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Sentenza

Sentenza n. 3181/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'ottemperanza della sentenza n° 3432/2025 pronunciata in data 20 Marzo 2025 dalla sezione lavoro del Tribunale di Roma, Giudice monocratico dott.ssa M. Emili sezione lavoro, nel giudizio RG n. 22531/2023, non impugnata nei termini e passata in giudicato, con cui il Tribunale “ACCERTA e DICHIARA il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici, 2019/2020, 2020-2021, e, per l'effetto, CONDANNA Il Ministero resistente a provvedere a mettere a disposizione della ricorrente Erika ZOI, tramite consegna della carta elettronica del docente, la somma complessiva di euro 1000,00; condanna la medesima Amministrazione dell’Istruzione, previa compensazione per un terzo, al pagamento della restante parte delle spese processuali liquidate in complessivi euro € 500,00, oltre rimborso forfettario spese generali, I.v.a. e C.p.a., come per legge, da distrarre”

Giustizia amministrativa202512037

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro, che riconosceva il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 e al pagamento delle spese processuali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza definitiva del Tribunale di Roma, sezione lavoro, n. 3432/2025, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva. Il titolo giudiziale aveva accertato il diritto della docente a usufruire del beneficio economico annuo di euro 500,00 tramite la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, condannando il Ministero a mettere a disposizione l'importo complessivo di euro 1.000,00 e a corrispondere la quota non compensata delle spese del giudizio presupposto. La ricorrente ha lamentato la protratta inerzia dell'Amministrazione. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza eccepire l'avvenuto adempimento né fornire giustificazioni sull'inerzia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l'Amministrazione non ha dimostrato l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal giudicato e non ha giustificato la propria inerzia. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al titolo giudiziale entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale del Ministero competente per materia, senza facoltà di delega e senza compenso, attribuendogli 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione e previa richiesta della ricorrente, per provvedere all'esecuzione. Ha respinto la domanda di astreinte, ritenendo non equa tale misura nel caso concreto, anche in considerazione del tempo trascorso dal passaggio in giudicato. Ha condannato il Ministero alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 650,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente

    La disposizione costituisce il fondamento normativo del beneficio economico riconosciuto nel giudizio presupposto alla docente per gli anni scolastici indicati.

  • art. 114 c.p.a.

    È la base processuale del giudizio di ottemperanza; il giudice ha ordinato all'Amministrazione di eseguire il giudicato e ha nominato un commissario ad acta.

  • D.M. 55/2014

    Il giudice lo ha utilizzato come parametro per la liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza, avuto riguardo alla natura essenzialmente esecutiva del giudizio e al concreto impegno difensionale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'Amministrazione non dimostra l'avvenuto adempimento delle obbligazioni derivanti dal titolo giudiziale e non giustifica la propria inerzia, il giudice deve dichiarare l'obbligo di esecuzione del giudicato e assegnare all'Amministrazione un termine per provvedere.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, individuato nell'organo amministrativo competente, affinché provveda in via sostitutiva dopo la scadenza del termine assegnato all'Amministrazione e previa richiesta della parte interessata.
  • La nomina del commissario ad acta può essere disposta senza facoltà di delega e senza compenso quando tali modalità siano ritenute funzionali all'effettiva esecuzione del giudicato.
  • La concessione dell'astreinte nel giudizio di ottemperanza non è automatica: la relativa domanda può essere respinta quando, alla luce delle circostanze concrete, l'applicazione della misura non risulti equa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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