Cassazione Penale, Ordinanza n. 19491/2026 del 28/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato. I motivi dedotti riguardavano, da un lato, la pretesa mancanza di motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e, dall'altro, l'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 5, c.p. La Corte ha rilevato che si trattava di censure già dedotte in appello e disattese, oltre che non consentite in sede di legittimità perché attinenti alla valutazione di merito sulla graduazione della pena; ha inoltre ritenuto che la Corte territoriale avesse comunque assolto adeguatamente l'onere motivazionale.
Norme richiamate
art. 61, n. 5, c.p.
La circostanza aggravante contestata è stata trattata come profilo di valutazione rimesso al giudice di merito, insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua.
Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso viene disposta la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Le doglianze che si limitano a contestare la valutazione di merito sulla graduazione della pena, sul riconoscimento delle attenuanti generiche o sull'applicazione di una circostanza aggravante non sono, di regola, scrutinabili in sede di legittimità se la motivazione della sentenza impugnata è congrua e non manifestamente illogica.
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che reiteri censure già formulate in appello e disattese dal giudice di merito, quando non introduca specifici vizi di legittimità.
- La motivazione sulla dosimetria della pena e sul bilanciamento tra circostanze può ritenersi sufficiente quando richiami gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza necessità di una confutazione analitica di ogni singola allegazione difensiva.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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