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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/611

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/611 della Commissione del 17 marzo 2023 che modifica il regolamento (CE) n. 88/97 relativo all’autorizzazione all’esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese dall’estensione, in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio

Normativa europea32023R0611

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna e rafforza il sistema di esenzione dal dazio antidumping esteso sulle importazioni di parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese. Introduce una definizione più chiara di impresa di assemblaggio, rende obbligatoria la garanzia in caso di sospensione del dazio, prolunga a 36 mesi il divieto di nuova domanda dopo rigetto o revoca ed estende a cinque anni gli obblighi di conservazione documentale. Inoltre disciplina in modo più puntuale riesami, registrazione delle importazioni, revoca dell’esenzione e coordinamento con la struttura TARIC.

Modifica del regolamento (CE) n. 88/97 sul sistema di esenzione dal dazio antidumping esteso applicabile ad alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di alcune parti essenziali di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e, in particolare, ai soggetti sotto esame e ai soggetti esentati nell’ambito del sistema previsto dal regolamento (CE) n. 88/97. Riguarda anche le autorità doganali degli Stati membri e la Commissione nelle procedure di esenzione, sospensione, riesame, registrazione delle importazioni e revoca dell’esenzione. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e si applica a tutti i soggetti esentati fin dalla sua entrata in vigore; gli obblighi documentali introdotti si applicano, per i soggetti precedentemente esentati, alla documentazione detenuta nei 24 mesi successivi all’entrata in vigore.

Modifica del regolamento (CE) n. 88/97 sul sistema di esenzione per alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/611 interviene sul quadro applicativo del sistema di esenzione dal dazio antidumping esteso previsto per alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese. La Commissione richiama l’esigenza di aggiornare il testo alla luce dell’esperienza maturata nella gestione del sistema, rafforzando certezza del diritto, trasparenza e uniformità applicativa.

Finalità della modifica

L’intervento mira a migliorare il funzionamento del sistema di esenzione disciplinato dal regolamento (CE) n. 88/97, coordinandolo con il regolamento di base in materia antidumping, in particolare con l’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036. In particolare, la Commissione intende prevenire fenomeni elusivi, garantire il recupero del dazio esteso nei casi problematici e chiarire gli effetti della sospensione rispetto all’esenzione definitiva.

Ambito soggettivo e oggettivo

Il regolamento concerne le importazioni nell’Unione di parti essenziali di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, nonché i soggetti sotto esame e i soggetti già esentati. Le nuove regole incidono anche sulle autorità competenti degli Stati membri, chiamate a gestire la sospensione subordinata a garanzia, e sulla Commissione, che valuta le domande, conduce i riesami e adotta le decisioni finali.

Definizioni e chiarimenti di base

L’articolo 1 riformula alcune definizioni centrali. In particolare:

  • il "dazio esteso" è ricondotto al dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 ed esteso dall’articolo 2 del regolamento (CE) n. 71/97;
  • l’"operazione di assemblaggio" è definita come l’operazione in cui parti essenziali di biciclette sono usate per assemblare o completare biciclette o parti di biciclette;
  • il "soggetto esentato" è il soggetto le cui operazioni non rientrano nell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 ed è stato esentato ai sensi degli articoli 7 o 12 del regolamento di esenzione.

Viene inoltre introdotta la nozione di "impresa di assemblaggio" e viene esplicitato in termini quantitativi il concetto di indebolimento degli effetti riparatori del dazio: ciò si verifica, su base mensile, quando le vendite dei prodotti risultanti dalle operazioni di assemblaggio superano 299 biciclette o 299 unità di un unico tipo di parti essenziali di biciclette.

Domanda, ammissibilità e sospensione del dazio

La domanda di esenzione va presentata alla Commissione, che ne conferma immediatamente il ricevimento. Per essere ammissibile, il richiedente deve fornire prove prima facie che attestino la non elusione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036. Inoltre, nei 36 mesi precedenti la domanda non deve essere stata rifiutata un’autorizzazione di esenzione al medesimo richiedente, né deve essere stata revocata un’esenzione.

Dal momento in cui la domanda è dichiarata ammissibile e fino alla decisione finale, il pagamento del dazio esteso è sospeso per le importazioni dichiarate da, o per conto di, un soggetto sotto esame. Per verificare la conformità prima facie alle condizioni richieste, si considera un periodo non inferiore a 6 mesi precedenti la data di ricezione della domanda.

La sospensione è ora obbligatoriamente subordinata alla costituzione di una garanzia ai sensi del codice doganale dell’Unione. Tale garanzia opera nei casi in cui la domanda sia successivamente dichiarata inammissibile, ritirata o rigettata, così da assicurare il recupero del dazio esteso ed evitare trattamenti disomogenei.

