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Pratica scorretta

Provvedimento AGCM PS12829 del 02/12/2025

LINKEDIN-INFORMATIVA RESA IN FASE DI ISCRIZIONE

AGCMPS12829

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’AGCM ha esaminato le modalità con cui LinkedIn informa, durante la registrazione al servizio, sull’utilizzo dei dati degli utenti anche a fini remunerativi e pubblicitari. In avvio era contestata la mancanza di un’informativa immediata su onerosità/gratuità del servizio e sull’uso commerciale dei dati. LinkedIn ha presentato impegni consistenti nell’inserire, già nella prima schermata di registrazione e su tutti i canali, un disclaimer esplicito sul supporto del servizio tramite pubblicità e sull’uso dei dati per mostrare contenuti e annunci potenzialmente interessanti. L’Autorità ha ritenuto gli impegni idonei a rimuovere i profili di scorrettezza e ha chiuso il procedimento senza accertare l’infrazione, rendendo gli impegni obbligatori.

LinkedIn Ireland Unlimited Company – informativa in fase di iscrizione sull’uso remunerativo dei dati: impegni accettati e chiusura senza accertare l’infrazione

LinkedIn: informativa in fase di iscrizione sull’uso remunerativo dei dati

L’AGCM ha esaminato il processo di registrazione a LinkedIn e, in particolare, la completezza e immediatezza dell’informativa resa agli utenti circa l’utilizzo dei dati raccolti dalla piattaforma anche per finalità remunerative e pubblicitarie. Il procedimento PS12829 è stato avviato nei confronti di LinkedIn Ireland Unlimited Company e si è concluso con l’accoglimento di impegni, senza accertamento dell’infrazione.

Professionista e origine del procedimento

LinkedIn Ireland Unlimited Company, qualificata come professionista ai sensi dell’articolo 18, lettera b), del Codice del consumo, fornisce il social network professionale LinkedIn, utilizzato per sviluppare contatti di natura professionale e diffondere contenuti collegati al mercato del lavoro e ad ambiti aziendali e istituzionali. Il procedimento è stato avviato il 5 febbraio 2025 per verificare se, durante la registrazione al servizio, gli utenti ricevessero un’informativa sufficientemente chiara e immediata sul fatto che i loro dati fossero utilizzati anche a fini remunerativi.

Condotta contestata

In avvio, l’Autorità ha contestato che nel processo di iscrizione non emergesse in modo adeguato:

  • la circostanza che il servizio fosse gratuito o oneroso;
  • l’attività di raccolta e utilizzo dei dati dell’utente per finalità commerciali.

La contestazione si concentra quindi su un possibile deficit informativo nella fase precontrattuale e di registrazione, rilevante ai fini della valutazione di scorrettezza della pratica commerciale.

Struttura della registrazione e contenuti informativi esaminati

L’AGCM ha descritto il flusso di iscrizione tramite sito web e app, evidenziando che la registrazione avviene tramite scelta di un account Google, Microsoft, Apple o mediante creazione di un nuovo account. L’utente, prima di completare l’operazione, accetta contratto di licenza, informativa sulla privacy e cookie policy.

Nell’analisi della documentazione disponibile, l’Autorità ha rilevato che l’informativa privacy contiene sezioni dedicate a:

  • dati raccolti in fase di creazione dell’account;
  • modalità di utilizzo dei dati per fornire, supportare, personalizzare e sviluppare i servizi;
  • uso dei dati per migliorare e sviluppare prodotti e servizi, anche tramite IA;
  • pubblicità personalizzata;
  • uso dei dati per indirizzare e misurare annunci pubblicitari, anche tramite partner;
  • ulteriori informative per l’Europa, con tabelle piuttosto articolate e non di agevole consultazione.

Nel contratto di licenza, inoltre, LinkedIn richiama ripetutamente l’informativa privacy e dichiara che l’uso dei servizi comporta l’accettazione di tali termini, nonché il trattamento, la condivisione e la conservazione delle informazioni personali secondo i documenti richiamati.

