Regolamento (UE) 2023/677
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/677 della Commissione del 17 marzo 2023 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Ricotta di Bufala Campana» (DOP)]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento approva una modifica non minore del disciplinare della denominazione di origine protetta "Ricotta di Bufala Campana". La Commissione ha esaminato la domanda dell’Italia secondo la procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012, ha pubblicato la richiesta di modifica e, in assenza di opposizioni motivate, ha accolto la modifica. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Approvazione di una modifica non minore del disciplinare della DOP "Ricotta di Bufala Campana".
Ambito di applicazione
Si applica alla denominazione di origine protetta "Ricotta di Bufala Campana" iscritta nel registro delle DOP e delle IGP ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. Riguarda la modifica del disciplinare di produzione richiesta dall’Italia e approvata dalla Commissione; produce effetti in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile. Non sono previste esclusioni specifiche nel testo.
Approvazione della modifica del disciplinare della DOP "Ricotta di Bufala Campana"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/677 della Commissione approva una modifica non minore del disciplinare della denominazione di origine protetta "Ricotta di Bufala Campana". L’intervento si inserisce nella disciplina dei regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012.
Quadro normativo e presupposti procedurali
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1151/2012, in particolare l’articolo 52, paragrafo 2, come base giuridica del provvedimento. Dalla motivazione emerge che la domanda di modifica è stata presentata dall’Italia ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del medesimo regolamento.
Natura della modifica e pubblicazione
La modifica è qualificata come "non minore" ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Per tale ragione la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, conformemente all’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base.
Assenza di opposizioni e approvazione finale
Il testo precisa che non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione motivata ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012. In assenza di opposizioni, la Commissione approva la modifica del disciplinare relativa alla DOP "Ricotta di Bufala Campana".
Entrata in vigore e effetti giuridici
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il provvedimento è inoltre espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti immediati nell’ordinamento interno senza necessità di atti di recepimento.
Disposizioni principali
Esame e approvazione della modifica del disciplinare
La Commissione approva la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa al nome "Ricotta di Bufala Campana" (DOP), a seguito della domanda presentata dall’Italia ai sensi degli articoli 50, paragrafo 1, e 53, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012.
Qualificazione della modifica come non minore
La modifica è qualificata come non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, con conseguente applicazione della procedura di pubblicazione preventiva della domanda nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a).
Assenza di opposizioni
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione motivata ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare viene approvata senza ulteriori passaggi procedurali.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 17 mar 2023Regolamento (UE) 2023/608
- Regolamento · 17 mar 2023Regolamento (UE) 2023/609
- Regolamento · 17 mar 2023Regolamento (UE) 2023/610
- Regolamento · 17 mar 2023Regolamento (UE) 2023/611
- Regolamento · 17 mar 2023Regolamento (UE) 2023/612
- Regolamento · 17 mar 2023Regolamento (UE) 2023/678
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →