Regolamento (UE) 2023/610
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/610 della Commissione del 17 marzo 2023 che reistituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese per quanto concerne Giant Electric Vehicle (Kunshan) Co., Ltd a seguito della sentenza del Tribunale nella causa T-243/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dà esecuzione alla sentenza del Tribunale nella causa T-243/19, correggendo l’errore metodologico riscontrato nel calcolo dell’undercutting dei prezzi relativo a Giant Electric Vehicle (Kunshan) Co., Ltd. Sulla base della riapertura dell’inchiesta, la Commissione conferma un margine di undercutting riveduto e un margine di pregiudizio che consentono di reistituire il dazio compensativo, fissato però al livello dell’importo delle sovvenzioni (3,9 %). Il dazio è applicabile con effetto dal 19 gennaio 2019, senza soluzione di continuità rispetto al regolamento annullato nella parte relativa a Giant.
Reistituzione di un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese, limitatamente ai prodotti fabbricati da Giant Electric Vehicle (Kunshan) Co., Ltd, in esecuzione della sentenza del Tribunale nella causa T-243/19.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di biciclette a pedalata assistita dotate di motore elettrico ausiliario, classificate attualmente nei codici NC 8711 60 10 ed ex 8711 60 90 (codice TARIC 8711609010), originarie della Repubblica popolare cinese e fabbricate da Giant Electric Vehicle (Kunshan) Co., Ltd. Riguarda la riscossione del dazio anche sulle importazioni registrate ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1162. Non riguarda gli altri esportatori cinesi non coperti dall’annullamento disposto dal Tribunale nella causa T-243/19.
Reistituzione di un dazio compensativo definitivo sulle biciclette elettriche cinesi fabbricate da Giant Electric Vehicle (Kunshan) Co., Ltd
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/610 è adottato in esecuzione della sentenza del Tribunale dell’Unione europea nella causa T-243/19, che ha annullato il regolamento originario nella parte relativa a Giant per un vizio metodologico nel calcolo dell’undercutting dei prezzi. La Commissione riapre quindi l’inchiesta limitatamente a tale operatore, corregge il metodo di comparazione dei prezzi e conferma, all’esito del riesame, la legittimità della reisituzione del dazio compensativo definitivo.
Contesto procedurale e portata della riapertura
Il regolamento si inserisce nella sequenza avviata con il regolamento (UE) 2019/72, che aveva istituito dazi compensativi sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese. A seguito della sentenza del 27 aprile 2022, la Commissione ha riaperto l’inchiesta iniziale il 6 luglio 2022, limitando il riesame all’esecuzione della pronuncia e registrando nel frattempo le importazioni interessate con il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1162.
La Commissione respinge le eccezioni delle parti interessate secondo cui la riapertura sarebbe tardiva o eccederebbe l’ambito della sentenza. Viene affermato che l’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/1037 riguarda le sole inchieste iniziali, mentre la procedura riaperta in esecuzione di una sentenza può riprendere dal punto in cui l’illegittimità si è verificata. È inoltre chiarito che l’esecuzione della sentenza non impone l’abrogazione integrale delle misure, poiché l’irregolarità accertata dal Tribunale riguarda solo Giant e non gli altri esportatori.
Ambito materiale e verifica dei prezzi
Il prodotto interessato è rappresentato dalle biciclette a pedalata assistita con motore elettrico ausiliario, classificate nei codici NC 8711 60 10 ed ex 8711 60 90 (codice TARIC 8711609010). La Commissione rivede il confronto tra i prezzi all’esportazione e i prezzi dell’industria dell’Unione per assicurare un confronto equo, come richiesto dal Tribunale.
In particolare, quando le vendite dell’industria dell’Unione o dei produttori esportatori avvengono tramite operatori collegati, vengono operate detrazioni per SGAV e profitti; per le vendite OEM viene applicata un’ulteriore detrazione del 2,3 % per costi di progettazione, commercializzazione e R&S. La Commissione ritiene non necessario un ulteriore adeguamento per il diverso stadio commerciale, in quanto non emerge una differenza di prezzo coerente tra vendite a operatori commerciali e a dettaglianti.
