Sentenza del 13/11/2018 n. 29089 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'assoggettamento all'imposta comunale sulla pubblicità di due frecce collocate lungo le strade comunali, indicanti la posizione del parcheggio, e di un cartellone posto sulla facciata dell'edificio in cui l'attività era esercitata. La contribuente sosteneva che i mezzi avessero natura di segnaletica stradale destinata a un'attività di pubblica utilità e che fossero quindi esenti ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 507/1993, relativo alla pubblicità inerente l'attività delle imprese di trasporto pubblico. La società concessionaria contestava invece che i cartelli fossero mezzi di comunicazione idonei a far conoscere a una platea indeterminata il nome e l'attività dell'impresa e che l'esenzione non fosse applicabile a un'attività di semplice parcheggio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al secondo e al quarto motivo, rigettando gli altri. Ha cassato la sentenza della CTR Toscana e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso originario della contribuente. La Corte ha stabilito che anche i cartelli con funzione informativa o di orientamento possono avere natura pubblicitaria quando individuano un'impresa o un servizio rivolto a una platea indeterminata. L'utilità per la circolazione stradale e il riconoscimento comunale della pubblica utilità non escludono l'imposta. L'esenzione prevista per i servizi di trasporto pubblico non era applicabile, perché la contribuente svolgeva attività di parcheggio e non di trasporto pubblico, e i cartelli esterni non fornivano informazioni sulle modalità di effettuazione di un servizio di trasporto. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre la contribuente è stata condannata a rimborsare le spese del giudizio di Cassazione, liquidate in 645 euro oltre accessori.
Norme richiamate
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 5
Sono soggette all'imposta sulla pubblicità le forme di comunicazione visive o acustiche, effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico, dirette a promuovere la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
La nozione di pubblicità è ampia e comprende qualsiasi mezzo obiettivamente idoneo a far conoscere a una massa indeterminata di potenziali utenti il nome, l'attività o i servizi di un'azienda. Non è necessario dimostrare una specifica finalità propagandistica o reclamistica.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 17, comma 1, lettera e)
Sono esenti dall'imposta la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio.
L'esenzione opera per messaggi inerenti a un'impresa di trasporto pubblico. Per i cartelli esterni l'esenzione è limitata alle informazioni sulle modalità di svolgimento del servizio. Non si applica a cartelli che indicano soltanto la posizione di un parcheggio gestito da un'impresa non operante nel trasporto pubblico.
Codice della strada, art. 39, lettera e), e relativo regolamento, art. 134
I segnali turistici, territoriali e di avvio a fabbriche, stabilimenti, servizi o impianti possono avere una funzione di orientamento stradale, ma quando riportano il nome di una specifica impresa o attività possono conservare anche natura pubblicitaria e risultare imponibili.
Codice di procedura civile, art. 115
La censura relativa all'errata valutazione della produzione documentale non è stata esaminata nel merito in Cassazione; secondo la Corte, se il giudice di merito afferma che un documento non è stato prodotto, l'eventuale errore percettivo può essere fatto valere, ricorrendone i presupposti, con revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.
Massime di principio
- Un cartello non perde automaticamente la natura pubblicitaria solo perché svolge anche una funzione di orientamento o di utilità per la circolazione stradale: le due funzioni possono coesistere.
- Per stabilire l'assoggettamento all'imposta occorre verificare l'idoneità obiettiva del messaggio a far conoscere a una platea indeterminata il nome, l'attività o i servizi di un'impresa; non è indispensabile una finalità esclusivamente promozionale.
- Il riconoscimento convenzionale o amministrativo della pubblica utilità dell'attività non comporta, di per sé, l'esenzione dall'imposta sulla pubblicità.
- Le esenzioni fiscali devono essere interpretate in modo circoscritto: l'esenzione per i servizi di trasporto pubblico non si estende automaticamente ad attività diverse, come la gestione di parcheggi.
- Per i cartelli esterni relativi a servizi di trasporto, l'esenzione richiede che il contenuto riguardi le modalità di effettuazione del servizio; la semplice indicazione dell'ubicazione di un'attività non è sufficiente.
- Le insegne o i cartelli che individuano il luogo in cui opera un'impresa possono essere imponibili anche se autorizzati dal Comune e anche se non contengono messaggi commerciali complessi.
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