Esito della domanda ed effetti retroattivi

Se dall’esame dei fatti emerge definitivamente che le operazioni di assemblaggio non rientrano nell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, l’esenzione è autorizzata e produce effetto retroattivo dalla data di ricezione della domanda debitamente documentata. Da tale data, l’obbligazione doganale sorta in forza del regolamento di riferimento è considerata nulla.

Se invece i criteri di esenzione non sono soddisfatti, la domanda è respinta e la sospensione del dazio è revocata. Il rigetto può derivare anche dalla violazione degli obblighi documentali o da dichiarazioni false. In caso di ritiro della domanda, questa è considerata come non presentata e la sospensione viene revocata.

Obblighi dei soggetti sotto esame ed esentati

Il soggetto sotto esame deve assicurare che le parti essenziali di biciclette dichiarate in libera pratica siano sempre utilizzate nelle operazioni di assemblaggio, distrutte o riesportate. I soggetti esentati, dal canto loro, devono conservare la documentazione relativa alle parti essenziali di biciclette loro consegnate e al loro impiego per cinque anni, mettendola a disposizione della Commissione su richiesta.

Il regolamento precisa che gli obblighi documentali introdotti si applicano, per i soggetti precedentemente esentati, alla documentazione detenuta nei 24 mesi successivi all’entrata in vigore del nuovo testo.

Riesame e registrazione delle importazioni

La Commissione può avviare d’ufficio un riesame della situazione di un soggetto esentato per verificare il rispetto degli obblighi dell’articolo 8, anche con riferimento a questioni connesse. Il riesame si basa su un periodo che può essere inferiore a sei mesi ed è avviato con regolamento della Commissione, previa informazione degli Stati membri.

Dalla data di avvio del riesame, le importazioni del soggetto sotto riesame sono registrate ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base. Questa misura serve a consentire, se il riesame conduce alla revoca dell’esenzione, l’applicazione delle misure anche alle importazioni registrate a partire dalla data della registrazione.

Se un soggetto esentato rilascia una dichiarazione falsa in dogana su parti essenziali di biciclette di origine cinese, la Commissione deve avviare il riesame.

Revoca dell’esenzione

L’esenzione è revocata con la procedura dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036, dopo aver dato al soggetto interessato la possibilità di presentare osservazioni, quando ricorre una delle seguenti ipotesi:

  • il riesame dimostra che le operazioni rientrano nell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036;
  • il soggetto esentato non utilizza parti essenziali di biciclette in quantitativi superiori alla soglia di cui all’articolo 14, lettera c), anche se è stato liquidato o ha cessato le operazioni;
  • vi sono dichiarazioni false in dogana reiterate riguardo a qualsiasi parte di bicicletta;
  • vi è violazione degli obblighi dell’articolo 8;
  • non vi è stata collaborazione dopo l’adozione della decisione di esenzione.

Soglia delle 300 unità e destinazione particolare

Il regolamento rende esplicita la soglia quantitativa collegata alla nozione di indebolimento degli effetti riparatori del dazio: la media mensile deve essere inferiore a 300 unità per tipo di parti essenziali di biciclette, calcolata su un periodo massimo di 12 mesi dalla data di entrata in vigore della pertinente autorizzazione di destinazione particolare e comunque entro il relativo periodo di validità.

La struttura TARIC è aggiornata in modo da riflettere le diverse ipotesi di esenzione e di soggetti sotto esame. Inoltre, il regolamento chiarisce che i soggetti esentati e i soggetti sotto esame non possono cumulare tale status con un’autorizzazione di destinazione particolare.

Disposizioni procedurali e applicazione del regolamento di base

Per gli esami svolti in base al regolamento di esenzione si applicano, per quanto pertinenti, le disposizioni del regolamento (UE) 2016/1036 relative allo svolgimento dell’inchiesta, alle visite di verifica, all’omessa collaborazione e alla riservatezza. La conclusione del riesame deve avvenire con regolamento della Commissione adottato secondo la procedura d’esame di cui al regolamento (UE) n. 182/2011.

Allegati e quadro tariffario

Gli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 88/97 sono sostituiti. L’allegato I elenca i soggetti sotto esame, l’allegato II i soggetti esentati e l’allegato III definisce la struttura TARIC applicabile alle diverse tipologie di parti di biciclette. L’allegato IV è soppresso.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Definizioni e chiarimenti terminologici

L’articolo 1 modifica le definizioni di "dazio esteso", "operazione di assemblaggio" e "soggetto esentato" e introduce la definizione di "impresa di assemblaggio". Viene inoltre definito in termini quantitativi l’"indebolimento degli effetti riparatori del dazio", che si verifica quando, su base mensile, le vendite dei prodotti risultanti dalle operazioni di assemblaggio superano 299 biciclette o 299 unità di un unico tipo di parti essenziali di biciclette.

