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Circolare

Circolare numero 111 del 13-10-2006

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le principali novità introdotte dall’art. 36-bis del decreto-legge n. 223/2006, convertito nella legge n. 248/2006, in materia di lavoro nero, sicurezza nei cantieri edili, documentazione di riconoscimento dei lavoratori, comunicazione preventiva delle assunzioni, sanzioni amministrative e civili, nonché agevolazioni contributive per le imprese edili e proroga di un termine di prescrizione. Vengono chiariti ambito applicativo, competenze ispettive e regime sanzionatorio, con particolare attenzione ai compiti dell’INPS e al coordinamento con la Direzione Provinciale del Lavoro.

Art. 36-bis della legge n. 248/2006: contrasto al lavoro nero e sicurezza nei cantieri edili

Art. 36-bis della legge n. 248/2006: contrasto al lavoro nero e sicurezza nei cantieri edili

La circolare esamina le innovazioni introdotte dall’art. 36-bis del decreto-legge n. 223/2006, convertito con modificazioni nella legge n. 248/2006, pubblicata l’11 agosto 2006. Le disposizioni sono ritenute efficaci dal 12 agosto 2006, in assenza di una disciplina transitoria, e si applicano alle situazioni non ancora definite o ancora in corso a tale data. La circolare si concentra sugli effetti operativi per l’attività ispettiva dell’INPS e sul coordinamento con il Ministero del Lavoro.

Ambito di applicazione e criteri generali

Per le violazioni amministrative richiamate dalla norma si applicano i principi della legge n. 689/1981 e successive modifiche. In linea generale, salvo diversa previsione di legge, gli illeciti amministrativi possono essere rilevati e contestati dagli organi ispettivi preposti ai controlli fiscali, contributivi e del lavoro.

Sospensione del cantiere edile

Il primo comma dell’art. 36-bis attribuisce al personale ispettivo del Ministero del Lavoro il potere di disporre la sospensione dei cantieri edili quando venga accertata la presenza di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere. La sospensione può essere adottata anche in caso di reiterate violazioni in materia di superamento dei tempi di lavoro e dei riposi giornalieri e settimanali previsti dagli articoli 4, 7 e 9 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66.

La circolare precisa che per "cantiere edile" occorre fare riferimento alle attività indicate nell’allegato I del D.Lgs. n. 494/1996; il riferimento comprende sia imprese inquadrate o inquadrabili come edili ai fini previdenziali, sia imprese non edili che operano comunque nell’ambito del cantiere.

Le segnalazioni effettuate dagli ispettori INPS, a seguito di accertamenti che possano determinare la sospensione, devono essere trasmesse con sollecitudine alla Direzione Provinciale del Lavoro competente, anche per via telematica, mediante nota specifica sottoscritta dall’ispettore. La competenza ad adottare il provvedimento di sospensione resta esclusivamente dell’ispettorato ministeriale. La circolare evidenzia inoltre che la verifica della reiterazione della violazione spetta al personale ispettivo del Ministero del Lavoro; per questo motivo la segnalazione deve essere effettuata comunque, anche se la reiterazione non sia stata accertata dall’ispettore INPS.

Tessera di riconoscimento e registro per i cantieri

Dal 1° ottobre 2006 il datore di lavoro edile deve fornire al personale occupato in cantiere una tessera di riconoscimento con fotografia, di qualsiasi formato, contenente le generalità complete del lavoratore e la denominazione del datore di lavoro. Il lavoratore deve esporre tale tessera. Lo stesso obbligo vale per i lavoratori autonomi, che devono munirsi della tessera a proprie spese.

Sono esclusi dall’obbligo di esposizione della tessera i datori di lavoro con meno di dieci dipendenti, a condizione che tengano sul posto di lavoro un registro preventivamente vidimato dalla Direzione Provinciale del Lavoro e della Previdenza Sociale competente per territorio, nel quale annotare gli estremi identificativi di tutto il personale, autonomo e subordinato, occupato giornalmente nel cantiere.

Le violazioni dell’obbligo di esposizione della tessera, dell’annotazione nel registro giornaliero o della sua tenuta in cantiere sono punite con sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500 per ciascun lavoratore occupato. Il lavoratore che, pur essendo munito della tessera, non la espone è punito con sanzione da euro 50 a euro 300. Entrambe le sanzioni non sono diffidabili ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004.

