Sentenza del 06/04/2016 n. 6649 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione Tributaria Centrale che aveva confermato l'annullamento dell'accertamento in rettifica del reddito d'impresa relativo al periodo d'imposta 1982. L'Ufficio contestava la decisione nella parte in cui aveva ritenuto inammissibile il precedente appello per genericità dei motivi e per il riferimento a una domanda di condono inesistente. Tuttavia, il ricorso per cassazione non conteneva un adeguato momento di sintesi ai sensi dell'art. 366-bis c.p.c. e non censurava specificamente entrambe le autonome ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha rilevato, da un lato, l'assenza di un quesito o momento di sintesi idoneo a delimitare chiaramente la censura e a evidenziare il nesso tra il vizio denunciato e la decisione impugnata; dall'altro, la mancata impugnazione specifica della statuizione relativa alla genericità dei motivi d'appello. La censura era stata inoltre formulata come vizio motivazionale, mentre avrebbe dovuto essere prospettata come violazione di legge processuale ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., con il relativo quesito di diritto. Non è stata adottata alcuna pronuncia sulle spese, poiché la contribuente non si è costituita.
Norme richiamate
Art. 366-bis c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere, per i motivi soggetti alla norma, un quesito di diritto o un momento di sintesi chiaro, specifico e autonomamente comprensibile, che consenta alla Corte di individuare immediatamente la questione sottoposta al suo esame. La mera illustrazione del motivo non è sufficiente.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La violazione delle norme processuali deve essere denunciata attraverso lo specifico motivo previsto per la nullità della sentenza o del procedimento, e non mediante una generica censura di insufficienza o carenza della motivazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione ogni motivo deve essere formulato in modo autosufficiente, chiaro e specifico, indicando esattamente l'errore commesso dal giudice e il suo rilievo decisivo.
- Quando una sentenza si fonda su più ragioni autonome, il ricorso deve contestarle tutte: l'omessa impugnazione anche di una sola ratio decidendi rende normalmente inammissibili o inefficaci le altre censure.
- La qualificazione del vizio è essenziale: un errore processuale deve essere denunciato come violazione o falsa applicazione della norma processuale pertinente, non come generico difetto di motivazione.
- Il riferimento a argomentazioni già svolte nei precedenti gradi, senza confrontarsi puntualmente con le ragioni della sentenza impugnata, non soddisfa l'onere di specificità del ricorso per cassazione.
- L'inammissibilità del ricorso per carenze formali può impedire alla Corte di esaminare nel merito la fondatezza della pretesa tributaria.
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