Cassazione Civile, Ordinanza n. 24845/2023 del 18/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia nasce da infiltrazioni provenienti dal tetto condominiale, verificatesi nel 2010 e asseritamente dannose per l'immobile abitato dalla conduttrice dell'appartamento e dall'attrice, nipote della conduttrice. L'attrice aveva convenuto il condominio chiedendo il risarcimento dei danni. Il tribunale aveva dichiarato inammissibile la domanda per difetto di prova della legittimazione attiva; la corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo che l'attrice non avesse allegato di agire come erede della conduttrice deceduta e che, comunque, il diritto al risarcimento spettasse al proprietario del bene al momento del danno. Con il ricorso per cassazione la ricorrente ha dedotto, in sintesi, la violazione degli artt. 183, 189, 113, 115 e 116 c.p.c. e l'omesso/insufficiente/contraddittorio esame della motivazione, sostenendo che il giudice d'appello avesse erroneamente escluso la legittimazione attiva della sola detentrice/utilizzatrice dell'immobile e che la domanda fosse stata proposta anche nella qualità di erede, tempestivamente allegata e provata. Il condominio ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. era stato prospettato con formule non più consentite dalla nuova versione della norma; che la dedotta violazione degli artt. 183, 189 e 113 c.p.c. era inconferente e non specificamente correlata alla decisione impugnata; e che le censure basate su artt. 115 e 116 c.p.c. erano generiche. La Corte ha inoltre rilevato la mancanza di autosufficienza del ricorso, perché non riportava in modo specifico la domanda introduttiva e le allegazioni/prove necessarie a verificare se la ricorrente avesse dedotto una posizione sostanziale idonea a fondare la pretesa risarcitoria, neppure nella qualità di erede o di mera utilizzatrice dell'immobile. Pur correggendo la motivazione della sentenza impugnata sul punto della titolarità del danno, la Corte ha ritenuto che tali correzioni non superassero le carenze di specificità del ricorso. Ha compensato le spese per gravi ragioni e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., n. 3
È richiamato come parametro del motivo per violazione di legge, ma la censura è ritenuta inconferente o non adeguatamente specificata rispetto alla sentenza impugnata.
art. 360 c.p.c., n. 5
Il vizio motivazionale non può più essere dedotto nei termini di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, secondo il testo risultante dalla riforma del 2012.
art. 366 c.p.c., n. 6
Il ricorso deve contenere la specifica riproduzione degli atti e della domanda rilevanti, per consentire il controllo sulla riferibilità dei danni e sulla legittimazione attiva.
art. 183 c.p.c.
La dedotta violazione è ritenuta inconferente e non specificamente correlata al decisum.
art. 189 c.p.c.
La dedotta violazione è ritenuta inconferente e non specificamente correlata al decisum.
art. 113, primo comma, c.p.c.
La deduzione della violazione è ritenuta non adeguatamente specificata.
art. 115 c.p.c.
La censura è ritenuta generica.
art. 116 c.p.c.
La censura è ritenuta generica.
art. 92, 2° comma, c.p.c.
Le peculiarità della vicenda e la correzione della motivazione costituiscono gravi ragioni per compensare le spese.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
d.l. n. 83/2012, conv. in l. n. 134/2012
Ha modificato il testo dell'art. 360, n. 5 c.p.c., restringendo il vizio motivazionale deducibile.
Cass. n. 5421/2000
anche colui che per circostanze contingenti si trovi ad esercitare un potere soltanto materiale sulla cosa può dal danneggiamento di questa risentire un danno al suo patrimonio, indipendentemente dal diritto, reale o personale, che egli abbia all'esercizio di quel potere e cioè senza che sia tenuto a dimostrare il titolo di proprietà
Il mero utilizzatore o detentore può subire un danno risarcibile, senza necessità di provare la proprietà.
Cass. n. 15233/2007
Richiamata in continuità con il principio secondo cui anche il mero detentore può subire un danno patrimoniale risarcibile.
Cass. n. 15458/2011
Richiamata in continuità con il principio secondo cui anche il mero detentore può subire un danno patrimoniale risarcibile.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5 c.p.c. deve essere dedotto secondo il nuovo paradigma normativo: non sono più ammissibili censure formulate come insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
- Le censure di violazione di legge devono essere specifiche e coerenti con la ratio decidendi della sentenza impugnata; deduzioni generiche o inconferenti non superano il vaglio di ammissibilità.
- Quando la parte invoca la propria legittimazione attiva a un'azione risarcitoria per danni a un immobile, deve allegare e riprodurre specificamente la situazione sostanziale posta a fondamento della pretesa, così da consentire alla Corte di verificare se il danno sia riferibile al proprietario, al detentore o a un soggetto che agisce quale erede.
- Il danno da danneggiamento di un bene può essere risarcibile anche in capo a chi ne abbia la sola detenzione o disponibilità materiale, ma ciò richiede che dal ricorso emerga in modo specifico il titolo fattuale o giuridico su cui si fonda la domanda.
- In sede di legittimità, la mancanza di autosufficienza del ricorso impedisce il controllo sulla fondatezza delle doglianze, anche quando la ricostruzione del giudice di merito presenti profili giuridicamente non condivisibili.
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