Cassazione Civile, Ordinanza n. 00052/2023 del 03/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (garante)
La controversia
Una banca aveva intimato precetto di pagamento a un soggetto che aveva prestato garanzia personale e reale per le obbligazioni derivanti da un contratto di finanziamento stipulato con una società mutuataria. Il destinatario del precetto propose opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c.; il Tribunale rigettò, mentre la Corte d’appello dichiarò inammissibile l’appello solo per la parte relativa all’opposizione agli atti esecutivi, ma accolse l’opposizione all’esecuzione, ritenendo che il contratto di finanziamento, essendo un mutuo obbligatorio e non un mutuo reale, non costituisse di per sé titolo esecutivo, perché non risultava dall’atto notarile l’effettiva erogazione della somma mutuata né tale evento era documentato con atto pubblico o scrittura privata autenticata. La società creditrice ricorse per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 474 c.p.c. e degli artt. 1813 e 2375 c.c., sostenendo che il contratto, letto insieme alle distinte bancarie e al verbale del consiglio di amministrazione della società garante, dovesse valere come titolo esecutivo; 2) violazione degli artt. 1322 e 1936 c.c. e dell’art. 474 c.p.c., sostenendo che la clausola di garanzia dovesse essere qualificata come garanzia autonoma con obbligo di pagamento a semplice richiesta, quindi efficace anche prima dell’erogazione; 3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in tema di spese, lamentando che la Corte d’appello avesse escluso una compensazione nonostante la soccombenza reciproca.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, quando un atto notarile documenta solo un credito futuro o eventuale, il titolo esecutivo non può formarsi se non mediante la documentazione, con la medesima forma richiesta dall’art. 474 c.p.c., anche dei fatti successivi che fanno sorgere il credito. Nel caso concreto il contratto era un mutuo obbligatorio, poiché l’erogazione era differita e subordinata a condizioni; le semplici attestazioni contabili bancarie non erano idonee a integrare il titolo, e il verbale assembleare invocato non era utilizzabile per difetto di specifica allegazione e comunque era anteriore al contratto, quindi non poteva provare una erogazione futura né valere come quietanza. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, oltre che infondato, perché introduceva una questione non esaminata in appello e non specificamente censurata nel rispetto dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.; in ogni caso, il contenuto negoziale della clausola richiedeva accertamenti di fatto non sindacabili in cassazione. Il terzo motivo è stato respinto perché la Corte territoriale aveva correttamente applicato i criteri di cui all’art. 92 c.p.c., valutando la prevalenza della soccombenza della parte opponente e potendo dunque porre integralmente le spese a suo carico. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità con distrazione in favore del difensore del controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 474 c.p.c.
Per l’efficacia esecutiva del titolo occorre che il credito sia attuale e certo; se l’atto notarile documenta solo un credito futuro o eventuale, anche i fatti successivi che fanno sorgere il credito devono risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata.
art. 1813 c.c.
Richiamato in relazione alla natura del contratto di mutuo e alla distinzione tra mutuo reale e mutuo obbligatorio.
art. 2375 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in relazione al verbale del consiglio di amministrazione prodotto come documento integrativo del titolo.
art. 1322 c.c.
Richiamato ai fini della qualificazione della clausola di garanzia come garanzia autonoma.
art. 1936 c.c.
Richiamato in relazione alla fideiussione e alla pretesa efficacia della garanzia prestata.
art. 615 c.p.c.
Norma processuale sull’opposizione all’esecuzione, ritenuta fondata in appello per insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata.
art. 617 c.p.c.
Norma processuale sull’opposizione agli atti esecutivi; il relativo appello è stato dichiarato inammissibile.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
La mancata specifica indicazione degli atti e dei termini in cui una questione sarebbe stata dedotta nel merito determina inammissibilità del motivo in cassazione.
art. 91 c.p.c.
Richiamato in tema di condanna alle spese secondo il principio di soccombenza.
art. 92, comma 2, c.p.c.
In caso di soccombenza reciproca, la compensazione è facoltativa; il giudice può valutare la prevalenza della soccombenza e porre integralmente le spese a carico della parte sostanzialmente soccombente.
art. 93 c.p.c.
Giustifica la distrazione delle spese in favore del difensore che ne abbia fatto richiesta dichiarando l’anticipazione.
art. 96, comma 3, c.p.c.
La Corte ha escluso i presupposti per la condanna della ricorrente per responsabilità aggravata.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Dopo il rigetto del ricorso la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Ai fini dell’efficacia esecutiva ex art. 474 c.p.c., il titolo deve documentare l’esistenza attuale e certa del credito; se l’atto notarile attesta solo un’obbligazione futura o eventuale, non basta la prova documentale ordinaria del fatto successivo che la fa sorgere, ma occorre che anche tale fatto sia assistito da forma idonea.
- Un contratto di mutuo che preveda un’erogazione differita o condizionata integra un mutuo obbligatorio e non consente, da solo, l’esecuzione forzata per la somma promessa se non è documentata con forma esecutiva l’effettiva erogazione del denaro.
- La documentazione bancaria priva di forma notarile o di scrittura privata autenticata non è sufficiente a integrare il titolo esecutivo quando il contratto originario non contenga già la prova dell’attuale credito.
- In cassazione non possono essere introdotte questioni nuove che richiedano accertamenti di fatto non svolti nei gradi di merito, né è sufficiente un generico richiamo agli atti del processo: occorre il rispetto dell’onere di specifica allegazione ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
- In tema di spese processuali, la soccombenza reciproca non impone la compensazione: il giudice può, valutando la prevalenza della soccombenza e il principio di causalità, porre integralmente le spese a carico della parte che sia risultata sostanzialmente soccombente, anche se non in modo formalmente totale.
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