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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/608

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/608 della Commissione del 17 marzo 2023 che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988 per quanto riguarda il sistema di gestione di alcuni contingenti tariffari a seguito dell’accordo tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda conseguente al recesso del Regno Unito dall’Unione europea

Normativa europea32023R0608

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il sistema UE di gestione di alcuni contingenti tariffari agricoli per recepire le modifiche concordate con la Nuova Zelanda a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione. Le modifiche riguardano, da un lato, i quantitativi disponibili per taluni contingenti e, dall’altro, la descrizione dei prodotti, i codici NC e le regole di controllo e certificazione, soprattutto per il burro neozelandese e per alcuni formaggi. Vengono inoltre semplificate o soppresse talune disposizioni del regolamento (UE) 2020/761 e aggiornate le tabelle del regolamento (UE) 2020/1988.

Modifica le regole UE di gestione di alcuni contingenti tariffari agricoli, in particolare per prodotti lattiero-caseari e carni bovine, ovine e caprine, in attuazione dell’accordo UE-Nuova Zelanda conseguente al recesso del Regno Unito dall’Unione europea.

Ambito di applicazione

Si applica alla gestione, da parte delle autorità doganali e degli organismi emittenti, di taluni contingenti tariffari di importazione e, per quanto rileva, di alcune modalità di rilascio e utilizzo dei certificati IMA 1 per prodotti agricoli. Il regolamento incide sui regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988, con effetti specifici su contingenti relativi a burro, Cheddar, formaggi destinati alla trasformazione e carni bovine/ovine/caprine. Le modifiche decorrono in parte dalla data di entrata in vigore, in parte dal 1° luglio 2023 e in parte dal primo giorno successivo al periodo di 90 giorni dalla pubblicazione; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica del sistema di gestione di alcuni contingenti tariffari agricoli a seguito dell’accordo UE-Nuova Zelanda

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/608 della Commissione aggiorna la disciplina di gestione di alcuni contingenti tariffari agricoli, per dare attuazione all’accordo in forma di scambio di lettere tra Unione europea e Nuova Zelanda concluso dopo il recesso del Regno Unito dall’Unione. L’intervento incide in particolare sul sistema dei certificati IMA 1 e sulle tabelle dei contingenti contenute nei regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988.

Ambito di applicazione

Il regolamento riguarda i contingenti tariffari di importazione per taluni prodotti agricoli, con particolare attenzione ai prodotti lattiero-caseari e a specifiche categorie di carni. Le modifiche interessano sia i contingenti gestiti tramite titoli e certificati IMA 1, sia quelli assegnati secondo il principio del "primo arrivato, primo servito". Le disposizioni si applicano direttamente negli Stati membri, con decorrenze differenziate per singole parti dell’allegato.

Modifiche al regolamento (UE) 2020/761

L’articolo 1 sopprime all’articolo 50 i paragrafi 3 e 4 e abroga l’articolo 51 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761. Inoltre, aggiorna gli allegati VIII, IX e XIV.5 secondo l’allegato I del nuovo regolamento. La modifica riflette il nuovo assetto negoziato con la Nuova Zelanda e adegua le modalità di controllo e certificazione dei contingenti interessati.

Aggiornamento dei contingenti tariffari e delle descrizioni dei prodotti

Nell’allegato VIII del regolamento 2020/761, il contingente con numero d’ordine 09.4454 per carni bovine di alta qualità è fissato a 1 102 000 kg di peso del prodotto. Nell’allegato IX, i contingenti 09.4182 e 09.4195 sono ricondotti alla voce "Burro" con codice NC 0405 10 e con rinvio agli articoli 50, 53 e 54 per le condizioni specifiche; il contingente 09.4514 è ridefinito come "Cheddar" con codice NC 0406 90 21. Il considerando chiarisce anche che l’accordo modifica i quantitativi dei contingenti 09.0147, 09.2013, 09.2109, 09.2110 e 09.4454, nonché la designazione e i codici NC dei contingenti 09.4182, 09.4195 e 09.4514.

Certificati IMA 1 per burro e formaggi: struttura e contenuto

L’allegato XIV.5, parte A, viene integralmente aggiornato con nuovi modelli di certificato IMA 1 e nuove istruzioni di compilazione. Per i contingenti 09.4514, 09.4515, 09.4521 e 09.4522 sono previsti modelli specifici per i prodotti lattiero-caseari; per i contingenti 09.4182 e 09.4195 è disciplinato il certificato per il burro neozelandese. Il certificato deve essere redatto in una lingua ufficiale dell’Unione, può contenere una traduzione nella lingua del paese esportatore e deve essere presentato, in originale e se del caso in copia, all’ufficio doganale dell’Unione al momento dell’immissione in libera pratica. Per il burro neozelandese, il certificato deve accompagnarsi, se applicabile, al corrispondente titolo di importazione e alla dichiarazione di immissione in libera pratica.

