Salta al contenuto
Pratica scorretta

Provvedimento AGCM PS12978 del 02/12/2025

FIRE-CONDOTTE CALL CENTER

AGCMPS12978

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento riguarda Fire S.r.l. e Titanium S.r.l., coinvolte nella promozione telefonica di contratti di fornitura di energia elettrica e gas tramite call center. L’AGCM ha accertato che ai consumatori venivano fornite informazioni non veritiere o omissive sull’identità del chiamante, sul carattere commerciale della telefonata e sulla convenienza delle offerte, con prospettazione di presunti aumenti statali e di una non meglio precisata attività amministrativa di tutela dell’utenza. Action S.r.l. è stata inizialmente coinvolta, ma è poi risultata estranea ai fatti. La pratica è stata qualificata come scorretta ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del consumo; è stata vietata e sanzionata in solido Fire e Titanium per 160.000 euro.

Fire S.r.l. e Titanium S.r.l., teleselling di contratti energia con informazioni ingannevoli su identità, oggetto della chiamata e convenienza delle offerte: pratica scorretta accertata con sanzione.

Teleselling ingannevole nel settore energia: Fire S.r.l. e Titanium S.r.l.

Il provvedimento concerne una pratica commerciale posta in essere nell’ambito della promozione telefonica di contratti di fornitura di energia elettrica e gas. L’istruttoria è stata avviata nei confronti di Fire S.r.l. e poi estesa a Titanium S.r.l.; Action S.r.l. è stata coinvolta nella fase iniziale, ma l’Autorità ha escluso che dagli atti emergessero elementi sufficienti per ritenerla responsabile.

Soggetti interessati e svolgimento del procedimento

Fire S.r.l. opera nel call center inbound e outbound e in attività di back office; Titanium S.r.l. svolge attività di call center; Action S.r.l. è un intermediario tra fornitori energetici e strutture di teleselling. Il procedimento è stato avviato a seguito di una segnalazione e di informazioni acquisite dall’Autorità, che ha disposto accertamenti ispettivi presso le sedi delle società e ha richiesto il parere dell’AGCom, la quale non ha risposto nel termine.

Condotte contestate e meccanismo commerciale

Dalle risultanze istruttorie è emerso che Titanium svolgeva direttamente l’attività di teleselling contestata, mentre Fire è stata considerata responsabile per la relazione di controllo societario. La procedura di acquisizione clienti si articolava in più passaggi: un primo contatto telefonico per suscitare interesse e un secondo contatto, registrato, per la conferma del contratto.

Gli script acquisiti durante le ispezioni mostravano che gli operatori:

  • si presentavano come appartenenti a presunti "uffici di gestione e controllo pratiche";
  • riferivano di segnalazioni sul codice fiscale e di utenze assoggettate a "aumenti statali";
  • affermavano che fosse necessario rettificare l’utenza o collocarla in "fascia protetta";
  • qualificavano la chiamata come amministrativa, negandone il carattere promozionale;
  • sostenevano che la procedura avrebbe evitato rincari e mantenuto l’utenza protetta;
  • ottenevano poi la sottoscrizione di un nuovo contratto di fornitura.

Elementi istruttori valorizzati dall'AGCM

L’Autorità ha considerato decisivi gli script rinvenuti vicino alle postazioni degli operatori, corredati da annotazioni manuali, e le dichiarazioni della stessa Titanium sul volume dell’attività svolta: circa 3.250.000 chiamate tra il 1° gennaio e il 22 maggio 2025 e 10.145 contratti conclusi. Sono stati inoltre indicati sei reclami aventi a oggetto il disconoscimento del contratto.

Valutazione di scorrettezza ai sensi del Codice del consumo

L’AGCM ha ritenuto che la condotta fosse contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio, in violazione degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del consumo. Le informazioni fornite ai destinatari erano considerate:

  • non rispondenti al vero o inesatte sull’identità del chiamante;
  • fuorvianti sul reale oggetto della telefonata;
  • omissive o ingannevoli sulla finalità commerciale del contatto;
  • idonee a indurre i consumatori a migrare verso altro operatore sulla base della falsa rappresentazione di imminenti rincari o di problematiche amministrative dell’utenza.

Secondo l’Autorità, la pratica era particolarmente insidiosa nel mercato energetico, caratterizzato da forte asimmetria informativa, e incideva sulla libertà di scelta del consumatore.

Difese dei professionisti e risposte dell'Autorità

Le società hanno contestato la propria responsabilità, la legittimità degli accertamenti ispettivi, la tardività dell’apertura dell’istruttoria e, per Fire, la configurabilità della parental liability. Titanium ha inoltre sostenuto di essere autonoma rispetto a Fire e ha valorizzato il numero limitato di reclami.

