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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 12883/2021 del 13/05/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Katarsys impugnava la sentenza di appello che aveva confermato la decisione di primo grado favorevole a UBI Leasing. Il ricorso per cassazione si fondava su tre motivi: (1) violazione dell'art. 5, comma 1‑bis, D.Lgs. n. 28/2010 sostenendo che i contratti di leasing rientrano nella nozione di "contratti finanziari" e dunque sarebbero assoggettati all'obbligo di mediazione; (2) violazione/errata applicazione degli artt. 295 e 337 c.p.c., lamentando che il giudice di merito non avrebbe tenuto conto della pregiudizialità della decisione resa nell'opposizione al decreto ingiuntivo e della necessità di sospendere il processo; (3) violazione degli artt. 39 e 112 c.p.c., in relazione all'art. 1526 c.c., sostenendo che non sussisteva litispendenza tra la domanda riconvenzionale di restituzione dei canoni nel presente giudizio (fondata su art. 1526 c.c. in ipotesi di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore) e la domanda proposta nell'opposizione al decreto ingiuntivo (che mirava alla nullità/annullabilità o risoluzione per responsabilità del concedente).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi e ha accolto il terzo. In dettaglio: (1) primo motivo: infondato — la Corte ha confermato la giurisprudenza consolidata secondo cui la condizione di procedibilità ex art. 5, comma 1‑bis, D.Lgs. n. 28/2010 non si estende al leasing immobiliare; (2) secondo motivo: inammissibile per carenza di prove circa la pendency concreta e attuale della causa ritenuta pregiudicante e perché la sospensione ex art. 337 c.p.c. è potestativa e rimessa al giudice di merito (onere dell'impugnante dimostrare la persistenza della pendenza); (3) terzo motivo: fondato — la Corte ha ritenuto che la domanda di ripetizione dei canoni proposta nel giudizio principale, fondata ex art. 1526 c.c. per risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, ha diversa causa petendi rispetto alla domanda di ripetizione proposta nell'opposizione al decreto ingiuntivo (che era fondata su nullità/annullamento o risoluzione per responsabilità del concedente). Pertanto non sussisteva litispendenza e il giudice di merito ha violato il principio. Conseguentemente la Corte ha cassato la sentenza limitatamente al motivo accolto e ha rinviato alla Corte d'appello di Brescia in diversa composizione per il prosieguo, rimettendo anche la decisione sulle spese del giudizio.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 28/2010, art. 5, comma 1‑bis

    La Corte ha confermato che la condizione di procedibilità relativa alla mediazione non si estende al leasing immobiliare; i contratti di leasing immobiliare non rientrano nell'ambito applicativo della norma secondo la giurisprudenza citata.

  • Codice di procedura civile, art. 337

    La sospensione facoltativa prevista dall'art. 337 può essere disposta dal giudice di merito; per ottenere la sospensione è necessario provare che la causa pregiudicante sia concretamente e attualmente pendente e destinata a restare tale.

  • Codice di procedura civile, art. 295

    Citato nella censura sulla pregiudizialità/sospensione; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per insufficiente prova della pendency della causa pregiudicante.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 4

    Norma che disciplina il vizio dedotto in cassazione per violazione di legge; la Corte ne ha fatto uso per inquadrare i motivi di doglianza (esame di violazione di norme sostanziali e processuali).

  • Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, n. 6

    Richiamato in relazione ai requisiti di specificazione del ricorso; la Corte ha osservato che mancava l'indicazione della pendenza della causa asseritamente pregiudicante, con conseguente inammissibilità di taluni profili.

  • Codice civile, art. 1526

    Rilevato come fondamento della domanda riconvenzionale di ripetizione dei canoni nel giudizio principale (effetto della risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore); la Corte ha ritenuto che la causa petendi di tale domanda è diversa da quella della domanda formulata nell'opposizione al decreto ingiuntivo.

  • Codice civile, art. 1456

    Richiamato come riferimento all'accertamento della risoluzione di diritto per inadempimento; la Corte ha distinto la domanda fondata su risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore (art. 1456) dalla domanda fondata su invalidità o responsabilità del concedente.

  • Codice di procedura civile, artt. 39 e 112

    Il ricorrente denunciava violazione di tali norme in relazione alla configurata litispendenza; la Corte ha ritenuto fondato il motivo che denunciava la errata valutazione della litispendenza, affermando il principio secondo cui identità di petitum non è sufficiente se la causa petendi è diversa.

Massime di principio

  • I contratti di leasing immobiliare, secondo la giurisprudenza della Cassazione, non rientrano automaticamente nell'obbligo di tentativo di mediazione previsto dall'art. 5 D.Lgs. n. 28/2010: non sempre è obbligatoria la mediazione nei rapporti di leasing immobiliare.
  • Per ottenere la sospensione di un processo per pregiudizialità (art. 337 c.p.c.) è necessario provare che la causa ritenuta pregiudicante sia attualmente pendente e presumibilmente tale fino alla definizione; l'onere probatorio grava su chi invoca la sospensione.
  • La litispendenza richiede identità di petitum e, soprattutto, identità della causa petendi. Se le domande hanno lo stesso oggetto, ma si fondano su fatti costitutivi diversi (cause petendi diverse), può configurarsi una situazione di diritti concorrenti e non di litispendenza, consentendo azioni separate.
  • La domanda di ripetizione dei canoni fondata sull'art. 1526 c.c. (effetto della risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore) è distinta dalla domanda di ripetizione proposta in una opposizione a decreto ingiuntivo fondata su nullità/annullabilità o responsabilità del concedente: attenzione a qualificare esattamente la causa petendi quando si eccepisce litispendenza.
  • In Cassazione è importante rispettare i requisiti di specificazione del ricorso (art. 366 c.p.c. e correlati): la mancanza di elementi probatori essenziali sulla pendenza o natura dei giudizi pregiudicanti può determinare l'inammissibilità della censura.
  • In contenziosi leasing/locazione finanziaria, quando si propongono domande alternative o riconvenzionali (es. rilascio, restituzione canoni), è fondamentale chiarire e documentare il fatto costitutivo a sostegno di ciascuna pretesa per evitare eccezioni di litispendenza o decisioni di carattere procedurale che ne escludano l'esame nel merito.

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