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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/678

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/678 della Commissione del 17 marzo 2023 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Slavonska kobasica» (IGP)]

Normativa europea32023R0678

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la registrazione della denominazione "Slavonska kobasica" come indicazione geografica protetta (IGP) nel registro unionale delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. La registrazione consegue alla domanda presentata dalla Croazia e alla mancata opposizione entro la procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012. L’atto produce effetti diretti in tutti gli Stati membri e entra in vigore venti giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Iscrizione della denominazione geografica protetta "Slavonska kobasica" nel registro UE delle DOP e IGP.

Ambito di applicazione

Si applica al nome "Slavonska kobasica" quale indicazione geografica protetta (IGP) per un prodotto agricolo e alimentare della classe 1.2 "Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)" ai sensi dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Ha efficacia in tutti gli Stati membri dell’Unione europea, in quanto regolamento direttamente applicabile. Non contiene esclusioni specifiche, ma opera nell’ambito del sistema di registrazione delle DOP/IGP disciplinato dal regolamento (UE) n. 1151/2012.

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/678: registrazione di "Slavonska kobasica" come IGP

Il regolamento attua la fase finale della procedura di registrazione unionale di una denominazione geografica nel sistema delle indicazioni geografiche protette. La Commissione registra "Slavonska kobasica" dopo la pubblicazione della domanda e in assenza di opposizioni nel termine previsto dal regolamento (UE) n. 1151/2012.

Base giuridica e iter procedurale

L’atto si fonda sul regolamento (UE) n. 1151/2012, relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, in particolare sull’articolo 52, paragrafo 2. Nei considerando la Commissione ricorda che:

  • la domanda di registrazione del nome "Slavonska kobasica", presentata dalla Croazia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a);
  • non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51;
  • in assenza di opposizione, la denominazione deve essere registrata.

Contenuto della registrazione

L’articolo 1 prevede la registrazione del nome "Slavonska kobasica" come indicazione geografica protetta (IGP). La denominazione è classificata come prodotto della classe 1.2 "Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)" secondo l’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, che reca le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Ambito di efficacia e decorrenza

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto uniforme nell’ordinamento dell’Unione.

Disposizioni principali

Registrazione della IGP "Slavonska kobasica"

L’articolo 1 dispone l’iscrizione del nome "Slavonska kobasica" come IGP nel registro UE. La denominazione identifica un prodotto della classe 1.2 "Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)" di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Base procedurale e assenza di opposizioni

La Commissione adotta il regolamento ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Nei considerando si precisa che la domanda presentata dalla Croazia era stata pubblicata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), e che non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51, consentendo quindi la registrazione.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geografichediritto alimentareagricolturaetichettatura e qualità dei prodotti alimentari

Testo integrale

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