Presentazione e ammissibilità della domanda

La domanda va presentata alla Commissione, che ne conferma immediatamente il ricevimento. Per essere ammissibile, il richiedente deve fornire prove prima facie del fatto che le sue operazioni di assemblaggio non rientrano nell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036. È introdotto un periodo di esclusione di 36 mesi: nei 36 mesi precedenti la domanda non deve essere stata rifiutata un’autorizzazione di esenzione al richiedente, né revocata un’esenzione.

Sospensione del dazio esteso e garanzia obbligatoria

Dal ricevimento di una domanda dichiarata ammissibile, il pagamento dell’obbligazione doganale relativa al dazio esteso è sospeso per le importazioni dichiarate da, o per conto di, un soggetto sotto esame, in attesa della decisione finale. La sospensione è subordinata obbligatoriamente alla costituzione di una garanzia ai sensi del codice doganale dell’Unione, per i casi in cui la domanda sia poi dichiarata inammissibile, ritirata o rigettata.

Obblighi di utilizzazione e conservazione documentale

Il soggetto sotto esame deve garantire che le parti dichiarate in libera pratica siano utilizzate nelle operazioni di assemblaggio, distrutte o riesportate. Sia i soggetti sotto esame sia i soggetti esentati devono conservare la documentazione relativa alle parti essenziali di biciclette consegnate e al loro impiego per cinque anni e metterla a disposizione della Commissione su richiesta.

Decisione sull’esenzione, retroattività e ritiro della domanda

Se è accertato che le operazioni non rientrano nell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, l’esenzione è autorizzata con effetto retroattivo dalla data di ricezione della domanda debitamente documentata; l’obbligazione doganale sorta da tale data è considerata nulla. Se i criteri non sono soddisfatti, la domanda è respinta e la sospensione è revocata. Il rigetto può basarsi anche sulla violazione degli obblighi documentali o su dichiarazioni false. Il ritiro della domanda la fa considerare come non presentata e comporta la revoca della sospensione.

Riesame dei soggetti esentati e registrazione delle importazioni

La Commissione può avviare d’ufficio un riesame della situazione di un soggetto esentato per verificare il rispetto degli obblighi dell’articolo 8. Il riesame è fondato su un periodo anche inferiore a sei mesi e si apre con regolamento della Commissione previa informazione degli Stati membri. Dalla data di avvio, le importazioni del soggetto sotto riesame sono registrate ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base. Se un soggetto esentato presenta una dichiarazione falsa in dogana, la Commissione avvia il riesame.

Revoca dell’esenzione

L’esenzione è revocata, previa possibilità di osservazioni, se il riesame dimostra che le operazioni rientrano nell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, se il soggetto non raggiunge la soglia quantitativa dell’articolo 14, lettera c), se sono reiterate false dichiarazioni in dogana, se vi è violazione degli obblighi dell’articolo 8 o se non vi è collaborazione dopo l’adozione della decisione di esenzione. La revoca può avere effetto retroattivo nei casi previsti.

Soglia quantitativa di 300 unità e autorizzazione di destinazione particolare

Viene resa espressa la soglia mensile di 300 unità per tipo di parti essenziali di biciclette, collegata all’indebolimento degli effetti riparatori del dazio. La soglia è chiarita come media mensile calcolata su un periodo massimo di 12 mesi dalla data di entrata in vigore della pertinente autorizzazione di destinazione particolare, senza superare in nessun caso il relativo periodo di validità. Inoltre, i soggetti esentati e i soggetti sotto esame sono esclusi dalla possibilità di beneficiare dell’autorizzazione di destinazione particolare.

Disposizioni procedimentali e rinvio al regolamento (UE) 2016/1036

Per gli esami svolti in base al regolamento si applicano le norme del regolamento (UE) 2016/1036 sullo svolgimento dell’inchiesta, sulle visite di verifica, sull’omessa collaborazione e sulla riservatezza. La conclusione del riesame deve avvenire con regolamento della Commissione adottato secondo la procedura d’esame di cui al regolamento (UE) n. 182/2011.

Aggiornamento allegati TARIC ed elenco dei soggetti

Sono sostituiti gli allegati I, II e III, rispettivamente relativi ai soggetti sotto esame, ai soggetti esentati e alla struttura TARIC. È soppresso l’allegato IV. La struttura TARIC dettaglia le condizioni di esenzione e i codici addizionali applicabili alle diverse categorie di parti di biciclette.

Entrata in vigore e applicazione temporale

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica a tutti i soggetti esentati fin dalla sua entrata in vigore; gli obblighi documentali introdotti per i soggetti precedentemente esentati valgono solo per la documentazione detenuta nei 24 mesi successivi all’entrata in vigore.

Come è indicizzato

Materiedifesa commercialeantidumpingdoganemerceologiacommercio internazionale

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