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Sentenza

Sentenza n. 4095/2026 - Napoli, Sezione 9

per ottenere chiarimenti circa l’ammontare esatto dei compensi legali spettanti ai propri legali (rispettivamente avvocati Mignone Attilio per Fiumadea S.r.l. Impresa Sociale e Maurizio Turrà per FDC - Federazione Commercialisti);

Giustizia amministrativa202501495

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: sentenza n. 6656/2025, limitatamente alla liquidazione delle spese di lite in favore di Fiumadea e FDC

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ricorrenti principali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Nel giudizio n. 1495/2025, promosso da Sannioirpinialab Aps, Giada Onlus Società Cooperativa Sociale e Cosmoart Aps contro la determinazione con cui il Consorzio dei Servizi Sociali Vallo di Lauro Baianese aveva individuato, mediante scorrimento della graduatoria, un raggruppamento per la presentazione di una proposta progettuale nell’ambito dell’avviso regionale Campania Welfare, il TAR aveva dichiarato irricevibile e comunque infondato il ricorso principale, dichiarando improcedibile il ricorso incidentale di Fiumadea, e aveva condannato i ricorrenti principali al pagamento di euro 2.500,00 oltre accessori in favore del Consorzio, nonché di euro 2.500,00 oltre accessori in favore della ricorrente incidentale Fiumadea e della controinteressata FDC. Fiumadea e FDC hanno presentato un’istanza congiunta di chiarimenti per sapere se l’importo di euro 2.500,00 spettasse a ciascuna di esse o dovesse essere ripartito in euro 1.250,00 ciascuna. La richiesta era collegata anche al pagamento, da parte di una delle ricorrenti principali, dell’intero importo di euro 2.500,00 a Fiumadea. Le istanti hanno sostenuto di avere svolto difese autonome e hanno contestato l’interpretazione secondo cui la somma complessiva liquidata dal TAR avrebbe dovuto essere divisa tra loro. Il TAR ha rilevato d’ufficio, previo avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a., possibili profili di inammissibilità, osservando che la domanda mirava sostanzialmente a ottenere una modifica o integrazione della liquidazione delle spese contenuta nella sentenza presupposta, non la precisazione di modalità esecutive obiettivamente dubbie.

La decisione

La richiesta di chiarimenti è stata dichiarata inammissibile. Il giudice ha affermato che, ai sensi degli artt. 112, comma 5, e 114, comma 7, c.p.a., il giudizio di ottemperanza può essere utilizzato per ottenere precisazioni sulle modalità di esecuzione di una sentenza quando il contenuto del titolo presenti elementi di dubbio o non immediata chiarezza. Tuttavia, tale strumento non consente di modificare o integrare il decisum, introdurre nuove doglianze, accertare la legittimità di condotte future o proporre un’impugnazione mascherata. Nel caso concreto, la richiesta non mirava a chiarire una modalità esecutiva incerta, ma a ottenere una diversa quantificazione delle spese di lite, ritenuta non congrua rispetto all’attività difensiva svolta. Una simile contestazione avrebbe dovuto essere proposta mediante appello, salvo il diverso caso della correzione di un errore materiale, che non era stata richiesta. La domanda è stata inoltre ritenuta inammissibile perché non formulata nell’ambito di un autonomo giudizio di ottemperanza. Le spese sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 5, c.p.a.

    può essere proposto anche al fine di ottenere chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza

    Il giudizio di ottemperanza può avere anche funzione chiarificatrice, ma soltanto rispetto a dubbi concernenti il contenuto del decisum o le concrete modalità della sua esecuzione.

  • art. 114, comma 7, c.p.a.

    può essere proposto anche al fine di ottenere chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza

    La richiesta di chiarimenti deve essere collegata all’esecuzione del titolo e non può trasformarsi in una domanda di modifica o integrazione della sentenza.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il giudice ha dato alle parti avviso dei possibili profili di inammissibilità della domanda prima di decidere.

Massime di principio

  • La richiesta di chiarimenti nell’ambito dell’ottemperanza è ammissibile quando il titolo esecutivo presenta un’incertezza oggettiva sul contenuto del decisum o sulle concrete modalità di esecuzione, tale da impedire o rendere difficoltosa la sollecita attuazione della pronuncia.
  • Il giudizio di ottemperanza con funzione chiarificatrice non può essere utilizzato per modificare, integrare o riformare il contenuto sostanziale della sentenza, né per introdurre una nuova domanda di accertamento o un’impugnazione mascherata.
  • La contestazione della quantificazione delle spese di lite contenuta nella sentenza deve essere proposta mediante appello; il giudice dell’ottemperanza non può riesaminare tale liquidazione, salvo il procedimento di correzione di un effettivo errore materiale.
  • La richiesta di chiarimenti non costituisce un’autonoma azione di accertamento e deve essere proposta nell’ambito di un autonomo giudizio di ottemperanza, non mediante una domanda meramente incidentale o svincolata dal relativo rito.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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