Ordinanza n. 2820/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: -della Determinazione Dirigenziale prot. QD/48458/2025 del 09/12/2025 di revoca dell'Autorizzazione permanente, rep. QD 2311 del 21.09.2022, prot. QD 30994, per effettuare trattenimenti danzanti all'interno del locale denominato Naos sito in via Riano n. 15, e dell'Autorizzazione a tempo determinato rep. QD 2292 del 14.08.2025, prot. QD 32170, per effettuare trattenimenti danzanti sulla terrazza del locale denominato “Naos Restaurant”; -della Determinazione Dirigenziale rep. QD 3158 del 6.11.2025, prot. QD 43481; -della nota prot. QD 45354 del 17.11.2025 del Dipartimento Attività Culturali; -del così menzionato “Verbale n. 174 del 2.05.2025, prot. QD 47662” [rectius, del 2.12.2025] della C.C.V.L.P.S. (ossia della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo di Roma Capitale); -ove occorrer possa, della nota prot. VU del 5.12.20256 della Polizia di Roma Capitale, menzionata ma non comunicata; -di ogni altro atto, parere o provvedimento non conosciuto che sia ostativo alla ricorrente Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da COGO BONGO SRL il 16/4/2026: per l’annullamento: -del Verbale n. 32 del 14.04.2026 prot. QD 11761 proposto dalla Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo di Roma Capitale, notificato in data 15/04/2026, secondo cui “a decorrere dalla data odierna e sino all’acquisizione delle nuove autorizzazioni di legge il locale in oggetto è da considerarsi interdetto al Pubblico Spettacolo”. -di ogni altro atto, parere o provvedimento non conosciuto che sia ostativo alla ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazioni comunali di revoca delle autorizzazioni per trattenimenti danzanti e, con motivi aggiunti, verbale della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo che ha interdetto il locale al pubblico spettacolo sino all'acquisizione di nuove autorizzazioni
Esito
Favorevole al ricorrente (gestore di locale)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha impugnato le determinazioni dirigenziali con cui Roma Capitale aveva revocato l'autorizzazione permanente e quella temporanea per lo svolgimento di trattenimenti danzanti presso il locale, nonché gli atti presupposti o connessi, tra cui il verbale della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo. Con motivi aggiunti ha impugnato il successivo verbale della Commissione del 14 aprile 2026, notificato il giorno seguente, che ha dichiarato il locale interdetto al pubblico spettacolo fino all'acquisizione delle nuove autorizzazioni di legge. In sede cautelare la ricorrente ha dedotto censure, ritenute prima facie apprezzabili dal TAR, relative alla necessità di instaurare il contraddittorio sulle difformità riscontrate. È stata inoltre contestata l'interdizione del locale, non risultando esplicitate nel provvedimento impugnato le ragioni di sicurezza poste a suo fondamento.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia del verbale impugnato con i motivi aggiunti. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto prima facie apprezzabili le censure concernenti la necessità di instaurare il contraddittorio sulle difformità riscontrate. Quanto al periculum in mora, ha rilevato che il provvedimento di interdizione non esplicitava le ragioni di sicurezza idonee a giustificare la chiusura del locale; ha quindi attribuito prevalenza all'interesse della società alla prosecuzione dell'attività imprenditoriale. Il merito è stato fissato all'udienza pubblica del 28 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità delle questioni trattate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora; il TAR, ravvisandoli, ha sospeso l'efficacia del provvedimento impugnato.
Massime di principio
- In presenza di difformità riscontrate dall'amministrazione, l'adozione di un provvedimento incidente sull'attività di un privato richiede, quando le circostanze lo consentano, l'instaurazione di un contraddittorio sulle difformità medesime; la violazione di tale garanzia può integrare un profilo di fumus boni iuris ai fini cautelari.
- Un provvedimento che interdice un locale al pubblico spettacolo deve esplicitare le concrete ragioni di sicurezza che rendono necessaria la misura; l'assenza di tale esplicitazione può giustificare la sospensione cautelare dell'interdizione quando la chiusura incida sulla prosecuzione dell'attività imprenditoriale.
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