Definizioni rilevanti per il burro neozelandese

Per i contingenti 09.4182 e 09.4195 il testo introduce definizioni operative di rilievo per il controllo doganale e documentale. In particolare:

  • il "produttore" è il singolo impianto o stabilimento in cui il burro è fabbricato per l’esportazione verso l’Unione;
  • il "lotto" è il quantitativo fabbricato in un unico ciclo secondo un disciplinare definito dall’acquirente;
  • la "partita" è il quantitativo oggetto del certificato IMA 1 presentato all’autorità doganale;
  • l’"elenco di identificazione del prodotto" deve riportare, per ciascuna partita, il numero del certificato, l’impianto o stabilimento, il lotto o i lotti e una descrizione del burro.

Compilazione e verifica del certificato IMA 1

Il certificato IMA 1 è valido solo se contiene tutte le informazioni richieste nelle caselle indicate dalla disciplina. Per il burro neozelandese, la casella 7 deve includere il riferimento all’elenco di identificazione del prodotto, il codice NC, il numero di registrazione dello stabilimento e la media aritmetica del peso dell’imballaggio a vuoto; la casella 9 deve indicare il peso nominale netto per cartone, il peso netto totale e il numero di cartoni; la casella 10 deve specificare che il prodotto è "a base di latte o crema di latte"; la casella 16 deve contenere la formula relativa al contingente applicabile al burro neozelandese per l’anno considerato; la casella 17 deve riportare data, eventuale ultimo giorno di validità, firma e timbro; la casella 18 gli estremi dell’organismo emittente.

Revoca, sostituzione e correzione dei certificati

Il regolamento disciplina in modo puntuale le ipotesi in cui il certificato IMA 1 può essere revocato, modificato, sostituito o corretto. È possibile la revoca quando, per una partita, sia stato pagato il dazio pieno a causa del mancato rispetto del requisito sul tenore massimo di materie grasse. È inoltre prevista la revoca, totale o parziale, per quantitativi distrutti o resi inadatti alla vendita per cause indipendenti dalla volontà dell’esportatore, con rilascio di un certificato sostitutivo per il quantitativo residuo. Prima del rilascio del titolo di importazione, l’organismo emittente può modificare lo Stato membro di destinazione o correggere errori tecnici o di trascrizione. In casi eccezionali, quando un prodotto non sia più disponibile nell’anno previsto, può essere emesso un nuovo certificato IMA 1 per sostituirlo con un quantitativo originariamente destinato all’anno successivo, tra il sesto e il decimo giorno successivo alla notifica alla Commissione; la Commissione può opporsi entro sette giorni.

Regole specifiche per le caselle dei certificati e per i contingenti interessati

Le istruzioni di compilazione distinguono tra diversi contingenti e prodotti. Per i formaggi Cheddar del contingente 09.4521 occorre specificare nelle caselle pertinenti la dicitura "formaggi Cheddar in forme intere standard", l’uso esclusivo di latte vaccino di produzione nazionale, un tenore minimo di materie grasse e una durata di maturazione di almeno 3 mesi, oltre al periodo di validità del contingente. Per il contingente 09.4514 è richiesto, nella casella 10, che il prodotto sia ottenuto esclusivamente con latte vaccino di produzione nazionale. Per i formaggi Cheddar destinati alla trasformazione, contingenti 09.4515 e 09.4522, e per i formaggi destinati alla trasformazione del codice NC 0406 90 01, sono indicate specifiche diciture nelle caselle 7, 10 e 16.

Organismi emittenti

L’allegato XIV.5, parte A6, indica gli organismi emittenti abilitati per i paesi terzi interessati. Per l’Australia è indicato l’Australian Quarantine Inspection Service del Department of Agriculture, Fisheries and Forestry; per la Nuova Zelanda è indicato il Ministry for Primary Industries. Sono precisati gli indirizzi e i contatti, in coerenza con la funzione di certificazione richiesta per l’importazione nell’Unione.

Modifiche al regolamento (UE) 2020/1988

L’articolo 2 modifica l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988. Nella sezione sui contingenti tariffari nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, il contingente 09.0147 è aggiornato a 62 917 000 kg. Nella sezione sui contingenti nel settore delle carni ovine e caprine, i contingenti 09.2109, 09.2110 e 09.2013 sono aggiornati a 125 769 000 kg in equivalente peso carcassa. Tali modifiche si applicano dal 1° luglio 2023.

