Sentenza n. 28/2026 - Parma, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 150/2024 in data 23 aprile 2024 del Tribunale di Piacenza - Sezione Civile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile n. 150/2024 del Tribunale di Piacenza, relativa all’attribuzione della carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 150/2024 del Tribunale di Piacenza, passata in giudicato e notificata al Ministero il 26 aprile 2024. La sentenza civile aveva accertato il diritto della docente a ottenere la carta elettronica del docente, o altro equipollente, per gli anni scolastici riconosciuti nella motivazione, con esclusione degli anni 2017/2018 e 2018/2019, per l’importo di 500 euro annui. Secondo la ricorrente, il Ministero non aveva dato esecuzione alla pronuncia e non aveva accreditato l’importo complessivo di 1.000 euro relativo agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021. È stata inoltre chiesta la fissazione di una somma di denaro per ogni successiva violazione, inosservanza o ritardo nell’esecuzione del giudicato. La ricorrente ha prodotto la certificazione della cancelleria attestante il passaggio in giudicato. Il Ministero non si è costituito. La ricorrente ha altresì dedotto l’avvenuto decorso del termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza civile, la sua notificazione al Ministero, l’inadempimento dell’Amministrazione e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza n. 150/2024, compiendo gli adempimenti ivi imposti, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza di ottemperanza. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel direttore generale competente del Ministero, o in un dirigente o funzionario delegato, il quale dovrà intervenire entro i 60 giorni successivi alla comunicazione della ricorrente. Non è stato riconosciuto alcun compenso per l’attività commissariale, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente dell’Amministrazione debitrice. È stata accolta anche la domanda ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.: il Ministero dovrà corrispondere una somma pari agli interessi legali sull’importo dovuto in base al giudicato, calcolati dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’adempimento spontaneo o, in mancanza, fino all’esecuzione sostitutiva del commissario ad acta. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori, contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Costituisce il presupposto generale dell’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione delle pronunce giurisdizionali non eseguite dall’amministrazione.
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e fissare una somma dovuta per ogni successiva violazione, inosservanza o ritardo; nel caso concreto la somma è stata determinata mediante il riferimento agli interessi legali sull’importo dovuto.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La misura pecuniaria è stata quantificata nella misura degli interessi legali sull’importo risultante dal giudicato, decorrenti dalla notificazione della sentenza di ottemperanza sino all’adempimento spontaneo o sostitutivo.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il termine di 120 giorni concesso alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali deve essere decorso prima dell’esperimento del rimedio di ottemperanza; il termine decorre dalla notificazione della pronuncia all’indirizzo PEC idoneo dell’amministrazione.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando l’amministrazione destinataria non abbia adempiuto agli obblighi conformativi o dispositivi derivanti dalla pronuncia.
- Per le amministrazioni dello Stato, l’azione di ottemperanza presuppone il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione della pronuncia a un indirizzo PEC istituzionale idoneo a riceverla.
- In presenza di un giudicato civile chiaro nell’an e nel quantum dell’obbligo amministrativo, e di un inadempimento non contestato dall’amministrazione rimasta contumace, il giudice amministrativo può ordinare direttamente gli adempimenti necessari all’esecuzione della pronuncia.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione e alla successiva richiesta dell’interessato.
- La somma prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sull’importo dovuto in base al giudicato, con decorrenza dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e fino all’adempimento spontaneo o sostitutivo.
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