Comunicazione preventiva di assunzione in edilizia

La circolare chiarisce che, per i datori di lavoro dell’edilizia inquadrati o inquadrabili come tali ai fini previdenziali (c.s.c. 1./4.13.XX), il termine per comunicare l’assunzione di un lavoratore, con documentazione di data certa, è anticipato al giorno precedente quello di instaurazione del rapporto di lavoro.

La violazione dell’obbligo di comunicazione preventiva è punita con una sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500.

Lavoratori in nero e regime sanzionatorio

Il comma 7 dell’art. 36-bis introduce una nuova disciplina per l’impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria. Il datore di lavoro che utilizzi tali lavoratori è punito, ferma restando l’applicazione delle altre sanzioni previste, con sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ogni giornata di lavoro effettivo.

La circolare evidenzia che la nozione di lavoratore in nero è più ampia rispetto alla precedente formulazione normativa: dopo il 12 agosto 2006 devono considerarsi tali non solo i lavoratori subordinati, ma anche i parasubordinati e gli autonomi, purché sconosciuti agli istituti previdenziali. È considerato lavoratore in nero il soggetto che:

  • non è registrato nei libri paga e matricola;
  • è sconosciuto ai competenti Servizi per l’Impiego per omessa comunicazione di assunzione, che costituisce documentazione obbligatoria di data certa;
  • nel caso degli autonomi, presta attività in cantiere senza essere iscritto alla Camera di Commercio e ai relativi albi di categoria, risultando quindi sconosciuto agli enti previdenziali.

La competenza all’irrogazione della sanzione non appartiene più all’Agenzia delle Entrate, ma alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente. Gli ispettori INPS che accertino la violazione devono trasmettere il verbale di accertamento, corredato da esauriente nota illustrativa, alla Direzione Provinciale del Lavoro competente. Resta fermo il principio generale secondo cui constatazione e contestazione della violazione spettano agli organi preposti ai controlli fiscali, contributivi e del lavoro.

Sanzioni civili per omissioni contributive

Sul piano contributivo, il comma 7 prevede che le sanzioni civili collegate all’omesso versamento di contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore in nero non possano essere inferiori a euro 3.000. La misura opera indipendentemente dalla durata della prestazione e non è diffidabile ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004.

La circolare specifica che tale importo minimo si applica quando sia già scaduto il termine di pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al periodo di paga in corso al momento dell’accertamento, e non prima di tale scadenza. Inoltre, ciascun ente titolare dei contributi dovuti è competente a ricevere la sanzione civile, tenuto conto della diversa disciplina dei termini di versamento prevista dall’art. 116, comma 8 e seguenti, della legge n. 388/2000.

L’ispettore deve effettuare il calcolo per ciascun lavoratore in nero e confrontarlo con l’effettivo importo delle sanzioni dovute per evasione contributiva. Se il computo evidenzia un importo inferiore a euro 3.000, deve essere comunque addebitato tale minimo, con espresso richiamo al comma 7 dell’art. 36-bis del D.L. n. 223/2006, convertito nella legge n. 248/2006.

Agevolazioni contributive per imprese edili e esclusioni

Il comma 8 conferma per le imprese edili le agevolazioni contributive, gli sgravi per il Mezzogiorno e le riduzioni per la fiscalizzazione degli oneri sociali previste dai commi 2 e 3 dell’art. 29 del D.L. 23 giugno 1995, n. 264, convertito nella legge n. 341/1995.

È tuttavia prevista un’esclusione dai benefici per i datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per violazioni della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Tale esclusione opera per cinque anni dalla pronuncia della sentenza.

Proroga della prescrizione per i parasubordinati

Il comma 11 proroga al 31 dicembre 2007 il termine di prescrizione dei contributi relativi alla gestione di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, con riferimento ai contributi dovuti per l’anno 1996.

Punti principali

Ambito, decorrenza e quadro generale

L’art. 36-bis della legge n. 248/2006, in vigore dal 12 agosto 2006, introduce misure di contrasto al lavoro nero e di promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro. In assenza di norme transitorie, la disciplina si applica alle situazioni non ancora definite o comunque ancora in corso a tale data. Per le violazioni amministrative si applicano i principi della legge n. 689/1981, e la contestazione spetta agli organi ispettivi competenti in materia fiscale, contributiva e del lavoro, salvo diversa previsione normativa.

