Sentenza del 20/11/2019 n. 3067 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
ACCERTAMENTO - Studi di settore - Contraddittorio preventivo - Obbligatorietà - Sussiste - Accertamento con adesione - Irrilevanza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità dell'accertamento fondato sugli studi di settore, sostenendo che l'Amministrazione avrebbe dovuto instaurare preventivamente un contraddittorio effettivo per verificare e motivare l'apparente evasione, consentendogli di fornire spiegazioni e giustificazioni. È stato inoltre chiarito che l'eventuale procedura di accertamento con adesione non sostituisce né rende superfluo il contraddittorio preventivo, poiché si tratta di una procedura facoltativa di definizione.
La decisione
La sentenza ha affermato che, negli accertamenti basati sugli studi di settore, l'Amministrazione deve previamente confrontarsi con il contribuente, verificare le anomalie riscontrate e motivare adeguatamente le ragioni dell'apparente evasione. Il contraddittorio è un adempimento obbligatorio e non può essere considerato assolto mediante la successiva o eventuale procedura di accertamento con adesione, che ha natura facoltativa. L'omissione del contraddittorio preventivo può quindi compromettere la validità dell'accertamento.
Norme richiamate
Normativa sugli studi di settore
L'accertamento basato sugli studi di settore non è automaticamente sufficiente a dimostrare l'evasione: l'Amministrazione deve verificare la situazione concreta del contribuente, motivare le anomalie e consentire un confronto preventivo.
Disciplina dell'accertamento con adesione
L'accertamento con adesione è una procedura facoltativa di definizione della pretesa tributaria e non sostituisce il contraddittorio preventivo obbligatorio né sana la sua omissione.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione utilizza strumenti presuntivi o standardizzati, come gli studi di settore, deve adattare il risultato alla situazione concreta del contribuente e motivare specificamente l'eventuale scostamento.
- Il contribuente deve essere messo preventivamente nelle condizioni di spiegare le anomalie rilevate e di produrre elementi contrari; il contraddittorio non può essere meramente formale.
- Una procedura facoltativa successiva, come l'accertamento con adesione, non elimina l'obbligo di rispettare gli adempimenti procedimentali previsti prima dell'emissione dell'accertamento.
- In situazioni analoghe, l'assenza del contraddittorio preventivo o di una motivazione concreta può costituire un motivo di impugnazione dell'atto.
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