L’AGCM ha respinto tali eccezioni, osservando che:

  • il termine di 180 giorni richiamato dal Regolamento non è decadenziale;
  • le ispezioni presso soggetti terzi sono consentite dal quadro normativo applicabile;
  • per le pratiche commerciali scorrette rileva anche la mera potenzialità lesiva della condotta, non essendo necessario un numero elevato di reclami;
  • la società controllante può rispondere della condotta della controllata quando eserciti un’influenza determinante, presunta nel caso di quasi totalità del capitale posseduto.

Esito del procedimento e sanzione

La pratica è stata dichiarata scorretta e ne è stata vietata la diffusione o continuazione. È stata irrogata a Fire S.r.l. e Titanium S.r.l., in solido, una sanzione amministrativa pecuniaria di 160.000 euro.

Nella quantificazione, l’Autorità ha considerato:

  • la particolare insidiosità della pratica;
  • la diffusione capillare dell’attività di teleselling;
  • il numero elevato di chiamate effettuate;
  • la dimensione economica delle società;
  • la durata della condotta, ritenuta quantomeno dal 25 settembre 2024 al 22 maggio 2025;
  • le perdite di esercizio registrate dai professionisti, che hanno condotto alla riduzione dell’importo base da 200.000 a 160.000 euro.

Adempimenti e rimedi

La sanzione deve essere pagata entro trenta giorni dalla notificazione, con le modalità indicate nel provvedimento. È prevista la comunicazione all’Autorità dell’avvenuto pagamento, la pubblicazione nel Bollettino AGCM e, in caso di inottemperanza, l’applicazione delle sanzioni ulteriori previste dall’art. 27, comma 12, del Codice del consumo. Il provvedimento è impugnabile davanti al TAR Lazio entro sessanta giorni o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni.

Punti principali

Soggetti coinvolti e origine dell'istruttoria

Il procedimento PS12978 è stato avviato nei confronti di Fire S.r.l. e poi esteso a Titanium S.r.l. e Action S.r.l. sulla base di una segnalazione e di accertamenti svolti dall’Autorità. Fire e Titanium operano nel settore del call center; Action è un procacciatore di affari e intermediario tra fornitori energetici e call center. Sono state svolte ispezioni presso le sedi delle società e ammesse associazioni dei consumatori.

Condotta contestata

La pratica riguardava la promozione telefonica di contratti di energia elettrica e/o gas mediante teleselling decettivo. I consumatori venivano contattati da operatori che si presentavano come appartenenti a sedicenti uffici di gestione e controllo pratiche, riferivano di segnalazioni sul codice fiscale, di utenze inserite in piani di aumenti statali e di necessarie rettifiche o messe in fascia protetta. In realtà, la finalità era far sottoscrivere un nuovo contratto di fornitura.

Evidenze istruttorie e script

Nel corso delle ispezioni sono stati acquisiti script di primo contatto e di recall. Tali testi contenevano formule standardizzate per far credere ai consumatori che la telefonata avesse natura amministrativa e non commerciale, che l’operatore lavorasse per il distributore o per l’attuale fornitore, e che fosse necessario intervenire per evitare rincari del 40% o 45%. L’Autorità ha valorizzato anche la presenza di annotazioni manuali sugli script e il numero rilevante di chiamate effettuate da Titanium.

Valutazioni dell'Autorità e qualificazione giuridica

L’AGCM ha ritenuto che la condotta integrasse una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del consumo, perché contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio. Le informazioni fornite erano ingannevoli o incomplete su elementi essenziali per la scelta del consumatore, in particolare l’identità del chiamante, lo scopo promozionale della chiamata e la reale natura dell’offerta.

Responsabilità di Fire per la controllata Titanium

Fire è stata ritenuta responsabile anche a titolo di parental liability per la condotta materialmente posta in essere da Titanium, in ragione della partecipazione del 93,6% nel capitale della controllata. L’Autorità ha richiamato la presunzione di influenza determinante della società madre e ha osservato che Fire non ha fornito elementi idonei a superarla.

Esito finale, sanzione e termini

La pratica è stata vietata e l’AGCM ha irrogato a Fire S.r.l. e Titanium S.r.l., in solido, una sanzione amministrativa pecuniaria di 160.000 euro. L’importo base era di 200.000 euro, poi ridotto in considerazione delle perdite di esercizio delle società. Il pagamento deve avvenire entro 30 giorni dalla notifica; è prevista la pubblicazione del provvedimento e, in caso di inottemperanza, ulteriori sanzioni ai sensi dell’art. 27, comma 12, del Codice del consumo.

Come è indicizzato

Materiepratica ingannevoleomissioni informativetelesellingservizi energeticisanzioni

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da AGCM, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.