Sentenza n. 2925/2026 - Roma, Sezione 5T
per l’annullamento del provvedimento prot. n. 257578/2022 del 22.11.2022 ricevuto in data 7.12.2022 (I) con cui il Comune di Fiumicino ha ingiunto il pagamento di € 12.180,00 a titolo di indennità e sanzione di occupazione sine titulo di un’area censita al catasto terreni al foglio 698 part. 334/p per complessivi mq 29 circa, per il periodo 2018/2022, sull’assunto che tale area apparterrebbe al demanio stradale; per l’annullamento e/o declaratoria di sopravvenuta inefficacia per quanto di interesse, di tutti gli atti della procedura espropriativa e segnatamente: della deliberazione del Consiglio Comunale di Roma n. 3554 del 3.10.1980, con cui veniva promosso il procedimento di esproprio; dell’atto per Notar R. Bissi del 16.02.1990 (rep. n. 27412 racc. n. 8881) con cui la FORUS s.p.a. (ora Maccarese s.p.a.) cedeva al Comune di Roma la porzione di area oggi identificata al Foglio 698, part. 334 (II) ricevuto in copia a seguito di accesso agli atti del 13.02.2023; di ogni altro atto menzionato o presupposto espressamente o implicitamente nell’atto per Notar R. Bissi del 16.02.1990 (rep. n. 27412 racc. n. 8881); - per quanto di interesse, degli atti di ricognizione dei beni immobili con cui il Comune di Roma ha trasferito il proprio patrimonio immobiliare sul territorio al Comune di Fiumicino e segnatamente: - la deliberazione n. 2280 del 13.06.1997 (III), il decreto 532 del 13.07.2000 e il decreto n. 504/2002, oltre a ogni atto collegato o presupposto oggi non conosciuto; per l’annullamento in parte qua dell’elenco immobili “tipo A” Beni demaniali (aggiornato a dicembre 2022) del Comune di Fiumicino ricevuto in copia a seguito di accesso agli atti del 15.03.2023 (IV); nonché, per quanto occorrer possa, della deliberazione C.C. della Città di Fiumicino n. 23 del 20 aprile 2021 e del Regolamento sul canone unico con essa approvato (V), in relazione ai co. 816-847 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ingiunzione di pagamento di euro 12.180,00 per indennità e sanzione relative all'occupazione sine titulo di un'area ritenuta appartenente al demanio stradale, nonché gli atti presupposti della procedura espropriativa e gli atti di ricognizione e trasferimento patrimoniale dell'area
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha trasposto in sede giurisdizionale un ricorso straordinario, opponendosi all'ingiunzione del Comune di Fiumicino relativa all'occupazione sine titulo, per il periodo 2018-2022, di un'area di circa 29 mq censita al foglio 698, particella 334/p. Ha dedotto, anzitutto, la giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia riguardasse l'accertamento della natura giuridica dell'area, la mancata esecuzione di un procedimento espropriativo e, incidentalmente, l'acquisto per usucapione. Nel merito ha sostenuto di occupare l'area da tempo immemore, di non essere stato coinvolto nel procedimento espropriativo, di non essere mai stato privato del possesso e che l'amministrazione non fosse mai stata immessa nell'area. Ha contestato la validità o l'efficacia della procedura espropriativa e dell'atto di cessione volontaria stipulato tra la società proprietaria e il Comune, anche per la mancata prova dell'immissione in possesso e della realizzazione dell'opera cui l'esproprio era funzionale. Ha inoltre contestato la natura demaniale o stradale dell'area, il criterio di calcolo dell'indennità, la legittimità del regolamento comunale sul canone unico patrimoniale rispetto alla legge n. 160/2019 e ai parametri costituzionali, nonché l'ingiunzione per difetto di contraddittorio, istruttoria e motivazione. Il Comune di Fiumicino e la società controinteressata hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, indicando come munito di giurisdizione il giudice ordinario. Il giudice ha individuato il petitum sostanziale nella contestazione della pretesa patrimoniale del Comune di ottenere un ristoro economico per l'occupazione abusiva di un proprio bene. La pretesa dell'amministrazione si fonda sulla tutela del diritto di proprietà, mentre il ricorrente ha opposto il proprio asserito acquisto per usucapione e l'invalidità o inefficacia del titolo di acquisto pubblico. Si tratta quindi di una controversia relativa a diritti soggettivi e non all'esercizio di poteri autoritativi. Anche la contestazione della natura demaniale dell'area appartiene alla giurisdizione ordinaria. Le censure sulla procedura espropriativa e sulla cessione volontaria stipulata tra Comune e società costituiscono questioni pregiudiziali in senso tecnico, da esaminare incidenter tantum dal giudice ordinario munito di giurisdizione, senza trasferire la controversia al giudice amministrativo. La causa può essere riproposta davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 11 c.p.a.
La causa dichiarata dal giudice amministrativo privo di giurisdizione può essere riproposta davanti al giudice ordinario entro i termini previsti dalla disposizione.
art. 13 l. n. 2359/1865
La disposizione è richiamata dal ricorrente in relazione alla tempestività della cessione volontaria nell'ambito della procedura espropriativa, ma non viene applicata direttamente dal TAR.
co. 816-847 l. n. 160/2019
Le disposizioni sono richiamate dal ricorrente per contestare la disciplina comunale del canone unico patrimoniale, ma il TAR non esamina nel merito tali censure per difetto di giurisdizione.
Massime di principio
- La controversia avente a oggetto la pretesa patrimoniale della pubblica amministrazione di ottenere un'indennità o un risarcimento per l'occupazione sine titulo di un immobile rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, perché concerne un diritto soggettivo patrimoniale e non l'esercizio di un potere autoritativo.
- La contestazione, da parte del privato occupante, della natura demaniale dell'area e del titolo di proprietà pubblica non radica la giurisdizione amministrativa quando è proposta per paralizzare una pretesa patrimoniale dell'amministrazione fondata sull'occupazione abusiva del bene.
- L'invalidità o inefficacia di una procedura espropriativa o di una cessione volontaria stipulata tra terzi, dedotta dal privato per negare il diritto patrimoniale dell'amministrazione, costituisce una questione pregiudiziale in senso tecnico che deve essere esaminata incidenter tantum dal giudice ordinario munito della domanda principale.
- Il giudice amministrativo può conoscere incidentalmente della natura demaniale di un bene soltanto quando tale questione sia pregiudiziale rispetto a una domanda principale rientrante nella sua giurisdizione; non può farlo quando la questione è utilizzata per contrastare una pretesa risarcitoria o indennitaria dell'amministrazione soggetta alla giurisdizione ordinaria.
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