Cassazione Penale, Sentenza n. 17/2025 del 02/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
ZARRAD era stato condannato per il reato previsto dall'art. 590-bis, comma 5, n. 2, cod. pen.: attraversamento con semaforo rosso e guida a velocita' non adeguata, con conseguenti lesioni personali gravissime a MINERVA. In appello e in Cassazione la difesa ha contestato: la prova dell'attraversamento con luce rossa; la qualificazione e la prova delle lesioni (condizione di procedibilita'); la utilizzabilita' e il valore delle dichiarazioni rese nell'immediatezza dall'imputato (art. 357 co. 7 c.p.p.); la rilevanza dell'assenza di tracce di frenata per dedurre l'inadeguatezza della velocita'; e la coerenza dell'imputazione con le violazioni del codice della strada (artt. 141 e 146 c.d.s.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati tutti e tre i motivi: (1) le dichiarazioni spontanee rese nell'immediatezza erano utilizzabili perché l'atto era stato acquisito al fascicolo per il dibattimento su accordo delle parti; (2) la valutazione del merito operata dai giudici del merito (credibilita' della persona offesa, rilievi planimetrici, danni ai mezzi, assenza di tracce di frenata, verbale di accertamento) non presenta contraddizioni o illogicita' manifesta che consentano la revisione in Cassazione; (3) la qualificazione giuridica (doppia violazione di due distinte norme di prudenza stradale) e' corretta e le condotte sono state valutate come distinte e concorrenti. Conseguentemente il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 590-bis cod. pen.
art. 590-bis, comma 5, n. 2, cod. pen.
Norma che aggrava la tutela delle lesioni personali gravi commesse con violazione delle norme sulla circolazione; applicata per l'attraversamento col semaforo rosso e la condotta a velocita' inadeguata.
art. 357 cod. proc. pen.
art. 357, comma 7, cod. proc. pen.
Disciplina la utilizzabilita' in dibattimento di atti contenenti dichiarazioni rese nell'immediatezza; la Corte ha confermato che, se l'atto e' stato acquisito su accordo delle parti senza limitazioni, le dichiarazioni autoaccusatorie spontanee sono pienamente utilizzabili.
art. 141 codice della strada
Norma generale sulla prudenza nella circolazione stradale; la violazione e' stata ritenuta indipendente e valutata distintamente.
art. 146 codice della strada
Norma specifica sul comportamento agli incroci/semafori; integrata con l'accertamento dell'attraversamento con luce rossa.
art. 606 cod. proc. pen.
art. 606, lett. e), cod. proc. pen.
Limiti del giudizio di legittimita': la Cassazione puo' censurare solo vizi motivazionali evidenti, contraddizioni o illogicita' manifeste nell'apprezzamento della prova; non rivaluta i fatti.
Corte cost. n. 186/2000
Giurisprudenza invocata a fondamento della statuizione sulla condanna per spese e ammenda in caso di inammissibilita' del ricorso; conferma l'obbligo di contributo alla Cassa delle ammende in determinati casi.
Massime di principio
- Le dichiarazioni spontanee rese dall'imputato nell'immediatezza dei fatti sono utilizzabili in dibattimento se l'atto che le contiene e' stato acquisito al fascicolo su accordo delle parti e non sono state poste limitazioni all'utilizzabilita'.
- La Corte di Cassazione non puo' riconsiderare liberamente la valutazione della prova operata dai giudici del merito; per riformare la decisione occorrono motivi che dimostrino contraddizioni o illogicita' manifeste nel percorso argomentativo (art. 606 lett. e)).
- L'assenza di tracce di frenata puo' concorrere, insieme ad altri elementi (rilievi planimetrici, danni ai mezzi, dichiarazioni della persona offesa, verbali di accertamento), a fondare la conclusione circa l'inadeguatezza della velocita', purche la valutazione non sia manifestamente illogica.
- Più violazioni del codice della strada possono essere contestate e valutate separatamente e cumulativamente (es. attraversamento col rosso e velocita' non adeguata); l'uso di avverbi nel testo legislativo non necessariamente trasforma le condotte in alternative.
- In ricorsi per vizi di valutazione probatoria e di credibilita', la strategia difensiva deve dimostrare specifiche incongruenze o illogicita' manifeste nel ragionamento motivazionale per sperare in un accoglimento in Cassazione.
- La declaratoria di inammissibilita' in Cassazione comporta normalmente condanna alle spese e, salvo eccezioni, la sanzione prevista a favore della Cassa delle ammende.
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