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Pratica scorretta

Provvedimento AGCM PS12983 del 02/12/2025

ENTIENDE-CONDOTTE CALL CENTER

AGCMPS12983

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’AGCM ha accertato che Entiende S.r.l., call center attivo nella promozione di contratti di telefonia, contattava i consumatori veicolando informazioni non veritiere o fuorvianti sull’identità del chiamante, sul motivo della telefonata e sulla convenienza economica delle offerte. La pratica è stata ritenuta idonea a falsare in misura apprezzabile le scelte dei consumatori, in violazione degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del consumo. È stata quindi vietata la reiterazione della condotta ed è stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 120.000 euro.

Entiende S.r.l. – teleselling telefonia con informazioni ingannevoli su identità, finalità del contatto e convenienza delle offerte: pratica scorretta accertata con sanzione

Teleselling ingannevole di contratti di telefonia da parte di Entiende S.r.l.

L’AGCM ha concluso il procedimento PS/12983 nei confronti di Entiende S.r.l., società attiva come call center nel settore della telefonia. Il procedimento è nato da informazioni acquisite d’ufficio e da una segnalazione ricevuta tramite piattaforma di whistleblowing, con successive ispezioni presso le sedi della società.

Soggetti coinvolti e origine dell’istruttoria

Entiende S.r.l. è stata qualificata come professionista ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. b), del Codice del consumo. La società ha dichiarato di operare come agente monomandatario per TIM e di svolgere una fase iniziale di contatto telefonico, seguita da un back-office che verifica i dati e la volontà del consumatore prima dell’invio della proposta contrattuale a TIM. Nel procedimento sono intervenute anche le associazioni Codici e Codacons.

Condotte contestate

L’Autorità ha esaminato una pratica di teleselling basata su script e messaggi utilizzati dagli operatori per contattare i consumatori e indurli a concludere nuovi contratti di telefonia. In particolare, ai consumatori veniva prospettato:

  • di essere contattati dall’ufficio amministrativo o dal servizio clienti del proprio gestore;
  • che la tariffa in corso fosse in scadenza e che il rinnovo avrebbe comportato condizioni molto più onerose;
  • che fosse necessario passare temporaneamente a un altro operatore per poi rientrare come nuovo cliente e ottenere tariffe più vantaggiose.

Gli script prevedevano inoltre indicazioni per gestire eventuali obiezioni dei consumatori e per occultare, in verifiche successive, la reale origine e finalità della chiamata.

Elementi raccolti e riscontri istruttori

L’AGCM ha valorizzato una pluralità di elementi probatori:

  • script cartacei e digitali rinvenuti nelle sedi di Napoli, Caserta e Aversa;
  • documentazione interna dedicata alla formazione degli operatori;
  • chat whatsapp tra operatori e consumatori, coerenti con le indicazioni degli script;
  • dichiarazioni di un dipendente che ha descritto la pratica come basata sulla prospettazione dell’imminente scadenza del contratto e della maggiore onerosità del rinnovo;
  • la segnalazione iniziale pervenuta nel novembre 2024.

La società ha sostenuto che gli script usati fossero quelli approvati da TIM e ha contestato l’utilizzabilità di parte del materiale acquisito, ma l’Autorità ha ritenuto tali difese non decisive, rilevando la riconducibilità degli script a Entiende e la loro diffusione generalizzata presso le sedi ispezionate.

Inquadramento giuridico e scorrettezza della pratica

Secondo l’AGCM, la condotta integra una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del consumo. Le informazioni fornite ai consumatori risultavano non rispondenti al vero, inesatte o incomplete su profili decisivi per la scelta commerciale:

  • identità del chiamante;
  • scopo effettivo del contatto;
  • condizioni economiche del contratto in essere;
  • caratteristiche e convenienza dell’offerta prospettata.

La pratica è stata ritenuta idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio, inducendolo a cambiare operatore o a sottoscrivere un nuovo contratto sulla base di presupposti falsati.

Difese del professionista e valutazione dell’Autorità

Entiende S.r.l. ha sostenuto che non vi fosse una pratica scorretta ma, al più, un singolo disservizio, e che comunque la conclusione del contratto finale fosse gestita direttamente da TIM. L’Autorità ha respinto tali argomentazioni, osservando che la condotta era sistematica e organizzata e che la finalizzazione negoziale da parte di TIM non escludeva l’idoneità delle informazioni ingannevoli a orientare la decisione del consumatore.

È stata inoltre ritenuta irrilevante la cessazione consensuale del rapporto di agenzia con TIM avvenuta dal 1 agosto 2025, poiché successiva e non idonea a incidere sulla valutazione della pratica già posta in essere.

Sanzione e criteri di quantificazione

Ai sensi dell’art. 27, comma 9, del Codice del consumo, l’AGCM ha irrogato a Entiende S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria di 120.000 euro. Nella quantificazione sono stati considerati:

  • il carattere particolarmente insidioso della pratica;
  • i possibili pregiudizi per i consumatori, inclusi costi di recesso o doppia fatturazione;
  • l’ampia diffusione, con 149.532 utenti contattati tra il 1 gennaio e il 22 maggio 2025;
  • la durata della violazione, almeno da novembre 2024 al 1 agosto 2025;
  • la dimensione economica del professionista, con ricavi 2024 pari a circa 3,5 milioni di euro e utile di circa 38 mila euro.

Provvedimento finale e adempimenti

L’Autorità ha vietato la reiterazione della pratica commerciale scorretta. La sanzione deve essere pagata entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento; in caso di ritardo si applicano gli interessi di mora e, nei casi ulteriori, la maggiorazione prevista dalla legge n. 689/1981. Il provvedimento è soggetto ai rimedi di impugnazione davanti al TAR Lazio o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Punti principali

Professionista e contesto dell’attività

Entiende S.r.l. svolge attività di call center per la promozione di contratti di telefonia. La società ha dichiarato di operare come agente monomandatario per TIM, ma dagli atti è emerso che i contatti telefonici erano utilizzati per proporre anche offerte riferite ad altri operatori o servizi, con una struttura organizzata di teleselling e back-office.

Condotta contestata e modalità operative

L’Autorità ha ricostruito una pratica consistente nel contattare i consumatori presentandosi come ufficio amministrativo o servizio clienti del gestore, prospettando la scadenza della tariffa in corso e un imminente aumento di prezzo non vero, così da indurre l’utente a migrare verso una nuova offerta. Gli script acquisiti prevedevano anche istruzioni per occultare, in eventuali controlli successivi, la reale dinamica della chiamata e per dissuadere contestazioni del consumatore.

Elementi probatori e diffusione della pratica

La scorrettezza è stata desunta da script cartacei e digitali rinvenuti nelle sedi ispezionate, da chat whatsapp aziendali con i consumatori, da dichiarazioni rese da un dipendente e dalla segnalazione pervenuta tramite whistleblowing. La pratica non è stata qualificata come episodio isolato, ma come condotta sistematica e organizzata. Nel periodo 1 gennaio-22 maggio 2025 i consumatori contattati sono stati 149.532.

Valutazione giuridica dell’AGCM

L’AGCM ha ritenuto la condotta contraria agli artt. 20, 21 e 22 del Codice del consumo, perché fondata su informazioni ingannevoli relative a elementi essenziali della decisione commerciale: identità del professionista, scopo della telefonata e condizioni economiche dell’offerta vigente e di quella proposta. La pratica è stata considerata idonea ad alterare la libertà di scelta del consumatore medio nella decisione se attivare un nuovo contratto o cambiare fornitore.

Esito e sanzione

Il provvedimento ha vietato la reiterazione della pratica commerciale scorretta e ha irrogato a Entiende S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria di 120.000 euro. Nella quantificazione sono stati considerati la gravità intrinseca della pratica, la sua ampia diffusione, la durata almeno da novembre 2024 al 1 agosto 2025 e la dimensione economica del professionista.

Come è indicizzato

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