Cassazione Penale, Sentenza n. 33563/2023 del 01/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di appello che, riformando l'assoluzione del GUP, ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di truffa e lo ha dichiarato responsabile del reato di estorsione. Le censure principali riguardano: carenza della "motivazione rafforzata" necessaria per ribaltare un'assoluzione, errata valutazione dell'attendibilità della persona offesa e della teste Transazione (art.192 c.p.p.), mancanza degli elementi costitutivi dell'estorsione (art.629 c.p.), e violazione del diritto dell'imputato ad essere esaminato in appello in caso di riforma dell'assoluzione (richiamo a Corte EDU e artt.111 e 117 Cost., art.6 CEDU).
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati. Ha ritenuto congrua e sufficiente la motivazione della Corte d'appello sulla valutazione della credibilità della persona offesa, corroborata dalla teste Transazione e da riscontri oggettivi (esistenza del mutuo), e ha ritenuto sussistenti gli elementi dell'estorsione: minaccia finalizzata a impedire alla vittima di ottenere il rimborso delle somme e conseguente ingiusto profitto. Quanto all'omesso esame dell'imputato in appello, la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'obbligo di esame sussiste solo se la Corte d'appello fonda la condanna su dichiarazioni decisive rese in precedenza dall'imputato; qui l'imputato non aveva reso dichiarazioni utilizzate come base della condanna. Sono state confermate le statuizioni di condanna a carico del ricorrente per le spese processuali, ammenda di 3.000 euro e rifusione delle spese di parte civile liquidate in 4.000 euro.
Norme richiamate
art. 530 c.p.p.
richiamato testualmente nel testo come motivo dell'assoluzione in primo grado ("perché il fatto non costituisce reato")
Il GUP aveva assolto il ricorrente ai sensi dell'art. 530 c.p.p. ritenendo che il fatto non costituisse reato; la Corte d'appello, rivalutando la attendibilità della vittima e le prove, ha ritenuto invece integrata la fattispecie estorsiva.
artt. 125, 530, 533, 546 c.p.p.
Richiamati dal ricorrente per sostenere l'obbligo di motivazione "rafforzata" in caso di riforma dell'assoluzione: la Corte però ha ritenuto che la motivazione appello fosse congrua e sufficiente e non viziata.
art. 192 c.p.p.
Invocato per criticare la valutazione della attendibilità della persona offesa; la Corte ha invece motivato in modo articolato le ragioni della credibilità della vittima, considerando anche fattori di contesto e riscontri.
art. 629 c.p.
Norma che definisce il delitto di estorsione: la Corte ha ritenuto integrati gli elementi tipici (minaccia/coartazione finalizzata a ottenere un ingiusto profitto e cagionare danno), interpretando le minacce come dirette a impedire alla vittima di ottenere il rimborso delle somme dovute.
artt. 111 e 117 Cost. e art. 6 CEDU
Riferiti in relazione al diritto ad un equo processo e al diritto dell'imputato ad essere esaminato: la Corte ha richiamato la giurisprudenza che limita l'obbligo di esame in appello al caso in cui la Corte d'appello si basi su dichiarazioni decisive rese dall'imputato in precedenza; nel caso concreto l'imputato non aveva reso tali dichiarazioni utilizzate per la condanna.
Giurisprudenza Corte EDU n.20903/08.07.2021 e Cass. Sez. 5 n.47794/11.11.2022
Richiamate come paradigmi: la Corte sottolinea che l'omesso esame dell'imputato può integrare violazione ECHR se la condanna d'appello è fondata su dichiarazioni decisive rese dall'imputato; se invece la condanna non si fonda su tali dichiarazioni, l'obbligo non sussiste.
Massime di principio
- La riforma in appello di una sentenza di assoluzione richiede una motivazione più articolata ma non implica automaticamente l'annullamento della decisione: la Corte d'appello deve esporre ragioni congrue della diversa valutazione delle fonti di prova.
- L'obbligo per la Corte d'appello di esaminare l'imputato esiste solo se la condanna si fonda su dichiarazioni precedenti rese dallo stesso che vengono riutilizzate come decisivi; se la condanna si basa su altre prove o sulla versione della vittima, l'omesso esame non costituisce di per sé violazione.
- La valutazione della attendibilità della persona offesa è rimessa al giudice di merito; dichiarazioni della vittima, se corroborate da riscontri o confermate da terzi, possono da sole essere sufficienti a fondare la condanna.
- Per integrare l'estorsione occorrono minaccia/coartazione e un ingiusto profitto; minacce dirette a impedire che la vittima agisca per ottenere il rimborso di somme appropriate possono integrare l'elemento della costrizione e dell'ingiusto profitto.
- In sede di Cassazione non è possibile ottenere la revisione riuscendo solo a proporre una diversa ricostruzione dei fatti: i motivi che chiedono un nuovo apprezzamento del merito sono spesso dichiarati inammissibili o manifestamente infondati.
- In casi simili alla difesa conviene: sollecitare l'esame dell'imputato in appello se si teme che la Corte si basi su sue passate dichiarazioni, offrire versioni alternative chiare e prove documentali che smentiscano la versione della persona offesa, e mettere in luce eventuali conflitti d'interesse o contraddizioni rilevanti nella testimonianza della parte offesa.
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