Sospensione del cantiere edile

Il personale ispettivo del Ministero del Lavoro può disporre la sospensione dei cantieri edili quando accerti direttamente, o su segnalazione dell’INPS o dell’INAIL, la presenza di lavoratori non risultanti dalle scritture o altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% dei lavoratori regolarmente occupati, oppure in caso di reiterate violazioni sui tempi di lavoro e riposo previsti dal D.Lgs. n. 66/2003. La circolare precisa che per cantieri edili si intendono le attività ricomprese nell’allegato I del D.Lgs. n. 494/1996, comprendendo sia imprese edili sia imprese non edili operanti in cantiere. L’INPS deve trasmettere tempestivamente la segnalazione alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente, anche via telematica, ma la sospensione può essere adottata solo dal personale ispettivo ministeriale.

Tessera di riconoscimento e registro nei cantieri

Dal 1° ottobre 2006 il datore di lavoro del settore edile deve dotare il personale occupato in cantiere di una tessera di riconoscimento con fotografia, generalità complete del lavoratore e denominazione del datore di lavoro; i lavoratori devono esporla. Anche i lavoratori autonomi devono munirsene a proprie spese. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti sono esonerati dall’esposizione della tessera solo se tengono in cantiere un registro preventivamente vidimato dalla Direzione Provinciale del Lavoro e della Previdenza Sociale competente, nel quale annotare gli estremi identificativi di tutti i lavoratori occupati giornalmente. Le violazioni sono sanzionate con euro 100-500 per ciascun lavoratore occupato, mentre il lavoratore che non espone la tessera, pur essendone munito, è punito con euro 50-300; entrambe le sanzioni non sono diffidabili.

Comunicazione preventiva di assunzione in edilizia

Per i datori di lavoro edili, inquadrati o inquadrabili come tali ai fini previdenziali (c.s.c. 1./4.13.XX), la comunicazione dell’assunzione con documentazione di data certa deve avvenire il giorno precedente l’instaurazione del rapporto di lavoro, anticipando il termine previsto in precedenza. La mancata comunicazione preventiva è punita con una sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500.

Sanzioni per lavoratori non risultanti da scritture obbligatorie

Il datore di lavoro che impiega lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria è soggetto, oltre alle sanzioni già previste, a una sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, aumentata di euro 150 per ogni giornata di lavoro effettivo. La circolare sottolinea che, rispetto alla precedente disciplina, la nozione di lavoratore in nero comprende non solo i subordinati, ma anche i parasubordinati e gli autonomi sconosciuti agli istituti previdenziali, purché non registrati e non oggetto di comunicazioni obbligatorie. La competenza sanzionatoria non è più dell’Agenzia delle Entrate, ma della Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente; l’ispettore INPS deve quindi trasmettere il verbale di accertamento con nota illustrativa.

Sanzioni civili contributive

Per ciascun lavoratore in nero, l’importo delle sanzioni civili per omesso versamento di contributi e premi non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa, e non è diffidabile ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004. La misura si applica quando sia già scaduto il termine per il pagamento dei contributi relativi al periodo di paga in corso al momento dell’accertamento. La circolare precisa che il calcolo va effettuato singolarmente per ogni lavoratore e che ciascun ente titolare dei contributi è competente a ricevere la relativa sanzione civile.

Riduzioni contributive per imprese edili

Restano confermate le agevolazioni contributive, gli sgravi per il Mezzogiorno e le riduzioni per la fiscalizzazione degli oneri sociali previste per le imprese edili dai commi 2 e 3 dell’art. 29 del D.L. n. 264/1995, convertito dalla legge n. 341/1995. L’esclusione dai benefici opera per i datori di lavoro condannati con sentenza passata in giudicato per violazioni della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e dura cinque anni dalla pronuncia della sentenza.

Proroga della prescrizione per i contributi dei parasubordinati

Per i contributi dovuti alla gestione di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, relativi all’anno 1996, il termine di prescrizione è prorogato al 31 dicembre 2007.

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