Circolare numero 116 del 19-10-2006
Premessa - Riferimenti normativi - ampliamento campo di applicazione per il rilascio del DURC1. 1. Imprese agricole che operano con il sistema della contribuzione unificata 2. Decorrenza 3. Soggetti richiedenti il DURC 4. Modalità di presentazione della domanda 5. Requisiti regolarità contributiva e validità del DURC 6. Tempi di rilascio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina l’estensione del DURC alle imprese agricole e ai lavoratori autonomi del settore che impiegano manodopera, chiarendo soggetti obbligati, decorrenza, requisiti di regolarità contributiva, modalità di domanda e tempi di rilascio. La nuova disciplina si applica alle prestazioni lavorative dal 1° gennaio 2006 e richiede la verifica della regolarità dei versamenti riferiti a tale periodo, con una fase iniziale che ammette sia la procedura telematica sia la domanda cartacea. Sono indicati anche i casi in cui l’impresa può considerarsi regolare, i termini di pagamento rilevanti e il termine massimo di rilascio del certificato.
Rilascio del DURC nel settore agricolo e modalità di presentazione della domanda
Rilascio del DURC nel settore agricolo
La circolare disciplina l’estensione e le modalità di rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) nel settore agricolo, con particolare riferimento alle imprese che operano con la contribuzione unificata. L’intervento si colloca nel processo di normalizzazione dell’assetto dell’area agricola e si coordina con l’avvio a regime dell’invio telematico della denuncia aziendale, dopo la fase sperimentale avviata dal 1° luglio e destinata a concludersi il 1° novembre.
Quadro normativo di riferimento
La circolare richiama innanzitutto la disciplina generale del DURC, istituito dall’art. 2 della legge 22 novembre 2002, n. 266 per gli appalti pubblici e successivamente esteso dall’art. 86, comma 10, del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 ai lavori privati.
Sul piano del settore agricolo, viene ricostruita la successione normativa che ha ampliato l’obbligo del DURC ai fini dell’accesso ai benefici e alle sovvenzioni comunitarie:
- l’art. 10, comma 7, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, ha esteso il campo di applicazione del DURC alle imprese di tutti i settori, incluse le aziende agricole;
- l’art. 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ha precisato che i benefici e le sovvenzioni comunitarie devono essere finalizzati alla realizzazione di investimenti;
- l’art. 01, comma 16, del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, ha sospeso fino al 31 luglio 2006 l’efficacia delle disposizioni sopra richiamate;
- l’art. 1-bis, punto 2, del D.L. 12 maggio 2006, n. 173, convertito dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, ha sostituito il citato comma 16, stabilendo che il DURC necessario per accedere ai benefici e alle sovvenzioni comunitarie deve essere rilasciato previa verifica della regolarità dei versamenti contributivi relativi alle prestazioni lavorative effettuate dal 1° gennaio 2006.
Soggetti interessati
Sono destinatari della nuova disciplina:
- le aziende agricole assuntrici di manodopera;
- i lavoratori autonomi del settore che abbiano assunto manodopera dipendente.
In quest’ultimo caso, oltre alla posizione del soggetto richiedente, deve essere verificata anche la regolarità contributiva nel settore autonomo per l’intero nucleo familiare.
Restano invece esclusi i lavoratori autonomi CD/CM/IAP che non abbiano assunto lavoratori dipendenti, in linea con quanto già chiarito dalla circolare n. 9/2006.
Decorrenza della disciplina e scadenze rilevanti
La nuova disciplina si applica alle prestazioni lavorative effettuate dal 1° gennaio 2006.
Alla data della circolare vengono considerate rilevanti, ai fini del controllo della regolarità contributiva, le seguenti scadenze:
- 18 settembre, per il pagamento dei contributi dovuti dalle aziende agricole che hanno denunciato manodopera per il 1° trimestre 2006 con il modello DMAG;
- 16 luglio e 18 settembre, per il pagamento dei contributi dovuti per il nucleo familiare dei lavoratori autonomi.
