Ordinanza n. 1280/2026 - Napoli, Sezione 4
per l’annullamento - quanto al ricorso introduttivo: - del provvedimento Pg. N. 1051l/2024/0000447 del 19 giugno 2024 – conosciuto perché inviato a mezzo pec in data 21 giugno 2024 - che dichiara l’improcedibilità dell’istanza di permesso di costruire per un intervento di rigenerazione urbana/ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 4 della l. regionale n. 13/2022 –avente ad oggetto eccezionali e derogatorie disposizioni in materia di semplificazione edilizia, rigenerazione urbana e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente – presso il compendio immobiliare sito in Napoli alla via Pascone n. 15 (pratica edilizia n.1518/2023); - quanto ai motivi aggiunti depositati il 23 dicembre 2024: - del provvedimento prot. g/2024/896213 del 17 ottobre 2024, notificato a mezzo pec in data 17 ottobre 2024, relativo all’istanza di riesame dell’improcedibilità emessa con Disposizione Dirigenziale n. 447 del 17 giugno 2024 (oggetto di impugnativa a mezzo di ricorso introduttivo) sulla richiesta di permesso di costruire per un intervento di rigenerazione urbana/ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 4 della l. regionale n. 13/2022 – avente ad oggetto eccezionali e derogatorie disposizioni in materia di semplificazione edilizia, rigenerazione urbana e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente - presso il compendio immobiliare sito in Napoli alla via Pascone n. 15 e di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente e comunque lesivo dell’interesse di parte ricorrente. NONCHÉ AVVERSO IL SILENZIO RIGETTO EX ART. 22 L.241/90 - sull’istanza di accesso ai documenti ex art. 22 L.241/90 del 29 ottobre 2024 - acquisita dall’Amministrazione con prot. n. PG/2024/936914 – avente ad oggetto la licenza edilizia n. 2754 del 1955 rilasciata alla Sig. Anna Pirozzi indicata nel provvedimento oggetto della presente impugnazione e la Licenza Edilizia n. 28/1965 del 16 gennaio, con allegati; - quanto ai motivi aggiunti notificati il 22 febbraio 2025 e depositati il 27 febbraio 2025: - del provvedimento prot. 118584 del 7 febbraio 2025, avente ad oggetto un sostanziale ed immotivato diniego di accesso agli atti; segnatamente, l’Amministrazione, nell’indicare il numero preciso della licenza edilizia oggetto di accesso, (che si dichiara essere la n.1079/1955) ha affermato che “al momento non è possibile fornire copia degli atti richiesti poiché non è stato rinvenuto il fascicolo inerente all’immobile in esame”. NONCHÉ PER LA DECLARATORIA DEL DIRITTO DEL RICORRENTE EX ART. 22 L.241/90 - ad ottenere i documenti oggetto dell’istanza sull’istanza di accesso ai documenti ex art. 22 l.241/90 del 29 ottobre 2024 - acquisita dall’Amministrazione con prot. n. PG/2024/936914, nonché dei documenti meglio specificati con istanza del 16 gennaio 2025 con cui “ad integrazione dell’istanza del 29 ottobre 2025 …. A seguito di parziale documentazione inviata dal Comune, si chiarisce che oggetto dell’istanza era la licenza sulla pratica 754 che si è accertato la n 1079/55 rilasciata ai fratelli Castaldo srl, danti causa” quindi accesso ad atti relativi all’immobile oggetto di intervento. NONCHE’ PER L’ANNULLAMENTO - del provvedimento prot. g/2024/896213 del 17 ottobre 2024, notificato a mezzo pec in data17 ottobre 2024, relativo all’istanza di riesame dell’improcedibilità emessa con Disposizione Dirigenziale n. 447 del 17 giugno 2024 (oggetto di impugnativa a mezzo di ricorso introduttivo) sulla richiesta di permesso di costruire per un intervento di rigenerazione urbana/ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 4 della l. regionale n. 13/2022 – avente ad oggetto eccezionali e derogatorie disposizioni in materia di semplificazione edilizia, rigenerazione urbana e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente - presso il compendio immobiliare sito in Napoli alla via Pascone n. 15 e di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente e comunque lesivo dell’interesse di parte ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inottemperanza all’ordinanza che aveva ordinato al Comune di reperire ed esibire le licenze edilizie oggetto di accesso documentale, ovvero di certificarne motivatamente l’inesistenza
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria immobiliare)
Prevale il privato
La controversia
La società aveva impugnato il provvedimento comunale che aveva dichiarato improcedibile l’istanza di permesso di costruire per la demolizione e ricostruzione di edifici siti in Napoli, nonché il successivo rigetto dell’istanza di riesame. Nel corso del giudizio aveva inoltre chiesto l’accesso alle licenze edilizie richiamate dal Comune nei propri provvedimenti, per esigenze difensive. Il TAR aveva accolto la domanda di accesso, annullato il diniego fondato sulla mancata reperibilità materiale del fascicolo e ordinato al Comune di attivarsi per reperire la documentazione, salva la possibilità di certificarne motivatamente l’eventuale inesistenza. Poiché il Comune aveva riferito di avere svolto ricerche in alcuni archivi, senza rinvenire le pratiche, ma non aveva documentato adeguatamente le modalità della ricerca né aveva dato seguito all’ulteriore ordine di ripeterla o di certificare l’inesistenza dei documenti, la società ha promosso giudizio di ottemperanza ex art. 112 c.p.a., chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza di ottemperanza quanto all’accertamento dell’inottemperanza e alla condanna ad adempiere. Ha rilevato che il Comune non aveva dato esecuzione esatta e diligente all’ordine giudiziale: la ricerca era stata svolta in modo temporalmente e materialmente limitato, senza indicare criteri sistematici, settori esaminati, numero di fascicoli visionati o ulteriori verifiche presso altre amministrazioni; inoltre, il Comune non aveva fornito alcun riscontro all’ordinanza successiva che imponeva di ripetere la ricerca o di certificare motivatamente l’inesistenza della documentazione. Il Comune è stato quindi condannato a esibire le licenze edilizie entro quindici giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza. In caso di persistente inottemperanza, è stato nominato commissario ad acta il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega, incaricato di svolgere ricerche sistematiche e mirate nell’intero archivio e presso eventuali diversi luoghi di conservazione, potendosi avvalere degli uffici comunali necessari e, per la sicurezza dei locali fatiscenti, del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. In caso di mancato rinvenimento, il commissario dovrà indicare le possibili cause dell’irreperibilità. È stato posto a carico del Comune un anticipo di 500 euro sul compenso del commissario. È stata invece respinta la richiesta di penalità di mora, ritenuta manifestamente iniqua alla luce della peculiarità della vicenda e dell’attivazione del meccanismo sostitutivo. Il merito del ricorso principale è stato rinviato all’udienza pubblica del 24 settembre 2026. Il Comune è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 2.000 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 22 ss. l. 241/1990
Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.
L’amministrazione che attesta l’esistenza e la detenzione formale di un documento non può negarne l’accesso per mere difficoltà organizzative o per la temporanea irreperibilità materiale derivante da lavori sugli archivi; deve svolgere ricerche accurate e diligenti, salva la certificazione motivata dell’inesistenza o dell’irreperibilità definitiva.
art. 22, comma 6, l. 241/1990
Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.
La norma presuppone un obbligo dell’amministrazione di conservazione e archiviazione dei documenti detenuti, funzionale all’esercizio effettivo del diritto di accesso.
art. 112 c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza verifica l’esatto adempimento dell’obbligo derivante dal giudicato e consente di imporre le attività necessarie a conseguire concretamente l’utilità riconosciuta dalla pronuncia.
art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
In caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare un commissario ad acta, quale ausiliario incaricato di sostituirsi all’amministrazione inadempiente secondo le modalità conformative stabilite dal giudice.
art. 134, comma 1, lett. a), c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza appartiene alla giurisdizione amministrativa estesa al merito, consentendo al giudice di sostituirsi all’amministrazione inadempiente.
art. 2 c.p.a.
realizzazione della ragionevole durata del processo
L’esecuzione del giudicato deve essere valutata secondo lealtà e cooperazione, evitando condotte dilatorie o meramente formali.
art. 21 c.p.a.
Il commissario ad acta opera quale ausiliario del giudice nell’esercizio del potere sostitutivo finalizzato all’effettività della tutela.
artt. 24 e 113 Cost.
Il giudizio di ottemperanza è strumento diretto a garantire l’effettività della tutela giurisdizionale, impedendo che la pronuncia resti priva di concreta attuazione.
art. 97 Cost.
I principi di imparzialità e buon andamento impongono alla pubblica amministrazione una gestione diligente degli archivi e una leale esecuzione delle decisioni giudiziali.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza l’amministrazione deve dare esecuzione al giudicato secondo un criterio di leale, diligente e piena cooperazione, realizzando concretamente l’utilità riconosciuta alla parte e non limitandosi ad attività meramente apparenti o formalistiche.
- Quando l’amministrazione abbia attestato l’esistenza e la detenzione di un documento amministrativo, la sua temporanea mancata reperibilità materiale non giustifica il diniego o l’inadempimento dell’ordine di accesso: l’amministrazione deve svolgere ricerche accurate, sistematiche e documentate, anche presso eventuali diversi archivi o amministrazioni detentrici.
- L’esecuzione di un ordine giudiziale di ricerca documentale non è adeguatamente dimostrata dalla mera dichiarazione di avere effettuato un sopralluogo o alcune ore di ricerca; l’amministrazione deve indicare modalità, ambito, criteri e risultati dell’attività svolta, così da consentire al giudice di verificarne la completezza e la diligenza.
- Qualora la documentazione non venga rinvenuta nonostante ricerche effettive e complete, l’amministrazione deve certificare con atto motivato l’inesistenza o l’irreperibilità definitiva dei documenti; tale certificazione non può essere sostituita da una generica attestazione di esito negativo della ricerca.
- In caso di persistente inottemperanza a un ordine di esibizione documentale, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, impartendo criteri puntuali per la ricerca e consentendogli di avvalersi degli uffici pubblici e degli ausili tecnici necessari, anche per garantire la sicurezza dei luoghi.
- La penalità di mora può essere negata quando, in relazione alle peculiarità concrete della vicenda, risulti manifestamente iniqua e l’effettività della tutela sia adeguatamente assicurata mediante la nomina di un commissario ad acta.
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