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Sentenza

Sentenza n. 415/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'annullamento A) del provvedimento di cui alla nota prot. n. -OMISSIS-, Cat.12b.16/ANT/AREA 1^, della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Caserta, con il quale si dispone il rigetto della richiesta di iscrizione della Società ricorrente nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, c.d. white list provinciale, di cui all’art. 1, comma 52, della L. 06.11.2012 n. 190 e del D.P.C.M. 18.04.2013; B) degli atti preordinati, connessi e consequenziali, tra i quali precipuamente le note del Nucleo Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Caserta n. -OMISSIS-/2020 del 23.04.2022, n.-OMISSIS-del 14.02.2022 e n.-OMISSIS-/2022 del 22.04.2022 e delle note della Direzione Investigativa Antimafia n. -OMISSIS-/I/H7 del 28.07.2022 e del 21.11.2018, nonché della nota prot. n.-OMISSIS-, Cat.AREA 1/Antimafia, della Prefettura di Caserta di comunicazione, ai sensi dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990, dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di iscrizione della ricorrente nelle White List provinciali per le categorie richieste, nonché di invito alla Società istante a presentare le proprie osservazioni.

Giustizia amministrativa202205608

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto della richiesta di iscrizione nella white list provinciale per la categoria della fornitura di ferro lavorato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il provvedimento prefettizio fondato sugli artt. 84, comma 4, e 91, comma 6, del d.lgs. n. 159/2011, deducendo, con un unico motivo, violazione della normativa antimafia ed eccesso di potere sotto plurimi profili. La ricorrente contestava la valenza degli elementi posti a base della prognosi di infiltrazione mafiosa: il rapporto di parentela dell'amministratore unico e dell'altra socia con soggetti ritenuti contigui alla criminalità organizzata; i rapporti familiari con persone gravate da precedenti per associazione mafiosa; il pregresso rapporto di lavoro dell'amministratore unico e di altri familiari con una società destinataria di interdittiva antimafia e già sottoposta ad amministrazione controllata; nonché alcuni controlli di polizia risalenti riguardanti la socia di minoranza. La società evidenziava che l'amministratore unico non era coinvolto in vicende giudiziarie né risultava controllato con soggetti pregiudicati e sosteneva che il mero rapporto di parentela, anche a catena, non potesse fondare la misura, così come non sarebbero stati sufficientemente significativi il rapporto professionale e gli isolati controlli di polizia.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che il quadro considerato dalla Prefettura non fosse costituito dal solo rapporto di parentela, ma da un complesso intreccio di elementi: contesto familiare connotato da contiguità con esponenti della criminalità organizzata; partecipazione di più componenti della famiglia agli affari e alla conduzione di imprese; rapporti di lavoro dell'amministratore unico, del genitore dei soci e di un soggetto pregiudicato con una società destinataria di interdittiva antimafia e per lungo tempo sottoposta ad amministrazione controllata; controlli di polizia riguardanti la socia di minoranza. Secondo il giudice, il lavoro dipendente non è in sé neutro, potendo costituire una modalità formalmente subordinata volta a mascherare un ruolo più diretto nella conduzione dell'impresa. Tali elementi, valutati unitariamente e nella prospettiva anticipata e preventiva propria dell'interdittiva antimafia, rendevano plausibile il rischio di contaminazione criminale della società ricorrente. Il rapporto di parentela, isolatamente considerato, è stato ritenuto neutro; può tuttavia assumere valenza sintomatica, anche particolarmente intensa, quando si accompagni a una compartecipazione familiare agli stessi affari tale da far presumere una conduzione unitaria e una regia clanica delle imprese. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 84, comma 4, d.lgs. 159/2011

    La disposizione è richiamata quale base normativa della valutazione prefettizia circa la sussistenza di elementi indicativi del tentativo di infiltrazione mafiosa.

  • art. 91, comma 6, d.lgs. 159/2011

    La disposizione è richiamata quale fondamento del potere prefettizio di adottare la misura interdittiva sulla base di una prognosi di infiltrazione mafiosa.

  • art. 1, comma 52, l. 190/2012

    Individua il quadro normativo della white list provinciale, nella quale la società chiedeva di essere iscritta.

  • D.P.C.M. 18 aprile 2013

    È richiamato quale disciplina attuativa dell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    È richiamato in relazione alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza e alla possibilità per la società di presentare osservazioni.

Massime di principio

  • Il mero rapporto di parentela con soggetti controindicati non costituisce, isolatamente considerato, prova o sintomo sufficiente di infiltrazione mafiosa; la parentela può tuttavia assumere autonoma e significativa valenza indiziaria quando, per intensità e ampiezza, si inserisca in una conduzione familiare e in una regia collettiva delle imprese riconducibile a logiche claniche.
  • Ai fini dell'interdittiva antimafia, i rapporti di lavoro dipendente con un'impresa già destinataria di interdittiva e sottoposta per lungo tempo ad amministrazione controllata possono essere valorizzati come elementi sintomatici del rischio di infiltrazione, anche quando non dimostrino formalmente l'esercizio di poteri direttivi, poiché la subordinazione può fungere da schermo per un ruolo sostanziale nella conduzione dell'impresa.
  • La prognosi prefettizia di infiltrazione mafiosa deve essere compiuta mediante una valutazione complessiva e non atomistica degli elementi indiziari: rapporti familiari, cointeressenze economiche, partecipazione di più componenti della famiglia ai medesimi affari e frequentazioni o controlli di polizia possono acquisire rilevanza attraverso la loro reciproca convergenza.
  • L'interdittiva antimafia è una misura di prevenzione amministrativa preordinata alla tutela anticipata dell'ordine economico e della sicurezza pubblica; pertanto, è sufficiente che il complesso degli elementi raccolti renda plausibile il rischio di condizionamento criminale, senza necessità di accertare la responsabilità penale dell'amministratore o dei soci.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafia
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di poterePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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