I flussi telematici dei versamenti eseguiti con modello F24 risultano disponibili nelle banche dati e consultabili in "Agenda1".
Presentazione della domanda e soggetti richiedenti
Il DURC deve essere richiesto dal datore di lavoro in nome proprio oppure dagli intermediari indicati nella circolare n. 100/2006.
In attesa dell’implementazione completa della procedura telematica ordinaria prevista dalle circolari n. 92 e 122 del 2005, la circolare prevede una fase transitoria in cui la domanda può essere presentata:
- tramite la procedura telematica resa disponibile sul sito INPS, con allegata sintesi operativa;
- in alternativa, in modalità cartacea presso le sedi dell’Istituto.
La circolare richiama anche i portali già previsti per l’accesso al servizio: portale orizzontale per aziende, intermediari, stazioni appaltanti ed enti a rilevanza pubblica; portale verticale INAIL; portale verticale INPS; portale verticale Casse Edili, ancora in corso di realizzazione.
Requisiti di regolarità contributiva
Per regolarità contributiva deve intendersi la correntezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché il rispetto di tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente riferita all’intera situazione aziendale, con riferimento alla data indicata nella richiesta o, in mancanza, alla data di redazione del certificato.
Ai fini del rilascio del DURC devono sussistere le seguenti condizioni:
- correntezza degli adempimenti trimestrali e/o annuali;
- avvenuto versamento di quanto richiesto o eventualmente ricalcolato dalle sedi;
- assenza di inadempienze in atto;
- assenza di accertamenti amministrativi o ispettivi notificati, non contestati e non pagati.
La circolare precisa inoltre che l’impresa può essere considerata regolare anche quando:
- vi sia una richiesta di rateazione accettata dalla struttura competente;
- vi siano sospensioni dei pagamenti disposte per legge, ad esempio in caso di calamità naturali o aviaria;
- sia stata presentata un’istanza di compensazione per la quale sia stato documentato il credito;
- sia stata disposta la sospensione amministrativa o giudiziaria della cartella esattoriale per crediti iscritti a ruolo.
Contenzioso e posizioni su più province
Per i crediti non ancora iscritti a ruolo, la circolare richiama i chiarimenti già forniti con la circolare n. 92/2005:
- in pendenza di contenzioso amministrativo, la regolarità può essere dichiarata solo se il ricorso riguarda questioni controverse o interpretative, è adeguatamente motivato e non appare manifestamente dilatorio o pretestuoso;
- in pendenza di contenzioso giudiziario, la regolarità può essere dichiarata in considerazione dell’art. 24 del D.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, secondo cui l’accertamento impugnato consente l’iscrizione a ruolo in presenza di un provvedimento esecutivo del giudice.
Per le imprese con posizioni in più province e non autorizzate all’accentramento degli adempimenti contributivi, è necessario attivare tempestivamente i contatti tra le strutture territoriali competenti per verificare ogni singola posizione contributiva.
Validità del DURC e tempi di rilascio
Per le aziende che operano esclusivamente con il sistema della contribuzione unificata, la validità del DURC, data la periodicità dei pagamenti, termina con l’insorgenza della nuova scadenza di pagamento.
Il certificato deve essere rilasciato con la massima tempestività e comunque non oltre trenta giorni dalla data di protocollazione, sulla base degli atti esistenti alla data della domanda o alla data di consegna di eventuali documenti richiesti a integrazione.
Punti principali
Ambito di applicazione e base normativa
La circolare interviene per disciplinare il rilascio del DURC nel settore agricolo, nell’ambito della contribuzione unificata. L’estensione deriva dalle modifiche normative che hanno ampliato l’obbligo del DURC alle imprese di tutti i settori per l’accesso ai benefici e alle sovvenzioni comunitarie, con riferimento anche alla realizzazione di investimenti. La disciplina è collegata alle modifiche introdotte dal D.L. n. 203/2005, dalla legge n. 266/2005, dal D.L. n. 2/2006 e dal D.L. n. 173/2006, che hanno portato a richiedere il DURC previa verifica della regolarità dei versamenti contributivi riferiti alle prestazioni lavorative effettuate dal 1° gennaio 2006.
