Regolamento (UE) 2023/609
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/609 della Commissione del 17 marzo 2023 che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese per quanto concerne Giant Electric Vehicle (Kunshan) Co., Ltd a seguito della sentenza del Tribunale nella causa T-242/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento reistituisce nei confronti di Giant Electric Vehicle (Kunshan) Co., Ltd un dazio antidumping definitivo sulle e-bike cinesi, in esecuzione della sentenza del Tribunale che aveva annullato il precedente regolamento nella sola parte relativa a tale impresa. La Commissione ha ricalcolato il margine di undercutting e il margine di pregiudizio, confermando l'esistenza di un pregiudizio notevole e del nesso causale con le importazioni oggetto di dumping. Ne consegue un dazio antidumping definitivo del 9,9 %, applicabile retroattivamente dal 19 luglio 2018, con rimborso o sgravio degli importi versati in eccedenza.
Reistituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese fabbricate da Giant Electric Vehicle (Kunshan) Co., Ltd, a seguito della sentenza del Tribunale nella causa T-242/19.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di biciclette a pedalata assistita, dotate di motore elettrico ausiliario, classificate ai codici NC 8711 60 10 ed ex 8711 60 90 (codice TARIC 8711609010), originarie della Repubblica popolare cinese e fabbricate da Giant Electric Vehicle (Kunshan) Co., Ltd. Riguarda la sola riesecuzione della sentenza T-242/19 e produce effetti dal 19 luglio 2018; disciplina anche il rimborso/sgravio degli importi riscossi in eccesso e la sorte delle importazioni registrate ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1162. Non si estende, in questa procedura di riesame, agli altri esportatori cinesi non annullati dal Tribunale.
Reistituzione di un dazio antidumping sulle biciclette elettriche prodotte da Giant Electric Vehicle (Kunshan) Co., Ltd
Il regolamento interviene per dare esecuzione alla sentenza del Tribunale nella causa T-242/19, che aveva annullato il precedente regolamento antidumping nella sola parte riguardante Giant Electric Vehicle (Kunshan) Co., Ltd. La Commissione ribadisce che, in caso di annullamento giudiziale di un atto conclusivo di una procedura amministrativa, l'esecuzione consiste nella sostituzione dell'atto annullato con uno nuovo, eliminando l'illegittimità accertata dal giudice, senza riaprire l'intero fascicolo oltre quanto necessario.
Contesto procedurale e perimetro della riapertura
La Commissione richiama l'inchiesta originaria sulle biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese, conclusa con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/73, e la successiva sentenza del Tribunale del 27 aprile 2022. In seguito a tale sentenza, il 6 luglio 2022 è stata pubblicata la riapertura dell'inchiesta limitatamente a Giant, con registrazione delle importazioni interessate ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1162 e invito alle parti a presentare osservazioni. La Commissione precisa che la riapertura non comporta il riesame dell'intero caso: rimangono ferme le risultanze non annullate o non esaminate dal Tribunale, e l'intervento è circoscritto alla correzione dell'errore metodologico riscontrato nel calcolo dell'undercutting dei prezzi.
Osservazioni delle parti e posizioni della Commissione
Giant ha contestato, tra l'altro, la possibilità di riaprire l'inchiesta dopo il decorso dei termini dell'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/1036 e ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto abrogare le misure anziché reistituirle. La Commissione respinge tale impostazione, richiamando la giurisprudenza secondo cui i termini applicabili alle inchieste iniziali non valgono automaticamente per i procedimenti riaperti in esecuzione di una sentenza. È stata inoltre respinta la tesi secondo cui la riesecuzione avrebbe dovuto estendersi a tutti gli altri errori contestati in giudizio: il Tribunale non li ha esaminati, per cui non rientrano nell'oggetto della riapertura.
Ricalcolo dell'undercutting dei prezzi
Il cuore della riesecuzione riguarda il confronto equo tra i prezzi all'esportazione di Giant e i prezzi dell'industria dell'Unione. La Commissione chiarisce che, per le vendite dell'industria dell'Unione effettuate tramite operatori commerciali collegati, sono state detratte le SGAV effettive e un profitto del 9 %; per un produttore con un assetto particolare simile al conto lavorazione, i costi dell'operatore commerciale riferiti alla produzione non sono stati detratti. Per le vendite OEM è stata inoltre applicata una detrazione del 2,3 % per costi di progettazione, commercializzazione e R&S. La Commissione conclude che non occorre un ulteriore adeguamento per lo stadio commerciale, poiché non emerge una differenza coerente e distinta tra vendite a operatori commerciali e a dettaglianti.
Esito delle verifiche e margini riveduti
A seguito delle osservazioni delle parti e di ulteriori correzioni sulle note di credito, la Commissione conferma che il margine di undercutting di Giant è pari all'11,5 %. Per gli altri esportatori cinesi inclusi nel campione il margine medio riveduto è del 17,0 %. Nonostante la riduzione rispetto alle risultanze originarie, la Commissione ritiene che le importazioni cinesi continuino a essere effettuate a prezzi sensibilmente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione.
Pregiudizio notevole e nesso di causalità
Alla luce dei margini riveduti e degli altri indicatori di pregiudizio già accertati nell'inchiesta originaria e nel regolamento provvisorio, la Commissione conferma che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base. Conferma inoltre il nesso causale tra tale pregiudizio e le importazioni oggetto di dumping dalla RPC, escludendo che gli altri fattori individuati abbiano attenuato quel nesso.
