Sentenza del 02/05/2018 n. 219 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
Processo tributario - Ricorso - Termine di proposizione - Produzione dell'estratto di ruolo - Atto già noto - Remissione in termini - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la pretesa tributaria, sostenendo che la produzione in giudizio dell'estratto di ruolo consentisse di rimetterlo in termini per impugnare la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. La questione riguardava, quindi, la decorrenza del termine per ricorrere e la possibilità di farlo decorrere nuovamente dalla conoscenza dell'estratto di ruolo.
La decisione
La remissione in termini è stata esclusa. La mera produzione dell'estratto di ruolo non consente di riaprire il termine per impugnare la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria quando tale comunicazione era già stata precedentemente notificata al contribuente e costituiva già il mezzo attraverso cui egli aveva conosciuto la pretesa tributaria. L'estratto di ruolo, non essendo il primo atto conoscitivo, non può far decorrere un nuovo termine di impugnazione.
Massime di principio
- Il termine per impugnare un atto tributario decorre dalla sua effettiva notificazione o dalla prima conoscenza legale della pretesa, non dalla successiva produzione in giudizio di documenti relativi a quella stessa pretesa.
- La produzione dell'estratto di ruolo può assumere rilievo quando rappresenti il primo concreto mezzo di conoscenza dell'iscrizione a ruolo; non è invece sufficiente a rimettere in termini il contribuente se l'atto impositivo o cautelare era già stato validamente notificato.
- La remissione in termini non può essere utilizzata per superare la scadenza del termine di impugnazione quando il contribuente aveva già ricevuto un atto idoneo a rendere conoscibile la pretesa tributaria.
- In situazioni analoghe occorre verificare quale sia stato il primo atto validamente notificato e idoneo a informare il contribuente della pretesa: da tale momento, e non dalla successiva acquisizione dell'estratto di ruolo, decorre normalmente il termine per ricorrere.
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