Cassazione Penale, Sentenza n. 26726/2026 del 16/07/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'indagato ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP. Il ricorso, affidato a un unico motivo ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e), c.p.p., denunciava violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 273, 405, 406 e 407, comma 3, c.p.p. e ai capi 12, 60, 61, 62 e 63 della rubrica. In sintesi, si sosteneva che il Tribunale avesse errato nel respingere l'eccezione di inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti oltre il termine massimo di durata delle indagini decorrente dalla prima iscrizione, avvenuta il 20 maggio 2020, per il delitto associativo ex art. 416-bis c.p. La seconda iscrizione del 7 febbraio 2022, ancora per lo stesso reato, sarebbe stata illegittima perché intervenuta mentre il reato era già rubricato nella prima iscrizione e prima della scadenza dei termini. Si deduceva inoltre che il Tribunale avesse indebitamente qualificato come aspecifica l'eccezione, benché essa fosse stata formulata in udienza e risultasse dal verbale il momento oltre il quale le attività sarebbero state inutilizzabili. Quanto ai reati-fine dei capi 60, 61, 62 e 63, commessi nel 2023, si assumeva che l'inutilizzabilità degli atti successivi al 20 maggio 2022 avrebbe inciso sulla gravità indiziaria. Infine, si sosteneva che l'eliminazione di tali atti avrebbe travolto anche il quadro indiziario del reato associativo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il motivo aspecifico e, comunque, infondato quanto al reato associativo, perché l'eccezione di inutilizzabilità non era assistita dalla cd. prova di resistenza: il ricorrente non aveva spiegato la decisività degli atti asseritamente inutilizzabili rispetto al complessivo compendio indiziario, fondato anche su intercettazioni, dichiarazioni del collaboratore di giustizia e ulteriori risultanze investigative. Ha inoltre affermato che, in presenza di nuovi elementi emersi nel corso di indagini già avviate per un reato permanente, il pubblico ministero può procedere a una nuova iscrizione per lo stesso reato e nei confronti dello stesso soggetto, senza che ciò determini limiti all'utilizzabilità degli elementi raccolti prima della nuova iscrizione in relazione al segmento di condotta cui si riferiscono. Quanto ai reati-fine, la censura è stata dichiarata manifestamente infondata perché, trattandosi di fatti commessi nel 2023, non veniva in rilievo alcuna duplicazione illegittima di iscrizione; inoltre, per ciascun fatto iscritto in momenti differenti, il termine di durata delle indagini decorre autonomamente dall'iscrizione. È stato infine ritenuto corretto il richiamo alla doppia presunzione ex art. 275, comma 3, c.p.p. e non specificamente censurata la motivazione sulle esigenze cautelari. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. c) ed e), c.p.p.
consente di dedurre violazione di legge e vizio di motivazione avverso l'ordinanza cautelare
art. 273, comma 1, c.p.p.
richiamato in relazione alla gravità indiziaria necessaria per la misura cautelare
art. 405, comma 2, c.p.p.
la durata delle indagini preliminari decorre dall'iscrizione e rileva per la utilizzabilità degli atti
art. 406 c.p.p.
richiamato nel motivo come norma sulla proroga delle indagini preliminari
art. 407, comma 3, c.p.p.
richiamato nel motivo con riferimento ai termini massimi delle indagini
art. 416-bis c.p.
reato associativo per il quale si discuteva la prima e la seconda iscrizione e la permanenza della condotta
art. 335 c.p.p.
quando non vi è mutamento della qualificazione giuridica del fatto né diversa circostanza, si tratta di iscrizione autonoma e non di mero aggiornamento
art. 275, comma 3, c.p.p.
richiamato per la doppia presunzione in tema di custodia cautelare e per le esigenze cautelari
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare, l'eccezione di inutilizzabilità di specifici atti di indagine è inammissibile per aspecificità se non è accompagnata dall'indicazione della loro decisività rispetto al complessivo quadro indiziario, secondo il criterio della cd. prova di resistenza.
- L'inutilizzabilità di alcuni elementi probatori non determina l'illegittimità della misura se, espunti quegli atti, le residue risultanze restano idonee a sorreggere il giudizio di gravità indiziaria.
- In relazione ai reati permanenti, l'emersione di nuovi elementi che attestino il perdurare della condotta può legittimare una nuova iscrizione per lo stesso fatto e per la stessa persona; tale nuova iscrizione non comporta, di per sé, limiti all'utilizzabilità degli elementi raccolti prima, purché riferiti al segmento di condotta oggetto di indagine.
- Per i fatti costituenti reato diversi e autonomamente iscritti, il termine di durata delle indagini preliminari decorre autonomamente per ciascuna iscrizione e non si può parlare di mera duplicazione se i fatti sono temporalmente e sostanzialmente distinti.
- Nel riesame cautelare, l'effetto devolutivo non esonera la difesa dall'onere di censurare specificamente i presupposti contestati; sui punti non devoluti il tribunale può limitarsi a una motivazione sintetica, purché congrua.
- In tema di custodia cautelare, la motivazione sulle esigenze cautelari è corretta quando il giudice di riesame applica la disciplina presuntiva vigente e la difesa non introduce censure specifiche idonee a scardinarla.
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