Sentenza del 02/05/2018 n. 295 - Corte di Giustizia UE
La Corte si pronuncia sull'omesso versamento dell'IVA qualora l'importo non versato superi una determinata soglia di rilevanza penale. Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Tutela degli interessi finanziari dell'Unione - Articolo 4, paragrafo 3, TUE - Articolo 325, paragrafo 1, TFUE - Direttiva 2006/112/CE - Convenzione TIF - Sanzioni - Principi di equivalenza e di effettività - Omesso versamento, entro i termini prescritti dalla legge, dell'IVA risultante dalla dichiarazione annuale - Normativa nazionale che prevede una pena privativa della libertà unicamente qualora l'importo IVA non versato superi una determinata soglia di rilevanza penale - Normativa nazionale che prevede una soglia di rilevanza penale inferiore per l'omesso versamento delle ritenute alla fonte relative all'imposta sui redditi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il sig. X era accusato di non aver versato entro il termine previsto l'IVA risultante dalla dichiarazione annuale della società Y Srl per l'esercizio 2012, pari a 175.272 euro. Il giudice nazionale dubitava che fosse compatibile con il diritto dell'Unione la normativa italiana che, dopo la riforma del 2015, fissava a 250.000 euro la soglia oltre la quale l'omesso versamento dell'IVA costituiva reato punito con la reclusione, mentre per l'omesso versamento delle ritenute alla fonte relative all'imposta sui redditi la soglia era di 150.000 euro. Veniva inoltre messa in discussione la causa di non punibilità collegata al pagamento integrale del debito tributario prima dell'apertura del dibattimento.
La decisione
La Corte di giustizia ha dichiarato che la direttiva IVA, l'articolo 4, paragrafo 3, TUE e l'articolo 325, paragrafo 1, TFUE non ostano alla normativa italiana. L'omesso versamento dell'IVA correttamente dichiarata non costituisce, di per sé, una frode ai sensi della Convenzione TIF, poiché non implica dichiarazioni false, inesatte o incomplete; pertanto non si applica la soglia di 50.000 euro prevista per i casi di frode grave. Gli Stati membri possono scegliere tra sanzioni amministrative, penali o una combinazione delle due, purché siano effettive, proporzionate e dissuasive. Le sanzioni amministrative pari, in linea generale, al 30% dell'imposta non versata, maggiorate degli interessi, sono state ritenute sufficienti per gli omessi versamenti dell'IVA dichiarata. La diversa soglia rispetto alle ritenute sui redditi è stata ritenuta compatibile con il principio di equivalenza, poiché i due illeciti differiscono per elementi costitutivi e difficoltà di accertamento. La seconda questione sulla causa di non punibilità non è stata esaminata. Nel caso concreto, l'importo di 175.272 euro era inferiore alla soglia penale di 250.000 euro, con conseguente non configurabilità del reato secondo la disciplina più favorevole sopravvenuta; la decisione definitiva sul procedimento spettava comunque al giudice nazionale.
Norme richiamate
Articolo 4, paragrafo 3, TUE
Obbligo di leale cooperazione tra l'Unione e gli Stati membri.
Impone agli Stati membri di adottare misure idonee a garantire la riscossione dell'IVA e a contrastare le violazioni lesive degli interessi finanziari dell'Unione.
Articolo 325, paragrafo 1, TFUE
Gli Stati membri devono lottare contro la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione mediante misure effettive e dissuasive.
Richiede sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, ma non impone necessariamente l'uso della pena detentiva per ogni omesso versamento dell'IVA.
Direttiva 2006/112/CE, articoli 2, 206, 250 e 273
Gli Stati membri possono stabilire obblighi necessari ad assicurare l'esatta riscossione dell'IVA e ad evitare le evasioni.
La direttiva non armonizza le sanzioni; gli Stati membri mantengono autonomia nella scelta delle misure, entro i limiti dei principi di effettività, proporzionalità ed equivalenza.
Convenzione TIF, articoli 1 e 2
Le frodi gravi devono essere passibili di sanzioni penali comprendenti pene privative della libertà; l'importo minimo non può superare 50.000 euro.
La soglia di 50.000 euro riguarda le frodi lesive degli interessi finanziari dell'Unione e non si applica automaticamente al semplice omesso versamento di IVA correttamente dichiarata.
Articolo 10-ter del decreto legislativo n. 74/2000, come modificato dal decreto legislativo n. 158/2015
Reclusione da sei mesi a due anni per l'omesso versamento dell'IVA dichiarata per un ammontare superiore a 250.000 euro.
La soglia penale di 250.000 euro è stata ritenuta compatibile con il diritto dell'Unione, poiché per l'IVA dichiarata possono essere sufficienti sanzioni amministrative sotto tale importo.
Articolo 10-bis del decreto legislativo n. 74/2000, come modificato dal decreto legislativo n. 158/2015
Reclusione da sei mesi a due anni per l'omesso versamento di ritenute alla fonte superiori a 150.000 euro.
La soglia inferiore rispetto all'IVA non viola il principio di equivalenza, poiché l'omesso versamento delle ritenute può essere più difficile da scoprire e presenta elementi costitutivi differenti.
Articolo 13 del decreto legislativo n. 74/2000
Non punibilità in caso di integrale estinzione del debito tributario prima dell'apertura del dibattimento di primo grado.
La Corte non ha esaminato la compatibilità di questa causa di non punibilità con il diritto dell'Unione, ritenendo assorbita la relativa questione.
Articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 471/1997
Sanzione amministrativa pari, in linea generale, al 30% dell'importo non versato, oltre agli interessi di mora.
Una sanzione amministrativa di tale entità, eventualmente riducibile in caso di regolarizzazione, può essere effettiva e dissuasiva per l'omesso versamento dell'IVA già dichiarata.
Massime di principio
- Il semplice mancato pagamento dell'IVA correttamente dichiarata non equivale automaticamente a una frode: la soglia europea di 50.000 euro prevista per le frodi gravi non si applica in modo automatico.
- Gli Stati membri possono stabilire soglie nazionali per la rilevanza penale dell'omesso versamento dell'IVA, purché prevedano comunque sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, anche di natura amministrativa.
- La pena detentiva non è obbligatoria per ogni omesso versamento dell'IVA; può essere riservata ai casi più gravi, mentre per importi inferiori possono bastare sanzioni pecuniarie e interessi.
- Una soglia penale diversa per IVA e ritenute alla fonte è ammissibile se le due violazioni differiscono per struttura, modalità di accertamento o gravità, e non sono quindi realmente comparabili.
- Quando una riforma aumenta la soglia di punibilità, la disciplina più favorevole può incidere retroattivamente sui procedimenti penali ancora pendenti, secondo i principi applicabili nel diritto nazionale.
- Il pagamento tardivo del debito tributario può produrre effetti favorevoli, ma la sua efficacia concreta dipende dalla disciplina nazionale applicabile e dal momento processuale in cui avviene.
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