Difese del professionista

LinkedIn ha sostenuto che gli utenti sarebbero informati sin dal primo accesso, tramite i link presenti nella pagina di registrazione, del fatto che i dati sono utilizzati per suggerimenti, contenuti pertinenti e annunci pubblicitari personalizzati. La società ha inoltre affermato che gli utenti possono controllare l’uso dei dati per la pubblicità personalizzata tramite le impostazioni dell’account.

Quanto al modello economico, LinkedIn ha dichiarato che i dati degli utenti sono usati a fini remunerativi solo in presenza del consenso alla pubblicità personalizzata. Secondo il professionista, i ricavi deriverebbero quasi esclusivamente da servizi a pagamento e, se l’utente non acconsente, visualizzerebbe soltanto pubblicità standard non profilata.

Impegni presentati

Il 19 settembre 2025 LinkedIn ha presentato una proposta di impegni ai sensi dell’articolo 27, comma 7, del Codice del consumo. L’impegno centrale consiste nell’inserire nella prima schermata di registrazione, in posizione immediatamente visibile sotto il pulsante di iscrizione, la dicitura:

"LinkedIn è parzialmente supportato da annunci pubblicitari, il che significa che potremmo utilizzare i tuoi dati per mostrarti contenuti pubblicitari e annunci che riteniamo possano interessarti".

L’azienda ha precisato che la modifica sarà applicata a tutti i canali di registrazione disponibili in Italia, sia via app sia via desktop, e si è impegnata a realizzarla entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, mantenendola in via stabile, salvo sopravvenienze normative, tecniche o organizzative che impongano una revisione.

Valutazione dell’AGCM sugli impegni

L’Autorità ha ritenuto che gli impegni fossero idonei a superare la criticità inizialmente contestata, perché colmano il vuoto informativo sulla finalità remunerativa dell’uso dei dati. In particolare, l’AGCM ha valorizzato il fatto che il disclaimer:

  • sia collocato nella pagina iniziale di registrazione;
  • sia posto subito sotto il pulsante di iscrizione;
  • sia espresso con formulazione chiara e adeguata;
  • sia reso visibile in modo sufficientemente evidente;
  • operi su tutti i canali di accesso alla piattaforma.

Parere AGCom e considerazioni dell’Autorità

Poiché la condotta era veicolata tramite internet, l’AGCM ha chiesto il parere dell’AGCom. Quest’ultima ha risposto di non rilasciare il parere richiesto, ritenendo che la vicenda potesse integrare una violazione della disciplina dei servizi digitali, materia di sua competenza quale Coordinatore dei servizi digitali per l’Italia.

L’AGCM ha però osservato che il caso non riguarda contenuti illeciti né rischi sistemici del Digital Services Act, ma esclusivamente le modalità con cui i consumatori sono informati sull’uso remunerativo dei dati. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui la disciplina consumeristica resta applicabile anche nei settori regolati, salvo ipotesi di incompatibilità specifica con norme di settore.

Esito finale e regime sanzionatorio

L’Autorità ha deliberato:

  • di rendere obbligatori gli impegni presentati da LinkedIn;
  • di chiudere il procedimento senza accertare l’infrazione.

È stato inoltre precisato che il procedimento può essere riaperto d’ufficio se:

  • il professionista non attua gli impegni;
  • muta la situazione di fatto su cui la decisione si fonda;
  • la decisione si basa su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti.

In caso di inottemperanza alla delibera, l’articolo 27, comma 12, del Codice del consumo prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 10.000.000 euro; nei casi di reiterata inottemperanza l’Autorità può anche disporre la sospensione dell’attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Punti principali

Professionista e oggetto del procedimento

Il procedimento riguarda LinkedIn Ireland Unlimited Company, che offre il social network professionale LinkedIn. L’istruttoria ha avuto ad oggetto le modalità con cui gli utenti sono informati, in fase di iscrizione, del fatto che la piattaforma utilizzi i dati raccolti anche a fini remunerativi e per finalità pubblicitarie.

