Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1043/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 243/2024 del Tribunale di Como - Sezione Lavoro pubblicata il 10/12/2024.

Giustizia amministrativa202503376

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Como, Sezione Lavoro, n. 243/2024, passata in giudicato, relativa al pagamento della carta docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti creditori)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno agito in ottemperanza chiedendo l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Como, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento, in favore di ciascun docente, degli importi spettanti per le annualità indicate nel titolo giudiziale. La sentenza era passata in giudicato ed era stata notificata al Ministero il 3 febbraio 2025. Nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento delle somme dovute dalle amministrazioni statali, il Ministero non aveva adempiuto. I ricorrenti hanno quindi chiesto di ordinare all'Amministrazione il pagamento delle somme, di nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e di porre a carico del Ministero le spese di giudizio.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l'inottemperanza del Ministero al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Como. Ha ordinato all'Amministrazione di pagare entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza le somme riconosciute nel titolo, detratto quanto eventualmente già versato, nonché gli accessori dovuti, gli oneri di registrazione e le spese con titolo nella sentenza, oltre agli interessi maturati dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza. Il giudice ha precisato che i conteggi prodotti dai creditori non vincolano definitivamente l'Amministrazione: il capitale residuo e gli interessi devono essere determinati in base al titolo giudiziale e alla legge, comprese le regole codicistiche sulla decorrenza e misura degli interessi. Per il caso di inutile decorso del termine, è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con incarico da esercitare su istanza del creditore entro i successivi centoventi giorni. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente l'azione di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede, per le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici, un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'avvio dell'azione di recupero coattivo di somme di denaro.

  • artt. 1282 e ss. c.c.

    I conteggi degli interessi e del capitale residuo devono essere verificati secondo la misura, la decorrenza e gli ulteriori parametri stabiliti dal titolo e dalla legge.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Costituiscono il riferimento processuale per la regolazione delle spese e per l'applicazione delle disposizioni del codice di procedura civile compatibili.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    Rileva ai fini dell'onere relativo al contributo unificato, se dovuto nel giudizio.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario è ammissibile quando l'amministrazione obbligata non abbia adempiuto al comando giudiziale e sia decorso il termine dilatorio previsto per il pagamento delle somme da parte delle amministrazioni statali.
  • Il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine congruo e può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a subentrare in caso di persistente inerzia dell'amministrazione.
  • L'ottemperanza ha funzione esecutiva e non costitutiva del diritto di credito: l'importo indicato dal creditore non vincola definitivamente l'amministrazione, che deve determinare il capitale residuo e gli interessi sulla base del titolo giudiziale, degli eventuali pagamenti parziali e dei parametri di legge.
  • Nel giudizio di ottemperanza possono essere riconosciuti, se muniti di titolo nel provvedimento da eseguire, gli accessori maturati, gli oneri di registrazione e le spese di esame, copia e notificazione, oltre agli interessi maturati successivamente alla proposizione del ricorso nei limiti previsti dalla legge.
  • Quando l'incarico di commissario ad acta rientra nei compiti istituzionali del soggetto nominato, non è dovuto uno specifico compenso per l'attività commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.