Margine di pregiudizio e applicazione della regola del dazio inferiore
Nel ricalcolo del livello di eliminazione del pregiudizio, la Commissione applica criteri simmetrici a quelli utilizzati per l'undercutting, tenendo conto dei canali di vendita tramite operatori collegati, dei profitti teorici e dell'adeguamento OEM. Il margine di underselling di Giant è fissato al 13,8 %. Poiché il margine di dumping è del 32,8 % ma il livello di eliminazione del pregiudizio è inferiore, viene applicata la regola del dazio inferiore: il dazio antidumping definitivo è quindi fissato al 9,9 %.
Coordinamento con la misura compensativa e decorrenza
La Commissione ricorda che la misura antidumping si inserisce nel quadro di una parallela inchiesta antisovvenzioni. In considerazione del dazio compensativo definitivo del 3,9 % e del livello di eliminazione del pregiudizio, il dazio antidumping viene stabilito al livello residuo necessario per eliminare il pregiudizio. La misura riveduta si applica senza soluzione di continuità dal 19 luglio 2018, data di entrata in vigore del regolamento provvisorio; le autorità doganali devono riscuotere l'importo corretto e rimborsare l'eventuale eccedenza già percepita, pari al 10,8 %.
Disposizioni operative finali
L'articolo 1 istituisce il dazio antidumping definitivo del 9,9 % per i prodotti in questione fabbricati da Giant, identificati dal codice addizionale TARIC C383. L'articolo 2 disciplina il rimborso o sgravio degli importi versati in eccesso e il recupero dei rimborsi già effettuati dopo la sentenza T-242/19. L'articolo 3 estende la riscossione alle importazioni registrate ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1162, mentre l'articolo 4 dispone la cessazione della registrazione e l'abrogazione di tale regolamento. L'articolo 5 prevede l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità di esecuzione
Il regolamento è adottato sulla base del regolamento (UE) 2016/1036, in particolare dell'articolo 9, paragrafo 4, e dell'articolo 14, paragrafo 1, e dà esecuzione all'articolo 266 TFUE mediante sostituzione dell'atto annullato nella parte riguardante Giant.
Riesame limitato alla sentenza T-242/19
La Commissione riapre l'inchiesta iniziale solo per correggere l'errore metodologico individuato dal Tribunale nel calcolo dell'undercutting. Restano valide le altre risultanze e conclusioni del regolamento annullato che non sono state contestate o non sono state esaminate dal Tribunale.
Ricalcolo dell'undercutting e del pregiudizio
La Commissione ricalcola i margini di undercutting di Giant e degli altri esportatori del campione, adeguando i prezzi dell'industria dell'Unione per garantire un confronto equo, anche tenendo conto delle vendite tramite operatori collegati, dei costi SGAV, dei profitti teorici e, ove rilevante, di un adeguamento OEM del 2,3 %. Il margine di undercutting di Giant è confermato all'11,5 %, mentre il margine medio riveduto per gli esportatori del campione è pari al 17,0 %.
Nesso di causalità e pregiudizio notevole
Sulla base dei margini riveduti e degli altri indicatori di pregiudizio già accertati, la Commissione conferma che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036 e che tale pregiudizio è causalmente riconducibile alle importazioni cinesi oggetto di dumping.
Determinazione del margine di pregiudizio e livello del dazio
Il margine di underselling di Giant è ricalcolato al 13,8 %. In applicazione della regola del dazio inferiore, il dazio antidumping definitivo viene fissato al 9,9 %, inferiore sia al margine di dumping del 32,8 % sia al livello di eliminazione del pregiudizio rilevante.
Coordinamento con il dazio compensativo
Poiché parallelamente è in vigore un dazio compensativo definitivo ai sensi del regolamento (UE) 2016/1037, la Commissione applica anche il dazio compensativo del 3,9 % e poi il dazio antidumping fino al livello di eliminazione del pregiudizio.
Decorrenza retroattiva e recupero
Il dazio riveduto si applica senza interruzione dal 19 luglio 2018, data di entrata in vigore del regolamento provvisorio. Le autorità doganali devono riscuotere l'importo corretto e rimborsare l'eccedenza già riscossa, pari al 10,8 %, secondo la normativa doganale applicabile.
Articolo 1: istituzione del dazio
È istituito un dazio antidumping definitivo sulle biciclette a pedalata assistita originarie della RPC e fabbricate da Giant, con aliquota del 9,9 % sul prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, codice addizionale TARIC C383.
Articolo 2: rimborso e sgravio
Ogni dazio antidumping pagato da Giant in eccedenza rispetto al nuovo livello è rimborsato o sgravato su richiesta alle autorità doganali nazionali; eventuali rimborsi già effettuati dopo la sentenza T-242/19 sono recuperati fino alla concorrenza del dazio dovuto.
Articolo 3: importazioni registrate
Il dazio definitivo si riscuote anche sulle importazioni registrate ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1162, relativo alla registrazione delle importazioni a seguito della riapertura delle inchieste antidumping e antisovvenzioni.
Articolo 4: cessazione della registrazione
Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni disposta dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1162, che è abrogato.
Articolo 5: entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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