Condotta contestata in avvio

In avvio l’AGCM ha contestato che, nel corso del processo di registrazione, non fosse fornita una indicazione chiara e immediata né sulla gratuità/onerosità del servizio né sull’attività di raccolta e utilizzo dei dati dell’utente per finalità commerciali. La contestazione si inserisce nel perimetro delle pratiche commerciali scorrette per carenza informativa.

Elementi acquisiti sulla registrazione e sulle informative

L’Autorità ha ricostruito il flusso di registrazione via web e app: dall’homepage l’utente può iscriversi tramite account preesistenti o creando un nuovo account, accettando contratto di licenza, informativa privacy e cookie policy. Nell’informativa privacy sono presenti sezioni sull’uso dei dati, inclusi supporto, personalizzazione, sviluppo dei servizi, addestramento di modelli di IA e pubblicità personalizzata. È inoltre richiamata una specifica informativa per l’Europa e nel contratto di licenza si rinvia più volte all’informativa privacy per raccogliere, usare, condividere e conservare i dati personali.

Difesa del professionista

LinkedIn ha sostenuto che gli utenti sarebbero informati fin dal primo accesso, tramite link presenti nella pagina di registrazione, che i dati sono impiegati per suggerimenti, contenuti pertinenti e annunci personalizzati. Ha inoltre affermato che il proprio modello di business è fondato quasi esclusivamente su servizi a pagamento e che l’uso dei dati a fini remunerativi si attiverebbe solo con il consenso alla pubblicità personalizzata; in assenza di consenso, l’utente vedrebbe solo pubblicità standard.

Impegni presentati e contenuto della modifica proposta

Il 19 settembre 2025 LinkedIn ha proposto impegni per integrare la prima schermata di registrazione con una dicitura immediata: "LinkedIn è parzialmente supportato da annunci pubblicitari, il che significa che potremmo utilizzare i tuoi dati per mostrarti contenuti pubblicitari e annunci che riteniamo possano interessarti". L’informativa dovrebbe comparire sotto il pulsante di registrazione, essere visibile già al primo step e valere per tutti i canali di iscrizione disponibili in Italia (app e desktop).

Valutazione dell’Autorità e chiusura senza accertamento

L’AGCM ha ritenuto che gli impegni colmassero il gap informativo contestato e risultassero adeguati, chiari ed evidenti per contenuto, formulazione e collocazione grafica. Ha quindi disposto la loro obbligatorietà ai sensi dell’articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e ha chiuso il procedimento senza accertare l’infrazione.

Posizione di AGCom e osservazioni dell’AGCM

AGCom, richiesta del parere ai sensi dell’articolo 27, comma 6, del Codice del consumo, ha ritenuto di non pronunciarsi perché la vicenda riguarderebbe una possibile violazione del DSA, materia di sua competenza. L’AGCM ha tuttavia osservato che il caso non concerne contenuti illeciti o rischi sistemici ai sensi del DSA, ma le modalità di informazione dei consumatori sull’uso remunerativo dei dati; ha inoltre ribadito che la disciplina consumeristica resta applicabile salvo incompatibilità specifiche e senza pregiudizio dell’acquis di tutela dei consumatori.

Esito finale e conseguenze dell’inottemperanza

Il provvedimento rende obbligatori gli impegni e chiude il procedimento senza accertare l’infrazione. È prevista la riapertura d’ufficio se LinkedIn non attua gli impegni, se mutano i presupposti di fatto o se la decisione si fonda su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti. In caso di inottemperanza alla delibera, l’Autorità può applicare una sanzione da 10.000 a 10.000.000 euro; in caso di reiterata inottemperanza può anche disporre la sospensione dell’attività fino a trenta giorni.

Come è indicizzato

Materieomissioni informativepratica ingannevolee-commerceprivacy e uso dei datiimpegnisanzioni

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