Sentenza del 02/05/2018 n. 9 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
Ires - iva - irap - rettifica operata dall'ufficio - Prova presuntiva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva rettificato i ricavi dichiarati dalla cooperativa per l'anno 2011 ai fini Ires, Iva e Irap, ritenendoli non congrui rispetto alla capacità produttiva dell'impresa. La ricostruzione si fondava su presunzioni semplici, tra cui lo scostamento risultante dallo studio di settore, le dichiarazioni rese dalla società nel contraddittorio procedimentale, le percentuali di ricarico applicate alla merce, il valore della manodopera e l'eliminazione delle spese per il personale, coincidenti con i redditi di lavoro percepiti dai soci. La società contestava la sovrastima dei prezzi di rivendita, l'uso della media aritmetica anziché ponderata, la mancata considerazione delle peculiarità mutualistiche e organizzative della cooperativa e l'insufficienza dello scostamento, pari al 12,2%, a integrare una grave incongruenza.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto legittimo, quanto all'esistenza di maggiori ricavi, il ricorso dell'Ufficio a presunzioni semplici gravi, precise e concordanti. Tuttavia ha ridotto la pretesa fiscale, esercitando il potere di rideterminare il quantum proprio del processo tributario come giudizio di impugnazione-merito. I ricavi complessivi sono stati rideterminati in Euro 215.000,00, sulla base della quantificazione subordinata proposta dall'Ufficio e delle dichiarazioni e difese della contribuente. L'appello è stato quindi accolto solo parzialmente, la sentenza di primo grado è stata riformata in parte e l'Ufficio è stato incaricato di calcolare le somme effettivamente dovute. Le spese dei due gradi sono state compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
Art. 39, comma 1, lettera d), D.P.R. n. 600/1973
L'esistenza di attività non dichiarate ... è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti.
La norma consente all'Amministrazione finanziaria di ricostruire induttivamente i ricavi non dichiarati mediante presunzioni semplici, purché gli elementi utilizzati siano complessivamente gravi, precisi e concordanti. Lo studio di settore, considerato isolatamente, deve essere corroborato da ulteriori elementi riferiti alla concreta situazione del contribuente.
Art. 2697 c.c.
La parte che intende far valere una pretesa deve provare i fatti costitutivi della stessa. Nel caso esaminato, l'Ufficio ha assolto l'onere probatorio attraverso una pluralità di elementi presuntivi e il contraddittorio con la contribuente.
Principio del processo tributario come giudizio di impugnazione-merito
Il giudice tributario non deve limitarsi ad annullare o confermare integralmente l'atto, ma può rideterminare direttamente la pretesa fiscale quando ritenga provata solo parzialmente la ricostruzione dell'Ufficio.
Corte di cassazione, sezione terza civile, sentenza n. 3438 del 22 febbraio 2016
L'accoglimento parziale dell'unica domanda può integrare soccombenza reciproca e giustificare la compensazione delle spese.
Corte costituzionale, sentenza n. 77 del 19 aprile 2018
Richiamata in relazione alla possibilità di compensare le spese quando l'esito del giudizio comporti una soccombenza reciproca, anche in presenza di accoglimento parziale.
Massime di principio
- Uno scostamento dai ricavi dichiarati può legittimare un accertamento induttivo, ma lo studio di settore o altro indice standardizzato non dovrebbe essere valutato isolatamente: deve essere integrato da elementi concreti riferiti all'impresa e discussi nel contraddittorio.
- Le dichiarazioni rese dal contribuente durante il contraddittorio possono essere utilizzate dall'Ufficio come elementi presuntivi, soprattutto quando riguardano prezzi, ricarichi, ore lavorate o modalità operative dell'impresa.
- La gravità, precisione e concordanza delle presunzioni possono derivare dalla valutazione complessiva di più indizi, anche se ciascun elemento, preso singolarmente, non sarebbe sufficiente.
- Nel processo tributario il giudice può ridurre la pretesa fiscale e determinare un diverso importo dei ricavi, invece di limitarsi a confermare o annullare integralmente l'avviso.
- Le peculiarità organizzative o mutualistiche della società devono essere concretamente documentate e non sono sufficienti, da sole, a neutralizzare gli elementi presuntivi raccolti dall'Amministrazione.
- L'eliminazione di una voce di costo dal calcolo dei ricavi può essere corretta quando quella voce rappresenta redditi di lavoro già contabilizzati o percepiti dai soci, evitando una duplicazione nella stima della capacità produttiva.
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