Circolare numero 114 del 17-10-2006
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica l’aumento del contributo individuale dovuto dagli iscritti al Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, in base al decreto interministeriale del 25 settembre 2006 pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il contributo annuo passa da 1.378,56 euro a 1.413,00 euro con decorrenza 1° gennaio 2004 ed è provvisoriamente confermato per il 2005, 2006 e 2007 fino a nuovo decreto. Vengono indicati gli importi bimestrali e mensili, il termine di versamento senza interessi al 31 dicembre 2006 e le modalità operative per il recupero delle differenze contributive pregresse e sulle pensioni di categoria CL.
Aggiornamento del contributo del Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto non cattolici
Aggiornamento del contributo del Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto non cattolici
La circolare informa dell’adeguamento del contributo individuale dovuto dagli iscritti al Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, a seguito del decreto interministeriale del 25 settembre 2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 231 del 4 ottobre 2006. La disciplina richiamata è quella dell’art. 20 della legge 22 dicembre 1973, n. 903.
Aumento del contributo e decorrenza
Il contributo annuo è aumentato da euro 1.378,56 a euro 1.413,00 con decorrenza dal 1° gennaio 2004. Il decreto recepisce la rilevazione dell’INPS che indica per l’anno 2004 una percentuale di aumento medio delle pensioni erogate dal Fondo pari al 2,5%.
Importi dovuti
La circolare riporta gli importi aggiornati come segue:
- contributo annuo: euro 1.413,00;
- contributo bimestrale: euro 235,50;
- contributo mensile: euro 117,75.
La differenza rispetto al contributo già dovuto è pari a euro 34,44 per ciascun anno; corrispondentemente, la differenza è di euro 5,74 per bimestre e di euro 2,87 per mese.
Applicazione provvisoria per gli anni successivi
L’importo aggiornato viene confermato in via provvisoria anche per gli anni 2005, 2006 e 2007, fino all’emanazione di un nuovo decreto che modifichi nuovamente l’ammontare del contributo.
Termine di versamento
Tenuto conto dei tempi necessari per predisporre i nuovi bollettini da inviare agli iscritti, il pagamento delle differenze può essere effettuato senza aggravio di interessi entro il 31 dicembre 2006.
Recupero delle differenze contributive pregresse
Per il recupero dei debiti contributivi sui periodi pregressi della circolare rinvia alle istruzioni generali della circolare n. 312 del 27 dicembre 1995. Vengono però fornite indicazioni operative specifiche per i recuperi sulle pensioni di categoria CL.
Il recupero deve essere eseguito con la procedura "PAGAMENTI RIDOTTI O DISGIUNTI". Devono essere acquisiti i seguenti dati:
- tipo debito: B2 - RECUPERO DEBITI PER ALTRE SEDI;
- sede beneficiaria: 7001;
- debito iniziale: importo segnalato con le liste trasmesse dalla Sede di Roma EUR;
- importo mensile: importo della trattenuta mensile determinato dalla Sede;
- deducibilità: SI;
- recupero su 13ª: SI;
- recupero fuori piano: eventuali somme già trattenute dalla Sede allo stesso titolo.
Aspetti contabili
Il recupero del debito viene imputato dalla procedura al conto GPA55/000. La successiva corretta imputazione al conto di competenza CLR 52/034 è effettuata dalla Sede di Roma Eur al momento della ricezione delle somme mediante modello SC10/R.
Per i recuperi effettuati dalla Sede di Roma Eur sulle pensioni rientranti nella propria competenza territoriale, l’imputazione avviene direttamente al conto CLR52/034.
Pensioni di nuova liquidazione
Per le pensioni di nuova liquidazione, il recupero può essere disposto con la procedura ARTE in un’unica soluzione sugli arretrati eventualmente accantonati.
Decreto allegato
In allegato è riportato il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, che dispone l’aumento del contributo individuale a decorrere dal 1° gennaio 2004.
Punti principali
Aumento del contributo e decorrenza
Il decreto interministeriale del 25 settembre 2006 aumenta il contributo dovuto dagli iscritti al Fondo, ai sensi dell’art. 20 della legge n. 903 del 1973. L’importo annuo è fissato in 1.413,00 euro con decorrenza dal 1° gennaio 2004, in luogo dei precedenti 1.378,56 euro.
Conferma provvisoria per gli anni successivi
La circolare precisa che il nuovo importo resta provvisoriamente valido anche per gli anni 2005, 2006 e 2007, fino all’emanazione di un ulteriore decreto che ne aggiorni nuovamente l’ammontare.
Importi periodici e differenze da recuperare
Il contributo aggiornato corrisponde a 235,50 euro bimestrali e 117,75 euro mensili. La differenza rispetto al contributo precedente è di 34,44 euro per ciascun anno, pari a 5,74 euro per bimestre e 2,87 euro per mese.
Termine di versamento
Considerati i tempi necessari per la predisposizione dei nuovi bollettini, il termine per il versamento senza applicazione di interessi è fissato al 31 dicembre 2006.
Recupero dei debiti contributivi e procedure informatiche
Per il recupero delle differenze contributive pregresse degli iscritti e dei pensionati si rinvia alla circolare n. 312 del 27 dicembre 1995, con specifiche istruzioni operative. Il recupero sui trattamenti pensionistici di categoria CL deve avvenire con la procedura "PAGAMENTI RIDOTTI O DISGIUNTI", acquisendo i dati indicati dalla circolare (tipo debito B2, sede beneficiaria 7001, importo iniziale, importo mensile, deducibilità sì, recupero su 13ª sì, recupero fuori piano per somme già trattenute).
Imputazione contabile dei recuperi
La procedura imputa il debito al conto GPA55/000; la successiva corretta imputazione al conto di competenza CLR 52/034 è effettuata dalla Sede di Roma Eur al ricevimento delle somme tramite modello SC10/R. I recuperi eseguiti dalla Sede di Roma Eur sulle pensioni di propria competenza sono invece rilevati direttamente al conto CLR52/034.
Recuperi sulle nuove liquidazioni
Per le pensioni di nuova liquidazione, il recupero delle somme dovute può essere effettuato, tramite procedura ARTE, in un’unica soluzione sugli arretrati eventualmente accantonati.
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