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Sentenza

Sentenza del 02/05/2018 n. 843 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente aveva impugnato gli avvisi di accertamento relativi a ICI-IMU per le annualità 2009-2012, sostenendo che il Comune avesse calcolato le maggiori imposte sulla base di rendite catastali attribuite o modificate, ma non ancora notificate prima degli avvisi. Secondo la contribuente, l'omessa notificazione rendeva le rendite inefficaci e impediva il loro utilizzo per la liquidazione dell'imposta. In appello ha inoltre eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione del Comune per mancata notifica all'Agenzia delle Entrate.

La decisione

La Commissione ha ritenuto ammissibile l'appello del Comune, applicando l'art. 331 c.p.c. e disponendo, con successiva esecuzione da parte della contribuente, l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate. Nel merito ha stabilito che la rendita catastale, pur divenendo efficace nei confronti del contribuente con la notificazione, ha natura dichiarativa e non costitutiva. Pertanto, una volta notificata, può essere utilizzata dal Comune anche per annualità precedenti, purché successive alla variazione dell'immobile e ancora accertabili. L'appello è stato accolto, la sentenza di primo grado è stata integralmente riformata e il ricorso della contribuente è stato respinto. La contribuente è stata condannata alle spese di entrambi i gradi, liquidate in complessivi 500 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 74

    Gli atti attributivi o modificativi della rendita catastale sono efficaci a partire dalla loro notificazione.

    La notificazione rende la rendita efficace nei confronti del contribuente e fa decorrere il termine per impugnarla, ma non limita l'utilizzabilità della rendita alle sole annualità successive alla notificazione. Una volta notificata, la rendita può essere applicata anche a periodi d'imposta precedenti ancora accertabili, purché successivi alla variazione dell'immobile.

  • Art. 331 c.p.c.

    Quando la causa deve essere decisa nei confronti di più parti in situazione di litisconsorzio necessario o comunque inscindibile, il giudice deve disporre l'integrazione del contraddittorio. La mancata notifica dell'appello a una parte del giudizio di primo grado non determina necessariamente l'inammissibilità dell'appello, se il contraddittorio viene tempestivamente integrato.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di rendita catastale e ICI

    Gli atti di attribuzione o modifica della rendita catastale hanno funzione accertativa e non costitutiva: rappresentano una situazione catastale già esistente. La rendita può quindi essere utilizzata per determinare la base imponibile anche per annualità pregresse, nei limiti della prescrizione o decadenza dell'accertamento e purché riferite a periodi successivi alla variazione materiale dell'immobile.

Massime di principio

  • La mancata notificazione della rendita catastale impedisce al Comune di utilizzarla immediatamente contro il contribuente prima che questi abbia potuto conoscerla e impugnarla, ma non impedisce che, dopo la notificazione, essa venga applicata anche ad annualità pregresse ancora accertabili.
  • La rendita catastale modificata non crea una nuova situazione immobiliare: normalmente accerta una situazione già esistente. Per questo la rendita può incidere su periodi anteriori alla sua notificazione, purché successivi alla variazione dell'immobile.
  • È necessario distinguere tra efficacia della rendita nei confronti del contribuente, che decorre dalla notificazione, e applicabilità temporale della rendita, che può riguardare anche annualità precedenti alla notificazione.
  • Se l'appello non viene notificato a tutte le parti del primo grado, il giudizio può proseguire quando il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio e questa viene eseguita tempestivamente.
  • In controversie analoghe occorre verificare che la rendita sia stata effettivamente notificata prima della decisione e che l'annualità interessata fosse ancora accertabile; inoltre, la rendita deve riferirsi a una variazione dell'immobile verificatasi prima del periodo d'imposta contestato.

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