Provvedimento AGCM PS12980 del 02/12/2025
J. WOLF CONSULTING-CONDOTTE CALL CENTER
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’AGCM ha accertato che J. Wolf Consulting S.r.l., operante come call center e back office per la promozione di contratti di energia elettrica e gas, ha contattato i consumatori con modalità ingannevoli nella fase di teleselling, veicolando false o incomplete informazioni sulla propria identità, sullo scopo della telefonata e sulla convenienza delle offerte. La condotta è stata ritenuta idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico dei consumatori, in violazione degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del consumo. È stata disposta la cessazione della pratica e irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 120.000 euro.
J. Wolf Consulting S.r.l. - teleselling energia elettrica e gas con informazioni ingannevoli su identità, finalità del contatto e convenienza delle offerte: pratica scorretta accertata e sanzione di 120.000 euro
Teleselling ingannevole nel settore energia di J. Wolf Consulting S.r.l.
L’AGCM ha esaminato la condotta di J. Wolf Consulting S.r.l., società attiva nel call center e nel back office per la promozione di contratti di energia elettrica e gas. Il procedimento è stato avviato a seguito di una segnalazione e di informazioni acquisite dall’Autorità, anche all’esito di accertamenti ispettivi presso la sede legale e una sede operativa della società.
Soggetti coinvolti e contesto istruttorio
J. Wolf Consulting S.r.l. è qualificata come professionista ai sensi dell’art. 18, lett. b), del Codice del consumo. Nel procedimento sono intervenute come associazioni dei consumatori Codici, Codacons e Unione Nazionale Consumatori. L’istruttoria ha incluso richieste di informazioni, accessi agli atti, conclusione della fase istruttoria e richiesta di parere all’AGCom, che non ha reso osservazioni nel termine.
Condotte contestate e script rinvenuti
L’Autorità ha accertato l’uso di script per il primo contatto telefonico con i consumatori, nei quali il chiamante veniva presentato in modo fuorviante come:
- il fornitore attuale o un soggetto collegato al cambio fornitore;
- un’autorità di regolazione o controllo;
- un centro assistenza bollette o un ente di tutela dei consumatori.
Nei messaggi esaminati venivano prospettati scenari non veri o comunque fuorvianti, tra cui:
- ritardi o blocchi nello switching;
- rischi di disservizi o interruzioni della fornitura;
- aumenti tariffari imminenti;
- necessità di un fornitore temporaneo o di supporto;
- presunte doppie attivazioni o anomalie del contatore.
Questi contenuti erano accompagnati da inviti a sottoscrivere nuovi contratti o a cambiare fornitore, spesso con la promessa di un bonus in bolletta.
Elementi istruttori e diffusione della pratica
Dalle risultanze ispettive è emerso che la società utilizzava script rinvenuti presso le postazioni di 15 operatori del call center, con annotazioni manuali, ritenuti effettivamente impiegati nelle telefonate di aggancio. L’Autorità ha valorizzato anche il dato quantitativo: tra il 1° gennaio 2025 e il 23 maggio 2025, a fronte di circa [15.000-20.000] contratti stipulati, risultavano attivate circa [5.000-10.000] forniture, poi precisate come oltre [5.000-10.000].
Le segnalazioni dei consumatori hanno confermato che la contrattualizzazione avveniva spesso senza piena consapevolezza, con reazione successiva solo tramite esercizio del diritto di ripensamento.
Difese del professionista
J. Wolf Consulting ha contestato l’addebito sostenendo che:
- la procedura di vendita si articolava in due fasi distinte;
- il primo contatto sarebbe stato solo esplorativo;
- le informazioni corrette sarebbero state fornite nella successiva check call dal back office;
- eventuali condotte scorrette sarebbero imputabili a singoli operatori e non alla società.
Il professionista ha inoltre lamentato limitazioni al diritto di difesa per l’oscuramento dei dati di una segnalazione.
Valutazioni dell’AGCM
L’Autorità ha ritenuto che la condotta integrasse una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del consumo, perché contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico dei consumatori. In particolare, l’inganno nella fase iniziale del contatto è stato considerato decisivo: il consumatore veniva indotto a credere di essere contattato da soggetti affidabili o istituzionali e a ritenere necessario un cambio di fornitore per evitare problemi alla fornitura o per ottenere condizioni economiche migliori.
