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Sentenza

Sentenza del 02/05/2018 n. 1847 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

IRPEF - Avviso di accertamento - notifica avviso di accertamento a cittadino straniero - ricorso - eccepita nullità dell'atto per mancata traduzione - non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento deducendo: mancata nomina di un interprete e mancata traduzione dell'avviso e del processo verbale di constatazione; nullità delle notifiche; difetto o insufficienza di motivazione, anche per il mancato riconoscimento di sconti e vendite promozionali; nonché mancata sottoscrizione dell'atto da parte del responsabile del procedimento. L'accertamento era fondato sul verbale della Guardia di Finanza e sulla ricostruzione analitico-induttiva dei ricavi mediante confronto tra acquisti, vendite e ricarichi.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha stabilito che non esiste una presunzione generale di ignoranza della lingua italiana per gli stranieri con riferimento agli atti stragiudiziali tributari: il contribuente può farsi assistere, a proprie spese, da un interprete. Ha inoltre ritenuto valida la notifica effettuata tramite raccomandata con avviso di ricevimento anche senza autonoma relata, valida la motivazione per relationem al processo verbale di constatazione già consegnato al contribuente e non provate le vendite promozionali o gli sconti dedotti. L'eccezione sulla sottoscrizione è stata respinta perché il contribuente non aveva prodotto le pagine finali dell'avviso, normalmente recanti la firma. L'appellante è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in 650 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • Art. 122 del codice di procedura civile

    quando deve essere sentito chi non conosce la lingua italiana, il giudice può nominare un interprete

    La disposizione riguarda il processo civile e non estende automaticamente l'obbligo di traduzione o di nomina di un interprete agli atti amministrativi e tributari stragiudiziali.

  • Artt. 139 e 140 del codice di procedura civile

    Le modalità di notificazione previste da tali norme non sono state ritenute ostative alla validità della notifica postale effettuata secondo la disciplina speciale applicabile agli atti tributari.

  • Art. 26 del D.P.R. n. 602/1973

    Consente la notificazione mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tale ipotesi non è necessariamente richiesta una distinta relata di notifica, poiché l'avviso di ricevimento documenta l'esecuzione e la consegna.

  • D.P.R. n. 600/1973 e principi in materia di motivazione degli atti tributari

    La motivazione dell'avviso può essere effettuata per relationem mediante rinvio al processo verbale di constatazione, purché il contribuente ne abbia avuto conoscenza e siano richiamati gli elementi essenziali posti a fondamento della pretesa.

Massime di principio

  • La cittadinanza straniera, da sola, non determina una presunzione di mancata conoscenza dell'italiano né comporta automaticamente la nullità dell'avviso di accertamento non tradotto.
  • Per gli atti tributari stragiudiziali il contribuente deve normalmente attivarsi autonomamente, anche tramite un interprete di propria scelta e a proprie spese, salvo specifiche circostanze che dimostrino un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
  • La notifica tributaria effettuata tramite raccomandata con avviso di ricevimento può essere valida anche senza una separata relata, quando l'avviso documenti adeguatamente l'invio e la consegna al destinatario o a soggetto legittimato.
  • Un avviso di accertamento può motivare la pretesa richiamando un processo verbale di constatazione già consegnato o conosciuto dal contribuente, senza necessità di allegarlo nuovamente, purché il rinvio consenta di comprendere le ragioni dell'accertamento.
  • Contestazioni generiche su sconti, promozioni o particolari condizioni commerciali non sono sufficienti a superare una ricostruzione analitico-induttiva dei ricavi: tali circostanze devono essere documentate con elementi concreti.
  • Chi eccepisce la mancata sottoscrizione di un atto deve produrre integralmente il documento o comunque le parti rilevanti; l'omessa produzione delle pagine finali può impedire di dimostrare il vizio.

Testo integrale

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