Soggetti interessati
Sono tenute all’applicazione le aziende agricole assuntrici di manodopera e i lavoratori autonomi del settore che abbiano assunto manodopera dipendente. In tale ipotesi deve essere accertata anche la regolarità contributiva nel settore autonomo per l’intero nucleo familiare. Restano esclusi i lavoratori autonomi CD/CM/IAP che non abbiano assunto lavoratori dipendenti, in analogia a quanto già previsto dalla circolare n. 9/2006.
Decorrenza e scadenze rilevanti
La nuova norma si applica alle prestazioni lavorative effettuate dal 1° gennaio 2006. Alla data della circolare risultano rilevanti, ai fini della verifica della regolarità, le scadenze del 18 settembre per il pagamento dei contributi dovuti dalle aziende agricole che hanno denunciato manodopera per il 1° trimestre 2006 con il modello DMAG, e del 16 luglio e 18 settembre per il pagamento dei contributi dovuti per il nucleo familiare dei lavoratori autonomi. I flussi telematici dei versamenti eseguiti con F24 risultano disponibili nelle banche dati e consultabili in "Agenda1".
Soggetti richiedenti e presentazione della domanda
Il DURC deve essere richiesto dal datore di lavoro in nome proprio oppure dagli intermediari indicati nella circolare n. 100/2006. In attesa dell’implementazione della procedura telematica ordinaria prevista dalle circolari n. 92 e 122 del 2005, la domanda può essere presentata tramite la procedura telematica disponibile sul sito INPS oppure, in questa prima fase, anche in modalità cartacea presso le sedi dell’Istituto. La circolare richiama inoltre i portali già previsti per l’accesso alla procedura: portale orizzontale, portale verticale INAIL, portale verticale INPS e portale verticale Casse Edili, quest’ultimo in corso di realizzazione.
Requisiti di regolarità contributiva
Per regolarità contributiva si intende la correntezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché nel rispetto di tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente, con riferimento all’intera situazione aziendale e alla data indicata nella richiesta oppure, in mancanza, alla data di redazione del certificato. Per il rilascio del DURC devono sussistere: correntezza degli adempimenti trimestrali e/o annuali, avvenuto versamento di quanto richiesto o ricalcolato dalle sedi, assenza di inadempienze in atto e assenza di accertamenti amministrativi o ispettivi notificati, non contestati e non pagati. La circolare precisa inoltre alcune situazioni che consentono comunque di considerare regolare l’impresa, tra cui rateazioni accettate, sospensioni legali dei pagamenti, istanze di compensazione documentate e sospensione amministrativa o giudiziaria di cartelle esattoriali per crediti iscritti a ruolo.
Contenzioso e posizioni multi-provinciali
Per i crediti non ancora iscritti a ruolo, la regolarità può essere dichiarata in pendenza di contenzioso amministrativo solo se il ricorso riguarda questioni controverse o interpretative, è adeguatamente motivato e non appare dilatorio o pretestuoso. In pendenza di contenzioso giudiziario, la regolarità può essere dichiarata in considerazione dell’art. 24 del D.lgs. n. 46/1999, secondo cui l’accertamento impugnato consente l’iscrizione a ruolo in presenza di un provvedimento esecutivo del giudice. Per le ditte con posizioni in più province e non autorizzate all’accentramento degli adempimenti contributivi, devono essere attivati tempestivamente i contatti tra le strutture territoriali competenti per verificare ogni singola posizione contributiva.
Validità del DURC e tempi di rilascio
Per le aziende che operano esclusivamente con il sistema della contribuzione unificata, la validità del DURC, in ragione della periodicità dei pagamenti, termina con l’insorgenza della nuova scadenza di pagamento. Il certificato deve essere rilasciato con la massima tempestività e comunque non oltre trenta giorni dalla data di protocollazione, sulla base degli atti esistenti alla data della domanda o alla data di consegna di eventuali documenti richiesti a integrazione.
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