L’AGCM ha escluso che la successiva fase di richiamo, la documentazione contrattuale o l’OTP potessero sanare ex post l’incompletezza e falsità delle informazioni veicolate nella fase di aggancio. Ha inoltre osservato che la società era responsabile delle condotte dei propri collaboratori inseriti in un sistema di teleselling organizzato per fini remunerativi.
Esito del procedimento e sanzione
L’AGCM ha dichiarato la pratica commerciale scorretta e ne ha vietato la diffusione o continuazione. Alla società è stata applicata una sanzione amministrativa pecuniaria di 120.000 euro.
Criteri di quantificazione
Nella determinazione della sanzione l’Autorità ha considerato:
- la particolare insidiosità della pratica;
- la diffusione capillare della condotta su scala nazionale;
- il mercato di riferimento, caratterizzato da forte asimmetria informativa;
- la dimensione economica del professionista, con fatturato 2024 pari a 2.121.621 euro e margine operativo lordo di circa 236.000 euro;
- la durata della violazione, ritenuta almeno dall’11 febbraio 2025 al 14 novembre 2025.
Adempimenti e rimedi
La sanzione deve essere pagata entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento, secondo le modalità indicate dall’Autorità. In caso di ritardo sono dovuti interessi di mora e, oltre un semestre, la maggiorazione prevista dall’art. 27, comma 6, della legge n. 689/1981. È inoltre previsto l’obbligo di comunicare l’avvenuto pagamento all’AGCM. Contro il provvedimento è ammesso ricorso al TAR Lazio entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
Punti principali
Professionista, attività e origine del procedimento
J. Wolf Consulting S.r.l. è una società che svolge attività di call center inbound e outbound, back office e intermediazione nella promozione di contratti di fornitura di energia elettrica e gas. Il procedimento PS12980 è stato avviato il 13 maggio 2025 sulla base di informazioni acquisite dall’Autorità e di una segnalazione pervenuta nell’aprile 2025, con successivi accertamenti ispettivi presso la sede legale e una sede operativa.
Condotta contestata e modalità operative
L’Autorità ha contestato la promozione di contratti energetici tramite teleselling con ricorso a informazioni non veritiere o incomplete. Gli script rinvenuti presso gli operatori descrivevano il chiamante di volta in volta come il fornitore attuale, un’autorità di controllo, un ente di tutela dei consumatori o un centro assistenza bollette, prospettando finti problemi tecnici, ritardi nello switching, rischi di disservizi o interruzioni, aumenti tariffari e presunte doppie attivazioni, al fine di indurre il consumatore ad aderire a nuove offerte.
Valutazione dell’Autorità sulla scorrettezza
L’AGCM ha ritenuto che la pratica fosse contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico dei consumatori, in violazione degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del consumo. Le informazioni fuorvianti nella fase di primo contatto sono state considerate decisive, perché capaci di condizionare la scelta del consumatore prima di eventuali verifiche o della successiva fase di richiamo e contrattualizzazione.
Difese del professionista e loro mancato accoglimento
J. Wolf Consulting ha sostenuto che gli eventuali messaggi ingannevoli sarebbero stati frutto di deviazioni isolate dei singoli operatori, rispetto a una procedura corretta e separata in due fasi, e che ogni eventuale errore sarebbe stato superato dalla successiva fase di check call e dalla firma con OTP. L’Autorità ha però osservato che gli script effettivamente usati nei call center, rinvenuti vicino alle postazioni degli operatori e corredati da annotazioni manuali, dimostravano una condotta non episodica ma sistematica, e che la successiva conferma non è idonea a sanare l’inganno iniziale.
Esito finale, sanzione e adempimenti
Il provvedimento ha dichiarato la pratica commerciale scorretta e ne ha vietato la diffusione o continuazione. A J. Wolf Consulting S.r.l. è stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 120.000 euro, con pagamento entro 30 giorni dalla notifica. È inoltre prevista la disciplina ordinaria degli interessi di mora e delle maggiorazioni in caso di ritardo, nonché la possibilità di ricorso al TAR Lazio o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
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