Risultanze rivedute su undercutting, pregiudizio e causalità
All’esito del riesame, il margine di undercutting di Giant è confermato all’11,5 %, mentre il margine medio di undercutting per gli esportatori cinesi inclusi nel campione è pari al 17,0 %. La Commissione conferma che, nonostante la correzione metodologica, le importazioni cinesi continuano a realizzarsi a prezzi sensibilmente inferiori rispetto a quelli dell’industria dell’Unione.
Sulla base di tali risultanze e degli altri indicatori di pregiudizio già esaminati nell’inchiesta originaria, la Commissione conclude che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento antisovvenzioni di base. Viene altresì confermato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di sovvenzioni e il pregiudizio subito, senza che gli altri fattori di danno attenuino tale conclusione.
Margine di pregiudizio e misura finale
Il margine di pregiudizio di Giant viene ricalcolato e fissato al 13,8 %. Poiché tale valore è superiore all’importo delle sovvenzioni accertato nell’inchiesta originaria, pari al 3,9 %, il dazio compensativo definitivo è fissato al livello del sussidio, e quindi al 3,9 %.
Il regolamento precisa che la misura reistituita si applica senza interruzione dal 19 gennaio 2019, ossia dalla data di entrata in vigore del regolamento originario poi annullato nella sola parte relativa a Giant. Viene inoltre confermato che il dazio si applica anche alle importazioni registrate ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1162, e che le autorità doganali devono riscuotere gli importi dovuti.
Profili operativi per gli operatori
Per gli operatori economici e i consulenti doganali, il punto centrale è che la misura non introduce un nuovo dazio autonomo, ma reisituisce quello già in precedenza applicato, con effetto retroattivo/continuativo dal 19 gennaio 2019 limitatamente alle importazioni di Giant Electric Vehicle (Kunshan) Co., Ltd. Restano invece fuori dall’ambito del presente regolamento le posizioni degli altri produttori esportatori cinesi, non essendo state annullate nei loro confronti le misure originarie.
Disposizioni principali
Esecuzione della sentenza e riapertura dell’inchiesta
La Commissione riapre l’inchiesta antisovvenzioni solo nella parte relativa a Giant Electric Vehicle (Kunshan) Co., Ltd, ai sensi dell’articolo 266 TFUE, riprendendola dal punto in cui si è verificata l’irregolarità individuata dal Tribunale nella sentenza del 27 aprile 2022 nella causa T-243/19. Le restanti risultanze del regolamento originario rimangono valide e non sono riesaminate.
Riesame dell’undercutting e del pregiudizio
La Commissione ricalcola il confronto dei prezzi per garantire un confronto equo tra i prezzi di Giant e quelli dell’industria dell’Unione, tenendo conto delle vendite tramite operatori collegati, delle SGAV, dei profitti e, per le vendite OEM, di un’ulteriore detrazione del 2,3 % per costi di progettazione, commercializzazione e R&S. Il margine di undercutting riveduto per Giant è confermato all’11,5 %, mentre il margine medio degli esportatori inclusi nel campione è confermato al 17,0 %. La Commissione conclude che sussiste un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1037.
Nesso di causalità
La Commissione ribadisce che, pur in presenza della correzione metodologica, le importazioni cinesi oggetto di sovvenzioni continuano a presentare undercutting significativo rispetto ai prezzi dell’industria dell’Unione e che permane il nesso di causalità tra tali importazioni e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. Gli altri fattori di pregiudizio esaminati nel regolamento originario restano invariati.
Riesame del margine di pregiudizio di Giant
Il livello di eliminazione del pregiudizio per Giant è ricalcolato sulla base degli stessi criteri dell’inchiesta iniziale, con gli adeguamenti necessari per assicurare un confronto equo. Il margine di underselling risultante per Giant è pari al 13,8 %.
Quantificazione del dazio compensativo
Poiché il margine di pregiudizio ricalcolato (13,8 %) è superiore all’importo delle sovvenzioni (3,9 %), il dazio compensativo definitivo è fissato al livello dell’importo delle sovvenzioni, ossia 3,9 % per Giant Electric Vehicle (Kunshan) Co., Ltd.
Effetti temporali e riscossione
Il dazio reistituito si applica senza interruzione dal 19 gennaio 2019, data di entrata in vigore del regolamento controverso. Il regolamento dispone la riscossione del dazio anche sulle importazioni registrate ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1162. Le autorità doganali sono incaricate di riscuotere l’importo adeguato.
Cessazione della registrazione
Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni disposta dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1162, che è abrogato.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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