le attività ammesse alla sospensione contributiva prevista per fronteggiare l’emergenza sanitaria denominata "influenza aviaria".

Ampliamento dei soggetti beneficiari

Il DM estende la sospensione anche alle imprese di allevamento avicolo della filiera avicola rurale, biologica e della fauna selvatica, inclusi incubatoi e centri di imballaggio delle uova. Sono inoltre comprese le imprese di macellazione e trasformazione di carne avicola, le imprese mangimistiche operanti nella filiera e gli esercenti il commercio all’ingrosso di carni avicole.

Durata della sospensione e contenuto dell’agevolazione

La sospensione decorre dal 1° gennaio 2006 e si estende fino al 31 ottobre 2006. Durante tale periodo sono sospesi i termini relativi ad adempimenti e versamenti tributari, nonché il pagamento di ogni contributo o premio di previdenza e assistenza sociale, inclusa la quota a carico dei dipendenti, senza applicazione di sanzioni, interessi o altri oneri.

Ulteriori sospensioni e misure finanziarie

Per lo stesso periodo sono sospesi anche i pagamenti delle rate delle operazioni creditizie e di finanziamento, comprese quelle poste in essere dall’ISMEA. Le imprese beneficiarie possono inoltre accedere a operazioni di consolidamento dell’indebitamento; il calcolo dell’equivalente sovvenzione sviluppata dal prestito agevolato concorre alla determinazione degli indennizzi e il prestito agevolato consente l’accesso alle garanzie previste dall’art. 2, comma 2, del decreto.

Codici statistico-contributivi e classificazione attività

Per individuare le ulteriori attività ammesse ai sensi del comma 1, lettera a), la circolare fornisce i nuovi CSC e allega l’elenco aggiornato dei codici. Vengono richiamate le corrispondenze tra CSC, ATECO 1991 e ATECO 2002 per le attività interessate, tra cui quelle connesse alla produzione di prodotti alimentari a base di uova e al confezionamento di generi alimentari, oltre alle altre attività riportate nell’allegato 1.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.