Entrata in vigore e decorrenza

Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Alcune modifiche hanno efficacia differita: il punto 1 dell’allegato I si applica dal 1° luglio 2023; il punto 2, lettera a), punti i) e ii), il punto 2, lettera b), e il punto 3 dell’allegato I si applicano dal primo giorno successivo al periodo di 90 giorni dalla pubblicazione; l’articolo 2 si applica dal 1° luglio 2023. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Recepimento delle modifiche dell’accordo UE-Nuova Zelanda

L’atto adegua la normativa di esecuzione al nuovo assetto dei contingenti tariffari concordato con la Nuova Zelanda in seguito al recesso del Regno Unito. Il considerando indica che sono interessati, tra gli altri, i contingenti con numeri d’ordine 09.0147, 09.2013, 09.2109, 09.2110, 09.4454, 09.4182, 09.4195 e 09.4514.

Modifiche al regolamento di esecuzione (UE) 2020/761

L’articolo 1 sopprime all’articolo 50 i paragrafi 3 e 4 e sopprime integralmente l’articolo 51 del regolamento (UE) 2020/761. Modifica inoltre gli allegati VIII, IX e XIV.5 secondo l’allegato I del regolamento, con aggiornamento dei quantitativi e dei modelli di certificato IMA 1.

Aggiornamento dei quantitativi e delle descrizioni dei contingenti

Nell’allegato VIII, il contingente 09.4454 per carni bovine di alta qualità è fissato a 1 102 000 kg di peso del prodotto. Nell’allegato IX, i contingenti 09.4182 e 09.4195 sono ridefiniti come "Burro" con codice NC 0405 10 e condizioni specifiche conformi agli articoli 50, 53 e 54; il contingente 09.4514 è ridefinito come "Cheddar" con codice NC 0406 90 21. Nell’allegato II del regolamento, i quantitativi dei contingenti 09.0147, 09.2109, 09.2110 e 09.2013 sono aggiornati rispettivamente a 62 917 000 kg e a 125 769 000 kg in equivalente peso carcassa per i contingenti ovicaprini indicati.

Nuovi modelli e regole per i certificati IMA 1

L’allegato XIV.5, parte A, è riscritto per disciplinare i certificati IMA 1 relativi ai contingenti 09.4514, 09.4515, 09.4521 e 09.4522 per prodotti lattiero-caseari, nonché i contingenti 09.4182 e 09.4195 per il burro neozelandese. Sono precisate le informazioni obbligatorie da inserire nei certificati, l’uso della lingua dell’Unione, l’obbligo di presentazione all’ufficio doganale insieme, se del caso, al titolo di importazione e alla dichiarazione di immissione in libera pratica, nonché le condizioni di revoca, sostituzione, modifica e correzione dei certificati.

Definizioni e verifiche per il burro neozelandese

Per i contingenti 09.4182 e 09.4195 vengono definite nozioni come "produttore", "lotto", "partita", "autorità competenti" ed "elenco di identificazione del prodotto". È stabilito che ciascun certificato IMA 1 si riferisce a burro fabbricato in un unico impianto secondo un unico disciplinare e che il certificato è validamente compilato solo se contiene le indicazioni dettagliate previste nelle caselle 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 16, 17 e 18.

Meccanismi di revoca, sostituzione e correzione dei certificati

Il testo consente la revoca del certificato quando, per mancato rispetto del tenore massimo di materie grasse, venga pagato il dazio pieno. Prevede la revoca totale o parziale per quantitativi distrutti o resi inadatti alla vendita per cause indipendenti dall’esportatore, con rilascio di un certificato sostitutivo per il quantitativo residuo. Consente inoltre la modifica dello Stato membro di destinazione e la correzione di errori tecnici o di trascrizione prima del rilascio del corrispondente titolo di importazione, nonché una procedura speciale, con notifica alla Commissione, per sostituire quantitativi non più disponibili con quantitativi dell’anno successivo.

Entrata in vigore e applicazione differita di alcune disposizioni

Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE. Tuttavia, il punto 1 dell’allegato I si applica dal 1° luglio 2023; il punto 2, lettera a), punti i) e ii), il punto 2, lettera b), e il punto 3 dell’allegato I si applicano dal primo giorno successivo al periodo di 90 giorni dalla pubblicazione; l’articolo 2 si applica dal 1° luglio 2023. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materieagricolturaunione doganalecontingenti tariffaricommercio internazionaleprodotti lattiero-caseari

Testo integrale

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