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Circolare

Circolare numero 14 del 16-10-2006 enpals

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare recepisce la decisione della BCE che, dall’11 ottobre 2006, fissa il tasso ufficiale di riferimento al 3,25%. In conseguenza, vengono aggiornati l’interesse di differimento e dilazione per la regolarizzazione dei debiti contributivi, pari al 9,25%, e le misure delle sanzioni civili applicabili nei diversi casi di inadempimento, ritardo, incertezza contributiva ed evasione.

Variazione del tasso di riferimento BCE e aggiornamento di interesse di differimento/dilazione e sanzioni civili

Variazione del tasso di riferimento BCE e aggiornamento degli interessi e delle sanzioni civili

La circolare dà attuazione alla decisione del Consiglio direttivo della BCE che, con decorrenza 11 ottobre 2006, ha fissato il tasso ufficiale di riferimento al 3,25%. A partire da tale variazione vengono aggiornati l’interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione dei debiti contributivi e la misura delle sanzioni civili applicabili ai diversi casi di irregolarità.

Nuovo tasso ufficiale di riferimento

La base di calcolo per interessi e sanzioni viene individuata nel tasso ufficiale di riferimento del 3,25%, efficace dall’11 ottobre 2006. La circolare richiama la funzione di tale tasso ai fini della regolarizzazione dei debiti contributivi e dei relativi accessori dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria.

Interesse di differimento e di dilazione

Per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e accessori di legge, l’interesse di differimento e di dilazione è fissato al 9,25% annuo, ottenuto maggiorando di 6 punti il tasso ufficiale di riferimento, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.L. n. 318/96 convertito nella legge n. 402/96. La nuova misura si applica a tutte le istanze di dilazione, rateazione e differimento presentate a partire dall’11 ottobre 2006.

Sanzioni civili: misura ordinaria e casi specifici

La variazione del tasso di riferimento comporta l’adeguamento dell’aliquota per il calcolo delle sanzioni civili, nell’ambito del regime sanzionatorio introdotto dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388.

In particolare:

  • per il mancato o ritardato pagamento dei contributi risultanti da denunce e/o registrazioni obbligatorie, la sanzione civile è pari all’8,75% annuo, cioè tasso ufficiale di riferimento più 5,5 punti, ai sensi dell’art. 116, comma 8, lettera a);
  • la medesima misura dell’8,75% annuo si applica alla denuncia spontanea della situazione debitoria, prima di contestazioni o richieste dell’Ente, se effettuata entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento e con versamento della contribuzione dovuta entro i 30 giorni successivi alla denuncia, ai sensi dell’art. 116, comma 8, lettera b), secondo periodo;
  • sempre all’8,75% annuo sono soggetti i casi di mancato o ritardato pagamento dovuti a oggettive incertezze derivanti da contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla sussistenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, purché il versamento avvenga entro il termine fissato dall’Ente, ai sensi dell’art. 116, comma 10;
  • nei casi di evasione contributiva accertata dall’Ente la sanzione civile è pari al 30% annuo;
  • la misura del 30% annuo si applica anche quando la denuncia della situazione debitoria sia presentata oltre un anno dalla scadenza del termine di pagamento, oppure quando la denuncia avvenga entro dodici mesi dalla scadenza ma il pagamento non sia eseguito entro i 30 giorni successivi.

Effetti applicativi

La circolare chiarisce che la nuova misura dell’interesse di differimento e di dilazione e l’aggiornamento delle sanzioni civili decorrono dall’11 ottobre 2006 e devono essere applicati alle fattispecie indicate secondo le regole e i presupposti previsti dalla normativa richiamata.

Punti principali

Nuovo tasso ufficiale di riferimento

La BCE ha stabilito il tasso ufficiale di riferimento nella misura del 3,25% con decorrenza 11 ottobre 2006. Tale variazione produce effetti sulla determinazione degli interessi e delle sanzioni legate alla regolarizzazione dei debiti contributivi verso gli enti di previdenza e assistenza obbligatoria.

Interesse di differimento e di dilazione

Dal 11 ottobre 2006 l’interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e accessori è fissato al 9,25% annuo, calcolato come tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 6 punti percentuali ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.L. n. 318/96, convertito nella legge n. 402/96. La nuova misura si applica a tutte le istanze di dilazione, rateazione e differimento presentate a partire da tale data.

Sanzioni civili per omesso o ritardato pagamento e regolarizzazione spontanea

Per il mancato o ritardato pagamento dei contributi risultanti da denunce o registrazioni obbligatorie, nonché per la denuncia spontanea della situazione debitoria effettuata entro dodici mesi dalla scadenza e con pagamento entro 30 giorni dalla denuncia, la sanzione civile è pari al 8,75% annuo, ossia tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti percentuali, in base all’art. 116, comma 8, lettere a) e b), e al secondo periodo della lettera b).

Sanzioni civili per incertezze interpretative

Per i casi di mancato o ritardato pagamento dovuti a oggettive incertezze legate a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sull’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, la sanzione civile è pari all’8,75% annuo, sempre che il versamento avvenga entro il termine fissato dall’Ente, ai sensi dell’art. 116, comma 10.

Sanzioni civili per evasione contributiva

Nei casi di evasione contributiva accertata dall’Ente, la sanzione civile è pari al 30% annuo. La stessa misura si applica anche quando la denuncia della situazione debitoria è effettuata oltre un anno dalla scadenza del termine di pagamento, oppure quando la denuncia avviene entro dodici mesi dalla scadenza ma il versamento non è eseguito nei 30 giorni successivi alla denuncia, ai sensi dell’art. 116, comma 8, lettera b).

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