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Sentenza

Sentenza n. 3022/2026 - Napoli, Sezione 6

Avverso e per la declaratoria di illegittimità del silenzio/inadempimento/rifiuto formatosi sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno formalizzata in data 13.06.2025;

Giustizia amministrativa202600778

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento della Questura di Napoli sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. contro l'inerzia della Questura di Napoli sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata il 13 giugno 2025. Ha dedotto la violazione del termine di sessanta giorni previsto dall'art. 5, comma 9, d.lgs. n. 286/1998 e dei principi generali sul procedimento amministrativo, chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del silenzio e l'ordine all'Amministrazione di provvedere. Nel corso del giudizio, la Questura ha notificato un preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis l. n. 241/1990, fondato sulla mancata risultanza della comunicazione UNILAV relativa al rapporto di lavoro dichiarato. Il ricorrente ha quindi dichiarato il sopravvenuto venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio. La domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è stata dichiarata inammissibile dalla competente Commissione per mancata documentazione della situazione reddituale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La notifica del preavviso di rigetto ha interrotto l'inerzia e riavviato il procedimento, rendendo inutile una pronuncia sull'illegittimità del silenzio e sull'ordine di provvedere, anche se non ha soddisfatto la pretesa sostanziale al rilascio del permesso di soggiorno. Il Collegio ha distinto l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dalla cessazione della materia del contendere, rilevando che quest'ultima richiede la piena soddisfazione della pretesa sostanziale, mentre la prima deriva da una situazione che rende non più utile la decisione. Le spese sono state integralmente compensate, poiché l'Amministrazione ha superato, seppure tardivamente e dopo l'instaurazione del giudizio, lo stato di inerzia. È stata inoltre confermata l'inammissibilità dell'istanza di patrocinio a spese dello Stato per mancata documentazione della situazione reddituale.

Norme richiamate

  • art. 117 d.lgs. 104/2010

    Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell'Amministrazione; il ricorso è stato proposto per ottenere l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia e l'ordine di provvedere.

  • art. 35, comma 1, lett. c), d.lgs. 104/2010

    Consente di dichiarare l'improcedibilità quando sopravviene una situazione che rende priva di utilità per il ricorrente la pronuncia giudiziale; nel caso concreto, il preavviso di rigetto ha interrotto l'inerzia e riavviato il procedimento.

  • art. 5, comma 9, d.lgs. 286/1998

    Prevede il termine di sessanta giorni richiamato dal ricorrente per il procedimento relativo al permesso di soggiorno.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto adottato e notificato dalla Questura ha interrotto il silenzio e riavviato il procedimento, facendo venir meno l'utilità della decisione sull'inerzia.

  • art. 79, comma 1, lett. c), d.P.R. 115/2002

    Richiede la documentazione della situazione reddituale ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la sua mancanza ha giustificato la conferma dell'inammissibilità dell'istanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio, la sopravvenuta adozione di un atto procedimentale che interrompa l'inerzia e riavvii il procedimento può rendere non più utile la pronuncia richiesta, determinando l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, anche quando la pretesa sostanziale del privato non sia stata soddisfatta.
  • L'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse si distingue dalla cessazione della materia del contendere: la prima ricorre quando una situazione di fatto o di diritto rende inutile la decisione giudiziale, mentre la seconda presuppone la piena soddisfazione della pretesa sostanziale del ricorrente mediante un atto amministrativo spontaneo.
  • La notifica di un preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis l. n. 241/1990, quando costituisce una concreta ripresa dell'attività procedimentale, è idonea a superare lo stato di inerzia oggetto del giudizio sul silenzio, senza equivalere all'accoglimento dell'istanza sostanziale.
  • La mancata documentazione della situazione reddituale richiesta dall'art. 79, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 115/2002 giustifica l'inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ove non siano successivamente prodotte integrazioni idonee a superare il rilievo.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimentoTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interessePartecipazione procedimentaleTermini del procedimento

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