Sentenza del 02/05/2018 n. 140 - Comm. Trib. Prov. Pavia
Riscossione - Imposta di registro - Solidarietà tributaria - Definizione lite da parte di un condebitore - Rateizzazione della pretesa - Efficacia nei confronti di coobbligato solidale - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha contestato la legittimità della cartella, sostenendo che fosse stata richiesta l'intera imposta calcolata sul valore originariamente accertato, nonostante fosse intervenuto un giudicato favorevole che aveva ridotto tale valore. Inoltre, il soggetto acquirente, coobbligato solidale per l'imposta, aveva definito e rateizzato la pretesa tributaria. La questione riguardava quindi l'efficacia, nei confronti dell'altro coobbligato, del giudicato favorevole e della definizione rateale effettuata da uno dei condebitori.
La decisione
La pretesa azionata con la cartella è stata ritenuta illegittima nella misura in cui non teneva conto del giudicato riduttivo ottenuto dalla venditrice e della definizione della posizione da parte dell'acquirente coobbligato. In base alla solidarietà tributaria, il coobbligato può opporre al creditore il giudicato favorevole ottenuto da un altro condebitore, purché non fondato su ragioni personali. L'efficacia di tale definizione non è esclusa dal fatto che il condebitore non abbia ancora completato il pagamento delle rate.
Norme richiamate
Art. 1306 c.c.
Il condebitore in solido può opporre al creditore la sentenza pronunciata tra il creditore e altro condebitore, salvo che sia fondata sopra ragioni personali.
Il giudicato favorevole ottenuto da un coobbligato solidale può essere fatto valere anche dagli altri coobbligati, quando riguarda l'obbligazione comune e non circostanze esclusivamente personali del soggetto che ha ottenuto la decisione.
Massime di principio
- Nelle obbligazioni tributarie solidali, il coobbligato può beneficiare del giudicato favorevole ottenuto da un altro coobbligato se la decisione riguarda la misura o l'esistenza dell'obbligazione comune.
- L'Amministrazione finanziaria non può pretendere da un coobbligato un importo superiore a quello risultante dal giudicato favorevole opponibile o dalla definizione della pretesa comune.
- La rateizzazione o definizione della pretesa da parte di un coobbligato può produrre effetti sulla posizione degli altri coobbligati, anche se il pagamento non è ancora stato integralmente eseguito.
- L'efficacia favorevole non opera quando la decisione si fonda su una ragione personale del condebitore, estranea all'obbligazione solidale comune.
- In caso di cartella emessa per l'intero importo originario, è necessario verificare se siano intervenuti giudicati, definizioni o pagamenti da parte di altri coobbligati che abbiano modificato l'entità della pretesa.
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