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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3016/2025 del 27/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la condanna per bancarotta semplice documentale con tre motivi: 1) censurava la violazione/erronea applicazione degli artt. 217, comma 2, e 224 l.fall. in relazione all'art. 2490, ultimo comma, c.c., sostenendo che, non avendo depositato bilanci di liquidazione per oltre tre anni, la società sarebbe stata cancellata d'ufficio entro il 31/12/2017 e quindi al momento del fallimento non avrebbe avuto l'obbligo di tenere le scritture contabili; in subordine deduceva la propria buona fede/excusabilità per avere ritenuto di conformarsi all'art. 2490 c.c.; 2) contestava il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.), sostenendo che la norma non potrebbe logicamente applicarsi al reato di bancarotta documentale; 3) lamentava la mancata applicazione della circostanza attenuante di particolare tenuità ex art. 219 l.fall., ritenendo il ragionamento della Corte tautologico e riproduttivo della condotta ascritta.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che l'obbligo di tenuta delle scritture contabili permane fino alla formale cancellazione dal registro delle imprese: l'art. 2490 c.c. (cancellazione per mancato deposito del bilancio di liquidazione) non sovrappone o esclude tale obbligo, perché il bilancio non rientra nella nozione di "libri" e "scritture contabili" rilevanti per il reato di bancarotta documentale. È stato inoltre precisato che la mancata tenuta dei libri è distinta dall'inosservanza dell'obbligo di deposito del bilancio e che la Corte territoriale ha correttamente valutato l'esclusione della non punibilità per particolare tenuità: la condotta ha ostacolato la ricostruzione del patrimonio sociale e ha arrecato un'offesa non trascurabile al bene giuridico protetto. Analogamente, è stata rigettata la richiesta di applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 219 l.fall., poiché il danno va valutato sul complesso dell'offesa (anche in termini di impossibilità di ricostruire la situazione contabile e di esercitare azioni a tutela dei creditori). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 2490 cod. civ.

    "qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio di cui al presente articolo, la società è cancellata d'ufficio dal registro delle imprese con gli effetti previsti dall'articolo 2495"

    La Corte ha interpretato la norma come presidio amministrativo/finalizzato alla pubblicità commerciale e alla rimozione di società inattive; non estingue automaticamente l'obbligo penale di tenuta delle scritture contabili fintantoché non intervenga la formale cancellazione dal registro.

  • art. 217, comma 2, legge fallimentare

    Norma richiamata come fonte di responsabilità dell'amministratore/liquidatore per l'omessa tenuta dei libri sociali; la sua applicazione è stata ritenuta corretta dalla Corte rispetto al caso concreto.

  • art. 224 legge fallimentare

    Richiamata nel motivo di ricorso; la Corte non ha ritenuto che la disposizione, combinata con art. 2490 c.c., escluda la responsabilità per bancarotta documentale.

  • art. 2496 cod. civ.

    Richiama l'obbligo di deposito e conservazione dei libri della società per dieci anni a cura del liquidatore, a conferma che anche in liquidazione permane l'obbligo di tenuta delle scritture contabili.

  • art. 2495 cod. civ.

    Richiamato per gli effetti della cancellazione; la Corte evidenzia che la cancellazione è un atto formale e non automatizza la sfera penale prima di tale atto.

  • art. 40 d.l. 16 luglio 2020, n. 76 (conv. con I. 11/09/2020, n. 120)

    Citato per chiarire che la procedura di cancellazione d'ufficio richiede comunque un atto formale del conservatore, il che conferma la necessità della formalizzazione per estinguere gli obblighi pubblicitari.

  • artt. 220 e 16 n. 3 legge fallimentare

    Richiamati per distinguere il reato di inosservanza dell'obbligo di deposito del bilancio da quello di bancarotta documentale, avendo oggetti materiali diversi.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità; la Corte afferma che la sua applicazione richiede un giudizio concreto e complessivo sulla tenuità, che nel caso è stato correttamente escluso.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato come criterio per valutare modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità del danno nel giudizio di tenuità.

  • art. 219 legge fallimentare (comma terzo)

    La Corte interpreta la circostanza attenuante del danno di particolare tenuità come valutabile sul complesso dell'offesa (inclusa l'impossibilità di ricostruire la situazione contabile e di esercitare azioni a tutela dei creditori), non limitata alla mera incidenza sul passivo.

Massime di principio

  • L'obbligo di tenuta dei libri e delle scritture contabili perdura fino alla formale cancellazione della società dal registro delle imprese; la sola mancata attività o il mancato deposito del bilancio non estinguono automaticamente l'obbligo.
  • Il bilancio di liquidazione e le scritture contabili sono oggetti materiali diversi: l'inosservanza del deposito del bilancio è distinto dal reato di bancarotta documentale, che riguarda la mancata tenuta del libro giornale, libro degli inventari e altre scritture.
  • La cancellazione d'ufficio prevista dall'art. 2490 c.c. richiede un atto formale; fino a tale atto rimangono in piedi obblighi e potenziali responsabilità del liquidatore/amministratore.
  • Per ottenere l'esclusione della punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) è necessario un giudizio concreto e complessivo che consideri modalità della condotta, grado di colpevolezza e entità del danno o del pericolo; l'ostacolo alla ricostruzione patrimoniale ostacola l'applicazione di questa causa di non punibilità.
  • La valutazione del "danno di particolare tenuità" ex art. 219 l.fall. riguarda l'offesa nel suo complesso, inclusa l'impossibilità di ricostruire le scritture o di esercitare azioni a tutela dei creditori, non solo la riduzione dell'attivo ripartibile.
  • Il ruolo di liquidatore non esonera dall'obbligo di conservare e depositare le scritture contabili; anzi, in liquidazione tali scritture sono strumentali alla redazione dei rendiconti e dei bilanci finali e devono essere custodite per i termini di legge.

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