Regolamento (UE) 2023/612
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/612 della Commissione del 17 marzo 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 307/2012 per quanto riguarda determinate procedure per la valutazione dell’Unione della sicurezza di una sostanza o di un gruppo di sostanze sottoposte a sorveglianza (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene sulla disciplina di esecuzione relativa alla valutazione di sicurezza, da parte dell’EFSA, delle sostanze sottoposte a sorveglianza ai sensi del regolamento (CE) n. 1925/2006. La modifica risponde all’esigenza di evitare valutazioni frammentate e pareri potenzialmente incoerenti quando siano presentati più fascicoli sulla stessa sostanza o sullo stesso gruppo di sostanze. Viene quindi previsto che la valutazione parta solo al termine del periodo di 24 mesi successivo all’inserimento della sostanza nella parte C dell’allegato III e che l’Autorità formuli un unico parere sui fascicoli presentati. Sono inoltre chiariti i termini per la verifica di validità dei fascicoli, per la richiesta di informazioni supplementari e per l’eventuale proroga dei tempi di valutazione.
Modifica la procedura di valutazione EFSA dei fascicoli relativi a sostanze o gruppi di sostanze sottoposti a sorveglianza ai sensi del regolamento (CE) n. 1925/2006, imponendo un parere unico per ciascuna sostanza o gruppo di sostanze.
Ambito di applicazione
Si applica alle sostanze o ai gruppi di sostanze iscritti nell’allegato III, parte C, del regolamento (CE) n. 1925/2006, nonché agli operatori del settore alimentare e alle altre parti interessate che presentano fascicoli scientifici all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) per la valutazione della sicurezza. Opera nell’ambito della procedura di cui all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1925/2006 e modifica le regole di esecuzione del regolamento (UE) n. 307/2012. È applicabile in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile, con entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/612: modifica della procedura EFSA per le sostanze sottoposte a sorveglianza
Il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 307/2012, che stabilisce le norme di attuazione della procedura prevista dall’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1925/2006 sull’aggiunta di vitamine, minerali e talune altre sostanze agli alimenti. La finalità dichiarata è migliorare la coerenza della valutazione della sicurezza da parte dell’EFSA quando per la medesima sostanza o per lo stesso gruppo di sostanze siano presentati più fascicoli scientifici.
Contesto normativo e ratio della modifica
Il considerando centrale evidenzia che, in assenza di un coordinamento procedurale adeguato, la valutazione separata di fascicoli multipli può impedire all’EFSA di considerare l’insieme dei dati disponibili e condurre a pareri incompleti o incoerenti. Per questo motivo, il regolamento dispone che la valutazione dei rischi per una sostanza o un gruppo di sostanze inseriti nell’allegato III, parte C, del regolamento (CE) n. 1925/2006 inizi solo al termine del periodo di 24 mesi successivo all’entrata in vigore della decisione di inserimento, così da consentire la raccolta completa dei fascicoli rilevanti.
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda le sostanze o i gruppi di sostanze sottoposti a sorveglianza e iscritti nell’allegato III, parte C, del regolamento (CE) n. 1925/2006. I soggetti interessati sono gli operatori del settore alimentare e le altre parti interessate che presentano all’EFSA fascicoli con dati scientifici a supporto della dimostrazione della sicurezza. Il regolamento si inserisce nella procedura di valutazione della sicurezza prevista dal regolamento (UE) n. 307/2012, applicabile in tutti gli Stati membri e direttamente vincolante.
Valutazione di validità dei fascicoli
Il nuovo articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 307/2012 stabilisce che l’EFSA debba verificare la validità di ciascun fascicolo presentato ai sensi dell’articolo 5 entro 30 giorni dal ricevimento. Questa fase preliminare serve a selezionare i fascicoli idonei a essere presi in considerazione per il parere scientifico successivo.
Termine per il parere scientifico e parere unico
Il paragrafo 2 del nuovo articolo 6 prevede che l’EFSA esprima il proprio parere sui fascicoli validi entro nove mesi dalla fine del periodo di 24 mesi di cui all’articolo 5, paragrafo 2. Il paragrafo 3 introduce un principio importante di coordinamento: se vengono presentati più fascicoli sulla stessa sostanza o sullo stesso gruppo di sostanze, l’EFSA deve formulare un unico parere su tali fascicoli, superando il rischio di valutazioni separate e potenzialmente divergenti.
Integrazioni, proroghe e cooperazione informativa
Il paragrafo 4 consente all’EFSA di richiedere all’operatore del settore alimentare o alla parte interessata integrazioni del fascicolo entro 15 giorni dalla richiesta. Se sono necessarie informazioni supplementari, incluse quelle relative alle condizioni d’uso della sostanza in un alimento o in una categoria di alimenti e alla finalità di tale uso, l’EFSA può prorogare il termine di valutazione. La proroga è ammessa una sola volta e può arrivare fino a tre mesi; tale periodo comprende anche il termine concesso al soggetto interessato per trasmettere le informazioni richieste.
Quando viene disposta la proroga, l’EFSA deve informarne tutti gli operatori del settore alimentare o le parti interessate che hanno presentato un fascicolo sulla stessa sostanza o sullo stesso gruppo di sostanze, oltre alla Commissione. Le informazioni supplementari fornite devono essere rese disponibili alla Commissione e agli Stati membri, assicurando così trasparenza e coordinamento tra i diversi attori istituzionali.
Entrata in vigore
Il regolamento è adottato a Bruxelles il 17 marzo 2023 ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico dei regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica dell’articolo 6 del regolamento (UE) n. 307/2012
L’articolo 1 sostituisce integralmente l’articolo 6, ridefinendo i termini e le modalità con cui l’EFSA esprime il parere sui fascicoli relativi alle sostanze sottoposte a sorveglianza.
Verifica di validità dei fascicoli
L’EFSA deve valutare la validità di ciascun fascicolo presentato ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (UE) n. 307/2012 entro 30 giorni dal ricevimento.
Termine per il parere EFSA
Il parere sui fascicoli ritenuti validi deve essere adottato entro nove mesi dalla fine del periodo di 24 mesi previsto dall’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 307/2012.
Parere unico per la stessa sostanza o gruppo di sostanze
Quando sono presentati più fascicoli riguardanti la stessa sostanza o lo stesso gruppo di sostanze, l’EFSA deve formulare un unico parere su tutti i fascicoli relativi a tale sostanza o gruppo.
Integrazioni documentali e proroga dei termini
L’EFSA può richiedere integrazioni al fascicolo entro 15 giorni dalla richiesta; se chiede informazioni supplementari, inclusi dati sulle condizioni d’uso e sulla finalità d’uso in un alimento o in una categoria di alimenti, può prorogare una sola volta il termine massimo fino a tre mesi. La proroga include il tempo concesso all’operatore o alla parte interessata per fornire le informazioni richieste.
Informazione a Commissione, Stati membri e altri presentatori
Se dispone una proroga, l’EFSA informa tutti gli operatori del settore alimentare o le parti interessate che hanno presentato fascicoli sulla stessa sostanza o sullo stesso gruppo di sostanze, nonché la Commissione. Le informazioni supplementari ricevute devono essere messe a disposizione della Commissione e degli Stati membri.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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